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della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

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sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

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Transcript:

1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2014, proposto da: Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Carla Fossicelli; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 10250/2013, resa tra le parti, concernente diniego di riconoscimento dei benefici relativi alla fruizione del congedo retribuito per l'assistenza a persona con handicap, disposto da Dipartimento Vigili del Fuoco con nota 18.6.2012. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia ed udito per la parte appellante l Avvocato dello Stato Frigida;

2 di 5 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con istanza presentata il 10.4.2012 Fossicelli Carla, assistente capo del Corpo Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando provinciale VV.FF. di Viterbo, ufficio personale, ha chiesto di usufruire del beneficio di cui al d.lgs. n. 151/2001, articolo 42, comma 5, cioè del congedo retribuito per un periodo continuativo di anni due, per assistere la madre convivente, riconosciuta disabile con handicap grave. Con nota 18 giugno 2012, n. 18619, il Direttore Centrale delle Risorse Umane, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha respinto la domanda, affermando che l istante non aveva sufficientemente dimostrato di essere il referente unico della madre inferma, mentre risultava la presenza di altri due fratelli( recte un fratello ed una sorella) dell istante, idonei a prestare la assistenza in questione. 1.1.Avverso tale diniego l interessata ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, che l ha accolto con sentenza semplificata n. 10250 del 29.11.2013, affermando che l art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, nel testo vigente, non può essere interpretato nel senso che il soggetto istante debba dimostrare di essere il referente unico della persona portatrice di handicap; infatti la norma dispone soltanto che «il congedo ed i permessi... non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona», mentre nel caso di specie è pacifico che i due fratelli ( recte il fratello e la sorella) dell interessata non usufruiscono né hanno chiesto di usufruire di analogo beneficio dai rispettivi datori di lavoro. 1.2.Avverso la sentenza (notificata dalla ricorrente al Dipartimento Vigili del Fuoco il 10.1.2014) l Amministrazione ha proposto l appello in epigrafe (dato per la notifica il 17.3.2014), chiedendone (con unico articolato motivo) la riforma, previa sospensione, con l argomentazione che l appellata non sarebbe stata il referente unico della madre affetta da handicap grave.

3 di 5 L appellata, pur ritualmente intimata, non si è costituita in appello. Alla pubblica udienza del 19.6.2014, udito l Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione. 2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente il Collegio prende atto che l appello del Ministero dell Interno avverso la sentenza TAR (notificata il 14.1.2014), trasmesso per la notifica il 17.3.2014, risulta tempestivamente proposto: infatti, poiché il giorno 15.3.2014 (ultimo giorno utile per la proposizione) cadeva di sabato, la richiesta di notifica, effettuata lunedì 17.3.2014, risulta tempestiva (cfr. art. 52, comma 5, c.p.a.). Nel merito la sentenza del T.A.R. va confermata. 2.1. Infatti, in punto di diritto, l art. 42, comma 5 e seguenti del d.lgs. n. 151/2001, è inequivoco nel disporre che l eventuale presenza di più familiari, astrattamente idonei ad assistere la persona portatrice di handicap, non impedisce, di per sé, l attribuzione del beneficio. Il concetto viene confermato più volte nell ambito dello stesso art.42 D.LGS n.151/2001. Nel comma 5, si legge: «in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi». Nel comma 5-bis si legge: «il congedo ed i permessi... non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona». Quindi (come rappresentato anche nella circolare della Funzione Pubblica n.1/2012) la legge n.151/2001, art.42, non impone che il congedo retribuito per due anni possa essere concesso soltanto al richiedente che risulti essere unico referente del portatore di handicap, ma, semmai, prescrive che l istante debba essere l unico beneficiario, pur in presenza di più familiari, a godere del beneficio in questione. 2.2. In punto di fatto, poi, nel caso di specie, premesso che la ricorrente risiede con la madre a Fabbrica di Roma, la presenza di un fratello

4 di 5 (residente anche esso a Fabbrica di Roma), ed una sorella della ricorrente ( residente a Corchiano), a differenza di quanto ritiene l Amministrazione, risulta circostanza irrilevante: infatti, rinnovando la documentazione già presentata dall interessata in allegato alla domanda 10.4.2012, entrambi (con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del 28.8.2013 e 29.8.2013, esibite al TAR) hanno anche provveduto a rinunciare ai benefici della legge n.104/1992 per motivi diversi, confermando contestualmente che, comunque, la madre, affetta da grave handicap, è assistita da tempo soltanto dalla ricorrente, convivente con la medesima. In conseguenza, in punto di fatto, la ricorrente risulta, comunque, l unico referente del genitore affetto da grave handicap. 3. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, l appello va respinto e, per l effetto, la sentenza impugnata va confermata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti: P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese di questo grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Salvatore Cacace, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Vittorio Stelo, Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

5 di 5 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/09/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)