Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili 1
Aliquote imposta sulle donazioni (art. 2, co. 49, L. 262/2006) 4% sul valore complessivo netto dei beni, eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000, devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta; 6% sul valore complessivo netto dei beni, eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000, devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle. 2
Aliquote imposta sulle donazioni (art. 2, co. 49, L. 262/2006) 6% sul valore complessivo netto dei beni, devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8% sul valore complessivo netto dei beni, devoluti a favore di altri soggetti. 3
Accertamento e tassazione liberalità indirette (art. 56-bis, D.Lgs. 346/1990) e Circolare 11/08/2015, n. 30/E ( ) l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. 4
Accertamento e tassazione liberalità indirette (art. 56-bis, D.Lgs. 346/1990) e Circolare 11/08/2015, n. 30/E quando le liberalità siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti. Per le fattispecie di liberalità imponibili, dovrà essere applicata l aliquota dell 8%, che rappresenta l aliquota massima attualmente prevista dalla legge. 5
Art. 1, co. 4-bis, D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell imposta di successione e donazione 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. 6
Corte di Cassazione, Sentenza 24/06/2016, n. 13133 Si ritiene corretta la decisione del giudice di merito secondo cui è esclusa la rilevanza giuridica del collegamento che costituisce il presupposto della non imponibilità non già per la mancata prova della effettiva destinazione del denaro oggetto di liberalità all acquisto dei due immobili, bensì per la mancata dichiarazione di tale collegamento negli atti di compravendita. 7
Corte di Cassazione, Sentenza 24/06/2016, n. 13133 In assenza di enunciazione, secondo gli Ermellini, le compravendite risultavano poste in essere con provvista propria degli acquirenti e, come tali, non venivano giudicate come collegate a preordinati atti di liberalità. 8
Corte di Cassazione, Sentenza 24/06/2016, n. 13133 Secondo i giudici di legittimità, che al proposito menzionano la Cass. 2777/2016), la fruizione di un beneficio fiscale presuppone l esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente. L espressa dichiarazione in atto ha, fra i suoi scopi, quello di porre l amministrazione finanziaria in condizione di immediatamente rilevare e verificare l effettiva sussistenza dei presupposti di non imponibilità. 9
Osservazioni Nella norma di riferimento (art. 1, co. 4-bis, D.Lgs. 346/1990) non si richiede che il collegamento con atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari già tassati con imposta di registro proporzionale o con IVA, venga provato con atto pubblico. 10
Osservazioni In un caso come quello di specie, la prova della liberalità indiretta e della stretta correlazione fra dazione di denaro e acquisto di immobili non può non essere nota all amministrazione finanziaria, dal momento che, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione nella pronuncia in commento, la dichiarazione della liberalità indiretta da parte dei contribuenti a seguito di accertamento sintetico ( ), è valsa ad evitare che lo stesso incremento patrimoniale così riveniente venisse loro imputato quale reddito non dichiarato. 11
Osservazioni In altra giurisprudenza (vd. ad esempio Cass. 21494/2014), seppur con riferimento all ambito dell accertamento sintetico, si precisa che, ai fini della donazione indiretta, non sia richiesta la forma dell atto pubblico; prova dell esistenza della donazione indiretta, nel caso di acquisto effettuato con denaro del donante, si ha con la dimostrazione dell effettiva dazione dell importo di denaro all alienante o al donatario. 12
Osservazioni Sempre dalla Cass. 21494/2014 può evincersi che la prova della liberalità non si può desumere dalla mera dichiarazione, resa dalle parti nel rogito notarile, dell avvenuto pagamento del corrispettivo dell immobile con denaro fornito dal padre della convenuta. 13