REGOLAMENTO SERVIZIO NIDO COMUNALE

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REGOLAMENTO SERVIZIO NIDO COMUNALE Approvato con deliberazione di C.C. n.del.. 1

ART. 1 OGGETTO I servizi educativi per l infanzia sono un servizio d interesse pubblico che nel quadro di una politica socio educativa per l infanzia, concorrono con la famiglia all equilibrato sviluppo del bambino. L amministrazione Comunale istituisce e gestisce i Servizi Educativi per l Infanzia secondo le modalità previste dall art. 113 del D. Lgs. n. 267/00 (Testo Unico dell Ordinamento degli Enti Locali) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il nido comunale ha lo scopo di offrire ai bambini esperienze e proposte educative, occasioni di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Tali finalità si conseguono in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come interlocutori privilegiati nella costruzione del progetto educativo. Il nido svolge altresì una azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio fisico, psicologico e sociale ed un opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia, in collaborazione con gli altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari. ART. 2 SOGGETTI DELLA CONVENZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO La realizzazione del servizio avverrà attraverso la concessione del medesimo da parte dell Amministrazione comunale di Solbiate Olona di seguito Comune ad un soggetto terzo di seguito Gestore - individuato attraverso un apposita gara descritta in separato capitolato. Il Comune ed il Gestore compartecipano all attività del nido, realizzando i compiti di seguito elencati, Coordinatore dell asilo nido; Partecipa a dette riunioni anche l Assistente Sociale del Comune in qualità di consulente. Le funzioni da espletare riguardano: 1) la graduatoria di inserimento; 2) questioni pedagogiche ed organizzative; 3) il calendario annuale di funzionamento del Servizio; 2

4) eventuali proposte relative alla modifica del presente Regolamento; 5) incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari nonché con le forze sociali del territorio di riferimento finalizzati a promuovere la sensibilizzazione ai problemi educativi; 6) verificare la funzionalità degli orari e proporre eventuali modifiche agli stessi. 7) preparare, in accordo ( Comune e Gestore, le lettere di convocazione delle riunioni riportanti l ordine del giorno; 8) curare tutta la documentazione relativa all attività della gestione dell asilo nido; ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO Il nido è aperto ai bambini di età compresa tra l anno compiuto e tre anni inclusi nella graduatoria compilata in base alla procedura descritta dai successivi artt. 4 e 5. L uscita dal nido, al compimento del terzo anno di età, potrà essere prorogata a richiesta della famiglia, fino al 31 luglio dell anno in corso. ART. 4 ISCRIZIONI Le domande di ammissione, in sessione ordinaria, con la relativa attestazione ISEE al fine dell eventuale ottenimento del contributo, devono pervenire al Comune entro il 15 giugno di ogni anno, per le ammissioni del 1 semestre successivo. Chi n on intende richiedere riduzioni rispetto alla tariffa non è tenuto a produrre alcuna documentazione ISEE. Una volta pervenute al Comune, il Coordinatore del nido darà luogo all esame delle stesse ed alla formulazione della graduatoria in collaborazione con l Ufficio dei Servizi sociali; Il Gestore tuttavia esaminerà bimestralmente le ulteriori domande pervenute al fine di aggiornare con la medesima periodicità la graduatoria onde poter inserire, anche in corso d anno, ulteriori bambini nel momento in cui dovessero essere vacanti uno o più posti. Formulata la graduatoria il Comune, per tramite del soggetto gestore provvederà a: - avvisare le famiglie i cui bambini potranno essere accolti nell asilo nido, inviando copia del presente regolamento, - informare della fascia di appartenenza dell ISEE al fine dell individuazione della corrispondente retta, - trasmettere il calendario di funzionamento dell Asilo Nido. Il non inserimento del bambino, senza giustificato motivo, entro 15 giorni da quello indicato nella comunicazione di cui sopra e corrispondente al primo giorno di frequenza dell asilo nido, implica la perdita del posto. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al soggetto gestore almeno 90 (novanta) giorni prima della cessazione della frequenza. In caso di mancato preavviso, il bimbo interessato sarà ritenuto regolarmente iscritto e di conseguenza, verrà emessa regolare fattura per il pagamento della corrispondente retta di 3

frequenza. E fatto divieto ritirare il minore nei mesi di giugno e luglio; in caso contrario la fatturazione di pagamento verrà comunque disposta. Nel limite della disponibilità contingente, sarà mantenuto un posto di riserva per fronteggiare eventuali emergenze che si dovessero verificare. ART. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Nel caso in cui non fosse possibile evadere tutte le domande di iscrizione presentate sarà elaborata una graduatoria attribuendo un punteggio alle singole domande. L ammissione di bambini non residenti può essere accolta, anche in assenza di Convenzione con i comuni di provenienza, a condizione che siano integralmente soddisfatte le domande dei residenti. Il punteggio per la graduatoria, attribuito nel rispetto del presente regolamento, viene definito come segue: CAUSALI PUNTI 1) Residenza anagrafica in Solbiate Olona 40 Per i non residenti: - luogo di lavoro di uno o due genitori in Solbiate Olona 05 - se la madre lavoratrice in Solbiate Olona è nubile 10 2) Entrambi i genitori lavoratori, oppure, in assenza di uno dei due genitori, l altro lavoratore 10 3) Per ogni figlio oltre quello di cui si chiede l iscrizione: a) minore di 5 anni 3 b) dai 5 ai 10 anni 2 c) dai 10 ai 14 anni 1 4) Nucleo sociale disgregato con uno o entrambi i genitori deceduti o comunque assenti 10 Per ogni figlio oltre a quello di cui si chiede l iscrizione: a) minore di 5 anni 6 b) dai 5 ai 10 anni 4 c) dai 10 ai 14 anni 2 5) Segnalazione dell Assistente Sociale o dei Servizi specialistici relativamente a particolari condizioni personali e/o familiari che rendono utile l inserimento del bambino al nido da 3 a 10 6) - Abitazione affollata o comunque insalubre da 1 a 2 4

7) - Giacenza della domanda e da più di un anno (per mancato inserimento) 1 8) A parità di punteggio si terrà conto del minor indicatore ISEE e successivamente della maggiore età del bambino. ART. 6 POSTI DISPONIBILI - RETTA La ricettività effettiva del nido è di 21 posti e, comunque, tale disponibilità è subordinata alle esigenze organizzative. In questo numero sono da prevedersi delle frequenze a tempo parziale con una decurtazione del 30% dalla retta fissa. In casi straordinari valutati dall Ente gestore è possibile accogliere in via eccezionale la richiesta di prolungamento dell orario, nel rispetto sempre dell orario di chiusura; La famiglia, in caso di contemporanea frequenza di 2 o più fratelli, pagherà la retta intera per il primo di essi, ed ulteriori rette decurtate ognuna del 30% per gli altri fratelli. Oltre alle rette le famiglie saranno tenute al pagamento dei buoni pasto per ogni pasto consumato. Le famiglie corrispondono al soggetto gestore la retta e il costo del buono pasto stabiliti nell ambito del contratto di concessione. Le famiglie che beneficiano del contributo pagheranno direttamente la retta e acquisteranno direttamente i buoni pasto dal soggetto gestore al netto del contributo comunale se e nella misura spettante. Chi non intende richiedere riduzioni rispetto alla tariffa non è tenuto a produrre alcuna documentazione. La quota fissa mensile della retta è dovuta anche in caso di assenza del bambino, sia per malattia che per altri motivi, mentre i pasti non consumati non verranno addebitati. Il gestore è autorizzato a dimettere il bambino e ad attuare tutte le procedure ritenute opportune per il recupero delle somme dovute in caso di mancato pagamento della retta e/o dei buoni pasto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione alla famiglia dello stato di morosità, previa verifica con i Servizi Sociali. ART. 7 ORARI DI APERTURA L Asilo Nido è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18, dal mese di Settembre al mese di Luglio. L ingresso dei bambini è previsto dalle ore 7.30 alle ore 9.15. L orario di uscita va dalle ore 15.30 alle ore 18.00 L orario di ingresso e uscita dei bambini inseriti a tempo parziale è il seguente: entrata ore 7.30 9.15, uscita ore 12.30-13.00. Eventuali variazioni all orario potranno essere decise dall Ente gestore. ART. 8 REGOLAMENTO SANITARIO Per tutelare la salute dei bimbi, al nido viene applicato il seguente regolamento igienicosanitario, elaborato dal dipartimento di prevenzione Medica dell A.S.L. Provincia di Varese - che prevede l allontanamento del bambino/a nei seguenti casi: - febbre superiore ai 38,5 C. 5

- 2 o più episodi di vomito. In questi casi è possibile riammettere il/la bambino/a (solo se privo di sintomi) il secondo giorno dopo l allontanamento, previa compilazione di un modulo di autocertificazione rilasciato dall educatore il giorno dell allontanamento. E previsto l allontanamento anche in caso di sospetta malattia infettiva: - Esantema di esordio improvviso e non motivato da patologie preesistenti. - Congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta gialla e densa -. - 3 o più scariche liquide in 3 ore. In questi casi è possibile la riammissione il giorno dopo l allontanamento, previo contatto con il proprio medico curante: sia nel caso in cui venga posta diagnosi di malattia infettiva soggetta a interventi di isolamento, sia nel caso non si tratti di patologia infettiva, il genitore autocertificherà alle educatrici del nido di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico. Infine, per la riammissione al nido, dopo un assenza superiore a cinque o più giorni consecutivi, non è più necessario il certificato rilasciato dal medico curante, ma è sufficiente la sola giustificazione a cura del genitore. I genitori devono comunicare tempestivamente il motivo dell assenza del proprio bambino, particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusa, al fine di consentire l attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti del nido. Gli educatori non possono somministrare farmaci, ad eccezione di: - Medicinali per la cura di malattie acute in trattamento terapeutico, compatibili con la frequenza scolastica ( solo se il medico curante attesti tramite certificazione, l assoluta necessità che il farmaco venga somministrato in orario scolastico e che la somministrazione può essere effettuata da personale non sanitario) - Farmaci che prevengano situazioni d emergenza (shock anafilattico, convulsioni, ipoglicemia.) - Altri farmaci (per il trattamento di patologie croniche, come ad es. antiepilettici, solo su prescrizione del medico curante o dello stesso specialista che precisi diagnosi e posologia) Per ognuno dei casi precedentemente elencati è necessaria l autorizzazione firmata da almeno uno dei genitori. ART. 9 NORME DI SICUREZZA Al nido si garantisce la sicurezza degli ambienti, del personale e degli utenti attraverso tutti gli adempimenti legislativi richiesti quali: documento di individuazione ed analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ( D.Lgs. N.81/08); procedure di igienizzazione locali e distribuzione dei pasti ( D.Lgs. 193 del 2007 e S.M.I.- manuale HACCP) Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali sensibili ( D.Lgs.196/03). 6

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