COMUNE DI DOVADOLA Provincia di Forlì-Cesena

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COMUNE DI DOVADOLA Provincia di Forlì-Cesena REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO Approvato con delibera C.C. n. 28/2009 Modificato con delibera C.C. n. 38/2013

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina, in conformità alle leggi 267/2000 e 328/2000, 241/1990, alla legge regionale n. 2/2003 e allo Statuto Comunale, la concessione e l erogazione di contributi economici assistenziali alle persone fisiche e alle famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico nell ambito delle funzioni socio assistenziali di competenza del Comune (aggiungere). ART. 2 FINALITA In attuazione della normativa indicata, e norme costituzionali, artt. 23 e 38, e della legge 328/2000 art. 22, la concessione dei benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente titolo è coordinata con le misure ed i criteri previsti agli articoli 22, comma 2 lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.. L assistenza economica deve essere valutata unitamente alle risorse (personali, familiari, sociali) disponibili, al fine di affrontare i bisogni sotto tutti gli aspetti. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, il Comune di Dovadola, garantisce assistenza economica finalizzata a: - garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari, evitando fenomeni di disagio familiare e individuale; - modificato in prestare particolare attenzione alla tutela dei minori, persone disabili, anziani e in generale tutte quelle categorie a rischio di esclusione sociale;la famiglia quale ambito principale di sviluppo della persona al fine l istituzionalizzazione e la dipendenza dall assistenza pubblica e prevenire l emarginazione di persone o nuclei con difficoltà economiche, privilegiando la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e sociale (togliere); - contrastare situazioni di povertà economica e di esclusione sociale dando l opportunità alle persone economicamente e socialmente più deboli di autodeterminarsi riconoscendoli quali attori del proprio cambiamento (aggiungere); - promuovere l uniformità degli interventi garantendo la parità di trattamento mediante l adozione del parametro del minimo vitale (eliminare); - coinvolgere i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (eliminare). La concessione di benefici economici o prestazioni sociali, indicate all art. 7 è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel relativo capitolo di bilancio. ART. 3 DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO (aggiunto)

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi, verificati ed accertati dall Assistente sociale che ne darà atto nella relazione di competenza: - insufficienza del reddito familiare tale da non permettere di garantire le esigenze minime vitali di tutti i membri della famiglia o insufficienza del reddito delle persone tenute a provvedere o che di fatto non vi provvedano; - incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé; - grave difficoltà per un nucleo nel garantire l assistenza necessaria ad uno o più dei componenti per una situazione di difficoltà economica temporanea e documentata. ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI Modificato in Possono beneficiare dell assistenza economica i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari nonché i nuclei familiari regolarmente residenti nel Comune di Dovadola, in stato di bisogno così come individuato all art. 3 che: - si trovino in condizioni economiche (sostituire con stato di bisogno) tale da non consentire di provvedere ai propri bisogni fondamentali oppure in altre (aggiungere) situazioni di disagio economico (eliminare) in relazione a bisogni di natura particolare, - non abbiano parenti tenuti agli alimenti per legge ovvero gli stessi, se presenti, di fatto non vi provvedano in modo appropriato alle esigenze del richiedente il contributo (modificato). I benefici potranno essere erogati qualora sussistano motivi di urgenza valutati dai servizi di competenza anche a favore di cittadini non residenti, occasionalmente presenti nel territorio, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune di residenza ai sensi della legge 328/2000, per il tempo massimo di sei mesi (eliminare). I beneficiari devono versare in uno stato comprovato di necessità economica come individuato nell art. 3. ART. 5 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE Modificato in : Viene individuato, quale parametro di riferimento per gli interventi di cui al presente regolamento, il trattamento pensionistico minimo così come determinato per ogni anno solare al 1 gennaio di ciascun anno dall INPS. Accedono quindi ai contributi economici previsti dal presente regolamento i cittadini il cui ISEE sia inferiore o uguale al trattamento pensionistico di cui sopra. Nei redditi familiari si intendono comprese tutte le entrate dei componenti il nucleo a prescindere dalla loro natura e dalla loro rilevanza ai fini IRPEF. I richiedenti le prestazioni debbono: - essere privi di patrimonio mobiliare e immobiliare, fatta eccezione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- avere riconosciuto da parte del Servizio Sociale specialistico una condizione di disagio socio- economico tale da configurare il rischio di emarginazione sociale. Il nucleo familiare di riferimento, ai sensi del presente regolamento, è quello definito dalle norme di cui ai Decreti Legislativi 31.03.1998, n. 109 e 03.05.2000, n. 130 nonché ai relativi decreti applicativi. Il Servizio Sociale potrà prevedere interventi in deroga alla soglia di accesso nei casi il cui valore ISEE non si discosti più del 5% da tale soglia. ART. 6 PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI L esistenza di parenti chiamati, ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, ad intervenire in assistenza all indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell Amministrazione Comunale. I nuclei familiari, così come definiti ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e s.m., dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e dei nipoti di assistiti indigenti, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per far loro concorrere il raggiungimento del minimo vitale così come determinato dall Amministrazione Comunale. E compito del Servizio Sociale specialistico, ove possibile, informare l assistito ed i parenti tenuti agli alimenti di tale obbligo solidale e dei limiti che l Amministrazione pone all intervento. Spetta altresì al Comune effettuare le valutazioni socioeconomiche dei nuclei familiari, come identificati ai sensi della normativa sull indicatore della situazione economica equivalente, chiamati ad intervenire. I parenti chiamati ad intervenire solidalmente sottoscriveranno un impegno in tal senso prima dell erogazione del beneficio. Il Comune determina annualmente la misura dell intervento economico dei parenti tenuti agli alimenti in base a fasce ISEE definite annualmente dalla Giunta Comunale in modo che ognuno partecipi in proporzione alle proprie condizioni economiche. L Amministrazione comunale eserciterà l azione di rivalsa nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile stabilendo che detto recupero potrà essere perseguito, secondo le disposizioni di legge e mediante l attivazione di ogni procedura atta allo scopo. Ai sensi del presente regolamento non sono obbligati solidalmente al mantenimento dell indigente, i parenti il cui nucleo familiare sia titolare di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore o uguale al trattamento minimo INPS/VO. ART. 6 TIPOLOGIA DI INTERVENTI A) contributi continuativi:

- corresponsione di una somma in denaro al soggetto o al nucleo familiare indigente consistente in un contributo mensile o bimestrale, per un massimo di sei mesi eventualmente prorogabile, a seguito di dettagliato riesame delle condizioni socio economiche del nucleo (aggiungere), per un uguale periodo. L erogazione del contributo - che non può superare la somma complessiva di. 1.000,00 - potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venissero accertati cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno; - corresponsione di buoni spesa da utilizzarsi in conformità alla privacy e al piano personalizzato presso uno o più esercizi commerciali individuati dall Amministrazione comunale valutando la fruibilità e l accesso agli stessi da parte degli utenti. Il contributo non potrà essere erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione, il Comune stesso o altri enti e/o organismi di volontariato corrispondano altre forme di agevolazione; - corresponsione di una somma in denaro finalizzata e vincolata a copertura di specifiche spese documentate: per facilitare il reperimento della casa (contributo per cauzione affitto), per pagamenti di bollette, spese sanitarie, spese scolastiche, ecc Il contributo non potrà essere erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione, il Comune stesso o altri enti e/o organismi di volontariato corrispondano altre forme di agevolazione; - riduzione o esenzione da tariffe e/o tasse comunali secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti ed in conformità con i vigenti regolamenti di settore, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti ai competenti servizi comunali. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo (aggiungere) all esenzione o riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alle tariffe per servizi di refezione e trasporto scolastico, all esenzione dal pagamento del canone di locazione in caso di assegnazione di alloggi erp, ecc. Nel caso in cui il progetto sociale necessiti di continuità pluriennale, potrà essere rinnovato annualmente sulla base delle disponibilità di bilancio e su proposta dell Assistente. Sociale (aggiungere). B) contributi straordinari: erogazione di un contributo straordinario o una tantum, in un unica soluzione nel corso dell anno per una necessità economica improvvisa, non programmabile o dilazionabile. In particolare si potranno concedere contributi economici sotto forma di rimborso per spese documentate. Il limite annuo massimo del contributo straordinario erogabile è fissato in. 250,00 per ogni componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di. 1.000,00. C) contributi urgenti: erogazione di un contributo economico assistenziale urgente, previo rapido accertamento e senza applicazione dell art. 7, in presenza di impellenti e inderogabili necessità di cittadini colpiti da gravi eventi, previo comunque parere dell Assistente sociale.

D) inserimenti socio-assistenziali (borse lavoro): al fine di agevolare inserimenti socio-lavorativi, l Ufficio servizi sociali, su proposta dell Assistente sociale di riferimento e previa specifica valutazione del caso, può prevedere l attivazione di borse lavoro. I soggetti a cui proporre tale possibilità devono essere persone e/o nuclei in difficoltà economiche e con fragilità sociale tale da necessitare di un inserimento lavorativo o comunque della permanenza nel contesto lavorativo. Il beneficiario si impegna a prestare la propria attività quale azione all interno di un progetto di intervento o recupero elaborato dall Assistente sociale e condiviso dal beneficiario. Ogni inserimento è formalizzato con atti specifici firmati da tutte le parti coinvolte nel progetto. Ogni progetto, che dovrà prevedere anche il monte ore mensile nonché la durata ed il periodo, avrà un tutor che seguirà il beneficiario per tutta la durata del progetto e che relazionerà all Assistente sociale proponente. Ogni progetto non potrà avere durata superiore a sei mesi, prorogabile per una volta e per la stessa durata su proposta dell Assistente sociale di riferimento. Gli inserimenti potranno essere attuati anche in sedi ospitanti diverse dal Comune e, nel caso, anche fuori dal territorio comunale sempre in considerazione delle disponibilità al momento dell attivazione. L Assistente sociale, nel determinare il contributo da proporre, dovrà valutare: - gli obiettivi del progetto, - l ammontare di altri contributi erogati nei due anni precedenti dal Comune di Dovadola e/o eventuali esoneri ed esenzioni concessi sempre dal Comune. Si darà luogo all erogazione a fronte della debita documentazione e dell ammontare delle ore svolte utilizzando apposita modulistica predisposta dall Ufficio che dovrà essere firmata dal tutor e dal borsista. In caso di assenze reiterate e non giustificate, l Assistente sociale valuterà e proporrà l eventuale decurtazione del contributo spettante e/o l interruzione del progetto. Per quanto riguarda l attivazione presso l INAIL dell assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, la stessa sarà attivata dall Ente o, in caso di disponibilità, verrà attivata dal Comune di Forlì nell ambito dell Accordo di programma per i servizi socio-sanitari integrati. Prima dell attivazione l Ente proponente dovrà procedere alle valutazioni e verifiche in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Nel caso di attivazione di borse lavoro, il beneficiario non potrà accedere ad altri contributi erogati dal Comune con fondi propri per tutta la durata della borsa lavoro.

ART. 7 ISTRUTTORIA PER I CONTRIBUTI DI CUI ALL ART. 5, LETT. A) E B) modificato Il procedimento si attiva con la presentazione della domanda, da parte dell'utente, presso l Assistente sociale di riferimento all'ufficio Servizi Sociali, utilizzando l apposita modulistica, oppure a seguito di segnalazione dello stesso Servizio, in questo caso si provvederà d'ufficio ad istruire la relativa pratica. La domanda viene poi trasmessa l Assistente Sociale, il quale, prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica, verifica che l intervento richiesto non sia di competenza di altri enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell'assistito a fruire del contributo richiesto da parte di altri enti, il servizio sociale comunale l Assistente sociale fornisce tutte le indicazioni necessarie per accedere a tali contributi. Aggiungere: nel caso la richiesta debba avere seguito, l'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra l Assistente sociale e l'utente mirato ad individuare l'effettivo bisogno di questi, contestualmente alla raccolta della necessaria documentazione e l'acquisizione degli elementi ritenuti indispensabili. L'Assistente Sociale, qualora lo ritenga necessario, può svolgere accertamenti al domicilio del richiedente per garantire una valutazione più precisa, prima di giungere alla formulazione della proposta di intervento. Sostituire con a conclusione del procedimento di competenza, Alla fine delle indagini e verifiche svolte dall Assistente sociale questi predispone un progetto di intervento sostituire con globale che comprenda anche ogni strategia, ivi compresa la determinazione dell entità del contributo. Tale progetto è poi consegnato al Responsabile dei servizi sociali aggiungere il quale fermo restando che l Assistente sociale effettuerà interventi di monitoraggio della situazione. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, aggiungere adotta con emissione di provvedimento scritto contenente da parte del Responsabile dei servizi sociali: - in caso di accoglimento saranno indicate le prestazioni, l ammontare (se trattasi di interventi economici) i relativi accordi e la durata degli interventi. L entità del beneficio verrà stabilita in relazione al tenore di vita dei richiedenti, alle necessità primarie, alle finalità sociali individuate nel progetto elaborato. Il richiedente sarà informato dei relativi controlli e firmerà l accettazione del piano individualizzato che se non rispettato verrà sospeso. - in caso di non accoglimento saranno comunicate le motivazioni del diniego. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati. Per accedere ai contributi economici gli interessati e i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto degli stessi devono allegare alla richiesta la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva unica Indicatore della Situazione Economica Equivalente, inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento facendo riferimento ai redditi in possesso al momento della richiesta; b) copia delle ricevute aggiungere di pagamento del canone di affitto per l'alloggio abitato; c) certificazione di invalidità (se ricorre il caso); d) per le richieste di coperture di spese specifiche, si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spesa E lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare. Qualora in sede di istruttoria si accerti la mancanza di documentazione, il richiedente sarà tenuto a completare la domanda entro 15 giorni; trascorso tale termine la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente. ART. 8 CONTROLLI I termini dell istruttoria possono essere interrotti per l acquisizione di elementi conoscitivi di giudizio o di informazioni utili alla stessa. Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie e informazioni di altri enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze. Nei casi di errore di compilazione delle domande, ogni qualvolta sia evidente la buona fede del dichiarante, il Servizio Sociale rettifica aggiungere farà e/o integratr, in caso contrario l interessato perderà il diritto alle prestazioni. In ogni caso qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti effettuati in collaborazione i servizi competenti, sia in contrasto con la definizione di stato di indigenza, l erogazione del contributo economico non verrà concessa o sarà interrotta. ART. 9 AZIONE DI RIVALSA I cittadini che abbiano indebitamente fruito d interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all art. 496 del codice penale. ART. 10 LIMITI DI SPESA DI BILANCIO Gli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Nel caso si dovesse verificare che gli stanziamenti non siano sufficienti per rispondere a tutte le domande, sarà data la precedenza a persone diversamente abili e a nuclei familiari numerosi con minori a carico in situazioni di grave disagio valutate dai Servizi Sociali. ART. 11 RICORSO Le persone le cui richieste abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Responsabile dell area amministrativa del Comune di Dovadola, che fornirà una risposta al ricorrente nei trenta giorni successivi alla presentazione del ricorso. ART. 12 NORMA FINALE In caso di fattispecie che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorra provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, l Assistente sociale formula una richiesta di parere da sottoporre al Responsabile del Settore Servizi Sociali per l iter burocratico necessario.