UNIVERTY OF BRESCIA www.unibs.it Università degli Studi di Brescia 1
Omogenitorialità : quali modelli possibili - Aspetti comparatistici Prof. Cristina Amato Università degli studi di Brescia cristina.amato@unibs.it 2
Breve premessa: omogenitorialità fuori dall UE 3
Tutele e riconoscimenti legali per coppie omosessuali Matrimonio tra persone dello stesso sesso Altri tipi di unioni civili (o coabitazioni registrate) Riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero Nessun riconoscimento per le coppie di persone dello stesso sesso Pratiche omosessuali illegali o altre restrizioni Grave reato (codice penale) Imprigionamento a vita (condanna all'ergastolo) Pena di morte 4
Il caso degli Stati Uniti d America 5
U.S.A. Legislazione federale D.O.M.A. (Defence of Marriage Act), 1996, s. 3, s. 2 Disegno di legge State Marriage Defense Act (HR), 9/1/2014 e Bill S 2024 del 24/2/2014 : limita il governo federale a sindacare la validità del matrimonio sulla base della legislazione dello stato di residenza degli sposi Giurisprudenza federale Lawrence v. Texas, U.S.S.C 2003 United States v. Windsor, U.S. S.C., 2013: incostituzionalità della s. 3 del DOMA per violazione della equal protection clause (V Em.) 6
Segue: U.S.A. Legislazione statale California In re Marriage Cases, Ct. Suprema Cal., 16/6/2008: abrogazione della l. 17/8/1977, n. 697, sul divieto dei matrimomi omosessuali 6/11/2008: approvazione di una proposta referendaria sull illegalità delle licenze matrimoniali (Proposition 8) Ricorso alla giurisdizione federale: Perry v. Schwarzenegger, 2010, appellata al IX Circ come Perry v. Brown, infine decisa dalla Supreme Court come Hollingsworth v. Perry, 26/6/2013: incostituzionalità della Proposition 8 Massachussetts L. 1913, abrogata nel 2008 Goodridge v. Department of Public Health, Mass. SJC 2003: We declare that barring an individual from the protections, benefits, and obligations of civil marriage solely because that person would marry a person of the same sex violates the Massachusetts Constitution (equal protection and due process clause). 7
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Situazione stati al momento della sentenza Corte Suprema USA 6/10/2014 9
Parte I Omogenitorialità in Europa. I dati 10
Coppie omosessuali/ PMA / Adozione Paesi europei 11
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Paese Autorizzazione al matrimonio per le coppie omosessuali Accesso alla PMA alle coppie omosessuali Accesso all adozione alle coppie omosessuali Belgio Lussemburgo L. 13 febbraio 2003 L. 18/6/2014 L. 6 luglio 2007 apre la PMA anche alle donne single (l.18 maggio 2006) Francia Spagna L. n 2013-404 17 maggio2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe L. 1 luglio 2005, n. 13 NO (riservata alle coppie etero e di fatto 2 anni di vita comune + infertilità) L. 26 maggio 2006/7 November 2006 apre la PMA anche alle donne single Si L. n 2013-404 17 maggio2013 L. 1 luglio 2005, n. 13 Norvegia L. 1 gennaio 2009 L. 1 gennaio 2009 L. 1 gennaio 2009 Danimarca L. 15 giugno 2012 Dal 2006 Si 4 Maggio 2010, Adozione congiunta Islanda L. 27 giugno 2010 L. 2 giugno 2006 Dal 1996 adozione del fiiglio biologico del partner; no adozione congiunta Paesi Bassi L. 1 aprile 2001 L. 2 marzo 1994 - apre lla PMA anche alle donne single L. 1 aprile 2001, anche del figlio biologico di uno dei partner Portogallo L. 8 gennaio 2010 NO (riservata alle coppie etero e di fatto 2 anni di vita comune + infertilità) NO Svezia 21 gennaio 2009, entrata in vigore il 1 maggio 2009 Dal 2005 Regno Unito Si Dal 1995 13
Finlandia Irlanda Repubblica Ceca Act on Registered Partnerships n. 950/2001, in vigore dal 1 marzo 2001 Si «Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act» del 2010 Partenariato registrato, introdotto on L. n. 115/2006 entrata in vigore il 1 luglio 2006. Il partenariato permette la patria potestà congiunta sui figli biologici di uno dei partners, o l adozione del figlio biologico da parte dell altro partner. Non è possibile l adozione congiunta NO Non è possibile l adozione congiunta, né l adozione del figlio biologico da parte dell altro partner. NO Non è possibile l adozione congiunta, né l adozione del figlio biologico da parte dell altro partner. Slovenia Same-Sex Civil Partnerships Act, entrato in vigore l 8 luglio 2005 NO. Il partenariato permette la patria potestà congiunta sui figli biologici di uno dei partners, o l adozione del figlio biologico da parte dell altro partner. Non è possibile l adozione congiunta Germania 16 febbraio 2001 NO (riservata alle coppie etero e di fatto restrizioni per le coppie etero di fatto) Il partenariato permette la patria potestà congiunta sui figli biologici di uno dei partners, o l adozione del figlio biologico da parte dell altro partner. Non è possibile l adozione congiunta Austria Austrian Registered Partnership Act, 1 gennaio 2010 Svizzera L. 18 giugno 2004 NO 14
Paese Nessun riconoscimento per le coppie omosessuali Accesso alla PMA alle coppie omosessuali Accesso all adozione alle coppie omosessuali Italia NO NO Grecia NO NO Estonia NO NO Romania NO NO Slovacchia NO NO 15
Paesi MATRIMONI OMOSESSUALI ILLEGALI Accesso alla PMA alle coppie omosessuali Accesso all adozione alle coppie omosessuali Lettonia NO NO Lituania NO NO Polonia. NO NO Ungheria NO NO 16
Coppie omosessuali/ PMA / Adozione Paesi europei: Alcune note critiche PMA In tutti i paesi considerati le questioni del matrimonio omo e accesso alla PMA sono indipendenti. Alcuni paesi riconoscono il matrimonio omo ma non l accesso alla PMA (Portogallo); altri rifiutano il matrimonio (solo partenariato) ma autorizzano la PMA (Finlandia, Svizzera) Il diritto di accesso alla PMA viene disciplinato nelle leggi di bioetica In tutti i paesi in cui è ammesso, l accesso alla PMA include anche le donne single Filiazione e adozione Tranne il caso del PORTOGALLO, nei paesi che riconoscono il MATRIMONIO alle coppie omosessuali si riconosce l adozione, spesso con la stessa legge (v. Spagna e Paesi Bassi) I paesi che autorizzano le unioni civili hanno situazioni variegate; alcuni NON riconoscono l adozione (Rep. Ceca, Irlanda), alcuni solo l adozione del figlio biologico del partner (Germania, Finlandia, Slovenia). 17
La posizione della Corte EDU 18
Schalk and Kopf c. Austria 22 novembre 2010, 30141/04 Il caso Violazione dell art. 12 CEDU? 19
(Segue): Schalk and Kopf c. Austria 22 novembre 2010, 30141/04 Violazione dell art. 12 CEDU (diritto di fondare una famiglia per le coppie omo)? Violazione dell art. 8 CEDU (tutela della vita privata e familiare)? Violazione dell art. 14 CEDU (divieto di ogni discriminazione)? No: nessun orientamento europeo condiviso sul diritto di contrarre matrimonio La relazione affettiva omosessuale rientra nella sfera familiare (non solo privata) Obbligo degli stati di tutelare le unioni omo senza discriminazione alcuna 20
Segue: orientamenti dell UE Art. 9 Carta di Nizza: nessun riferimento all identità sessuale dei nubendi nella tutela del matrimonio: The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights 13 marzo 2012 risoluzione Parlamento Europeo: contro le definizioni restrittive di famiglia CGEU (Tadau Maruko v. Versorgungsanstalt derdeutschen Buhnen, C-276/06): equiparazione dell unione omosessuale al matrimonio lasciata alla discrezionalità degli stati membri Corte EDU : proporzionalità tra mezzo (discriminazione) e fine (tutela della famiglia tradizionale) 21
Segue: Schalk and Kopf c. Austria 22 novembre 2010, 30141/04 No interesse ad agire della coppia poiché in Austria sussiste dal 2010 l unione registrata anche di coppie omosessuali Nessuna discriminazione nella vita familiare anche se permangono differenze tra unioni civili e matrimonio: nessun diritto al matrimonio 22
Ulteriori interventi della Corte EDU - OLIARI and A. against Italy and Gian Mario FELICETTI and others v. Italy, 2012 - Orlandi and Others v Italy, 2012 23
(segue): Corte EDU V. Gas and N. Dubois v. France, 2012 Hämäläinen v. Finland, 2014 Corte cost. it. 18/06/2014, n. 170 24
PARTE II: Quali modelli? 25
I. Nessun intervento legislativo Ruolo leader della giurisprudenza Prevalenza dell autonomia negoziale (accordi di convivenza) Frammentarietà dei diritti/doveri 26
II. Interventi legislativi per le unioni civili (prevalentemente) etero (unione civile leggera ), registrate e non registrate Prevale il paradigma del contratto: accordi di convivenza che non modificano lo stato civile Si rafforza l istituto matrimoniale 27
III. Interventi legislativi per le sole unioni civili omosessuali registrate (unione civile forte, modello scandinavo) Effetti giuridici assimilabili al matrimonio. Principali differenze: requisiti di registrazione, filiazione, scioglimento, ampiezza dei doveri personali Soddisfano meglio l esigenza di parità di trattamento rispetto alle coppie etero Elenco significativo dei paesi: non più eccezione Prevale il paradigma dello status 28
IV. Assimilazione perfetta matrimonio/unione civile (soprattutto omo) Limiti ai requisiti per il matrimonio Soddisfano appieno l esigenza di parità di trattamento rispetto alle coppie etero All esigenza di procreazione si affiancano in piena assimilazione altre esigenze (emotive, sessuali, assistenziali). 29
Grazie per l attenzione C. Amato 30