Circolare ABI - Serie Lavoro n dicembre 2015

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Circolare ABI - Serie Lavoro n. 87-1 dicembre 2015 CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (AS/1171) Fondo nazionale per il sostegno dell Occupazione (F.O.C.) Verbale di accordo 25 novembre 2015 Si trasmette in allegato il Verbale di accordo in oggetto sottoscritto il 25 novembre 2015 da ABI e Sindacati. L intesa, ad esito di quanto condiviso nell ambito del Gruppo paritetico istituito con l accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 1, dà attuazione agli impegni assunti in tale occasione relativamente alla definizione dell intervento del Fondo per l occupazione (F.O.C.) per assicurare l incremento retributivo, stabilito dal medesimo accordo di rinnovo, in favore dei lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo scorso 2. Inoltre, le Parti, sempre in attuazione di quanto convenuto con il medesimo accordo di rinnovo, hanno regolato la rimodulazione della prestazione del F.O.C. per le assunzioni/stabilizzazioni, alla luce dell esonero contributivo previsto dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) 3 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell anno 2015. Di seguito, si illustrano i principali contenuti del Verbale di accordo. LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE Erogazioni delle aziende nei confronti dei lavoratori interessati (art. 1) In primo luogo, l intesa precisa che ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo che è stato denominato Integrazione ex F.O.C., anche ai fini della necessaria evidenziazione sul cedolino paga a decorrere dal 1 aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale. Tale Integrazione ex F.O.C. è pari ad euro 175,07 lordi mensili, da corrispondere per tredici mensilità. Quanto all erogazione dell emolumento in questione, le Parti hanno convenuto che le aziende riconoscano ai lavoratori interessati l importo citato con le competenze mensili a far tempo da gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016, inoltre, le aziende dovranno corrispondere, in un unica soluzione, anche l importo arretrato relativo al periodo 1 aprile 31 dicembre 2015. Con il Verbale di accordo è stato precisato che tali importi: non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali (ad esempio, compenso per lavoro straordinario) e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare; competono pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale (ad esempio, in caso di cessazione del 1 V. Circolare ABI, serie Lavoro, n. 57 del 9 luglio 2015 ove, sui profili in esame, si era espressa riserva di fornire le necessarie istruzioni operative. 2 Si ricorda, in proposito, che l art. 46 del ccnl 19 gennaio 2012 dispone che il livello retributivo di inserimento professionale è attribuito, a far tempo dal 1 febbraio 2012, ai lavoratori assunti nella 3ª area professionale, 1 livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l apprendistato (v. Circolare ABI, serie Lavoro, n. 5 del 24 gennaio 2012). 3 V. Circolare ABI, serie Lavoro, n. 8 del 22 gennaio 2015. Copyright 2015 Bancaria Editrice Pagina 1

rapporto di lavoro in corso d anno) e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta (ad esempio, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale). Erogazioni del F.O.C. nei confronti delle aziende Misure (art. 2) Le Parti hanno convenuto che le prestazioni del F.O.C. nei confronti delle aziende (conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale) sono determinate tenendo conto dei seguenti elementi: differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex ccnl 19 gennaio 2012 e quello stabilito dall accordo 31 marzo 2015; oneri di legge connessi alla predetta differenza; effetti sul trattamento di fine rapporto; effetti sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%. Conseguentemente, il F.O.C. riconoscerà le seguenti prestazioni: 3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1 gennaio 2015, ovvero assunto dal 1 gennaio al 31 marzo 2015 nel caso cui l azienda non abbia diritto all esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190; 2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1 gennaio al 31 marzo 2015 per il quale l azienda abbia diritto all esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. L intesa precisa altresì che al termine dell esonero contributivo triennale sarà assicurato l importo di cui all alinea che precede; 2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista. Le aziende, nell indicare al Fondo il costo effettivamente sostenuto (v. infra), dovranno ridurre i predetti importi in relazione all eventuale minor onere derivante da: minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale (ad esempio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno); corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale in misura ridotta (ad esempio, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale); casi in cui l azienda abbia titolo, in tutto o in parte, di porre a carico e/o recuperare l onere da soggetti terzi (ad esempio, congedo di maternità o congedo parentale). Comunicazioni (art. 3) Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui sopra, sono tenute a comunicare al F.O.C. una serie di informazioni, specificamente elencate nell art. 3 del Verbale d accordo, a cui si rimanda per brevità, tra le quali assume particolare rilievo il costo sostenuto dall azienda per l erogazione dell Incremento ex F.O.C. Le comunicazioni andranno effettuate secondo la seguente tempistica: nel mese di gennaio 2016, le informazioni relative al periodo 1 aprile-31 dicembre 2015; nel mese di novembre di ciascun anno, a partire dal 2016, le informazioni relative al periodo 1 gennaio 30 novembre; nel mese di gennaio di ciascun anno, a partire dal 2017, le informazioni relative alla mensilità di dicembre e alla tredicesima mensilità, entrambe riferite all anno precedente. Per quanto attiene alle modalità operative con le quali effettuare la menzionata comunicazione, è stato appositamente predisposto un prospetto (scaricabile in formato excel dal sito www.enbicredito.org) che, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato al F.O.C. (sempre in formato excel) utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: foc@enbicredito.org. Nella medesima e-mail, inoltre, dovranno essere indicate le coordinate bancarie che il Fondo utilizzerà per bonificare gli importi da riconoscere. Copyright 2015 Bancaria Editrice Pagina 2

Nel caso in cui la comunicazione, per esigenze eccezionali, non dovesse pervenire nei termini indicati, la stessa potrà essere inviata entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi. Le Parti hanno inoltre stabilito che è in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito, organismo a cui è attribuita la gestione del F.O.C., procedere a verifiche in ordine alle informazioni comunicate dalle aziende, anche richiedendo la relativa documentazione. Tempistica (art. 4) Quanto ai tempi per l erogazione delle citate prestazioni, nel Verbale di accordo è stato previsto che: entro il mese di marzo 2016, il Fondo rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per il periodo 1 aprile 31 dicembre 2015; entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Fondo rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per il periodo 1 gennaio 30 novembre del medesimo anno; entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Fondo rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per la mensilità di dicembre e la tredicesima mensilità, emolumenti riferiti entrambi all anno precedente. Nel caso in cui la comunicazione richiesta alle aziende dovesse pervenire, come suaccennato, entro 3 mesi dalla scadenza dei termini, il F.O.C. provvederà alle relative erogazioni entro 30 giorni dal ricevimento. RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILITÀ 2015 (ART. 5) Con il Verbale di accordo in commento, è stato stabilito in adempimento di quanto disposto dall accordo di rinnovo del 31 marzo 2015 che per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1 aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012 4, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l azienda abbia titolo all esonero contributivo previsto dall art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 5. Conseguentemente, restano confermate in misura piena le prestazioni del F.O.C. concesse al ricorrere delle previste condizioni, per le assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nei primi tre mesi del 2015. ABI ha, infatti, sostenuto che la predetta rimodulazione non potesse operare per un periodo anteriore alla data di stipulazione dell accordo di rinnovo. Le Parti hanno, inoltre, previsto che le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare quanto prima la titolarità del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni per le quali è presentata domanda di prestazione al F.O.C. A tal proposito, verranno fornite successivamente le necessarie indicazioni. * * * Con una Dichiarazione delle Parti in calce al Verbale di accordo, è stato convenuto di proseguire, dal mese di gennaio 2016, gli incontri del Gruppo paritetico sulle altre tematiche previste dall accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalità nell ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall art. 5 del Verbale di accordo. 4 Si tratta come noto dell importo di 2500/3000 annui per tre anni riconosciuti dal F.O.C. in caso di assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato. V., in proposito, circolare ABI, serie Lavoro, n. 50 del 14 giugno 2012. 5 In tema di esonero contributivo di cui alla legge di Stabilità 2015, v., da ultimo, la Circolare ABI, serie Lavoro, n. 83 del 12 novembre 2015 oltre alla già citata Circolare ABI, serie Lavoro, n. 8 del 2015. Copyright 2015 Bancaria Editrice Pagina 3

In tale ambito saranno anche valutati eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell esonero contributivo per il 2016. Gli Uffici della Direzione Sindacale e del Lavoro nonché quelli di Enbicredito rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. ALLEGATO: - Verbale di Accordo 25 novembre 2015 Copyright 2015 Bancaria Editrice Pagina 4

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