Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/11/2016-0026938 GONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 18/11/2016 Prot.: 0026938 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE X LEGISLATURA oggetto: Progetto di legge n. 132 di iniziativa della Giunta regionale: "Istituzione del nuovo Comune denominato 'Belfiore Caldiero Terme' mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della provincia di Verona" GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA Si comunica ctie la Prima commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2016 ha esaminato il progetto di legge in oggetto ed hia espresso parere favorevole all'unanimità in ordine al giudizio di meritevolezza da assumersi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. Distinti saluti. D'ordine del Presidente Staff Politichie Istituzionali Ga^ele FROLLO Allegati: Proposta di provvedimento Scheda di certificazione Politiche istituzionali, politiche dell'unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701321 te/ +39 041 5256322>x com.coml.segreteria consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RELATIVO A: "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BELFIORE CALDIERO TERME" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA". GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA (Riferimento: Progetto di legge n. 132) IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO VISTO il progetto di legge n. 132 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero Terme della Provincia di Vicenza"; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati; PRESO ATTO CHE gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge n. 132 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio Comunale di Belfiore n. 24 in data 30 novembre 2015, pubblicata all'albo pretorio dal 2 al 17 dicembre 2015; deliberazione del Consiglio Comunale di Caldiero n. 38 in data 30 novembre 2015 pubblicata all'albo pretorio dal 23 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016; VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 29 marzo 2016 dalla Conferenza permanente Regione Autonomie locali sulla Delibera di Giunta regionale n. 1/DDL del 3 marzo 2016 relativa a: "Istituzione del nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero Terme della Provincia di Vicenza"; VISTA la richiesta di parere del Presidente della Prima Commissione al Presidente del Consiglio provinciale di Verona (prot. 16962 dell'11 luglio 2016) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992;
CONSIDERATO che, decorsi 90 giorni dalla data di richiesta di parere alla Provincia di Verona senza che essa vi abbia provveduto, si prescinde dallo stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale n. 25 del 1992; PRESO ATTO CHE nelle sedute del 13 settembre 2016, del 13 ottobre 2016, del 3 e 16 novembre 2016 la Prima Commissione ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo attento esame, nella medesuna seduta del 16 novembre 2016, con voti palesi, ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il Presidente Marino FINOZZI; UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue: Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite. La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni. Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere, come nel caso oggi in esame, anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di Comuni. Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione, attraverso le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali: - per quanto concerne Belfiore, la n. 24 del 30 novembre 2015, pubblicata ali 'albo pretorio dal 2 dicembre 2015; - relativamente a Caldiero, la n. 38 del 30.11.2015 pubblicata all'albo pretorio dal 23.12.2015. Va precisato che i Comuni in questione fanno parte dell'unione dei Comuni Verona Est, costituita nel 2003 con i Comuni di Illasi, Mezzane e Colognola ai Colli per consentire l'esercizio associato di funzioni e servizi, nella convinzione che condividere competenze, risorse umane e risorse strumentali sia la strategia vincente per erogare servizi di qualità a costi inferiori. Con l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali (vedasi il decreto legge n. 78/2010 e la legge regionale n. 18/2012) da parte dei Comuni di minor dimensione demografìca, si registra una rinnovata attenzione per le fusioni da parte sia dei Comuni che del legislatore, che le ha ulteriormente incoraggiate con generosi incentivi; la fusione rappresenta quindi l'attuale opzione strategica per il riordino delle amministrazioni locali.
Questa soluzione, tuttavia (non potendo essere imposta), va promossa agevolando una graduale convergenza delle comunità interessate in quella direzione; in questo contesto quattro Comuni - Belfiore e Caldiero appunto, più Colognola ai Colli e Illasi - hanno colto l'opportunità offerta dalla Regione del Veneto con la DGR. n. 978 del 17 giugno 2014 di finanziare uno studio di fattibilità per la fusione attraverso un contributo a copertura quasi integrale della spesa. Gli elementi che depongono a favore del processo di fusione sono messi in evidenza dal suddetto studio e vengono riportati dalla relazione introduttiva alla proposta, cui faccio rinvio. Nella Giunta dell'unione di Comuni Verona Est del 29 ottobre 2015, si è tuttavia registrata la scelta di Colognola ai Colli di rimandare il proseguimento del processo di fusione ad un momento successivo alle elezioni amministrative della primavera 2016; il che ha di fatto precluso la possibilità di continuare nel percorso anche al Comune di Illasi, venendo meno la contiguità territoriale con gli altri due Comuni di Belfiore e Caldiero. Comuni i cui amministratori hanno confermato, invece, la volontà di proseguire mediante atti ufficiali verso la strada della fusione tracciata dalla legge regionale n. 25/1992, convinti che la stessa rappresenti effettivamente quell 'opzione strategica di cui si diceva, finalizzata a semplificare la gestione associata delle funzioni e dei servizi nei territori interessati nonché ad agevolare lo sviluppo del territorio attraverso la creazione di una struttura organizzativa e politica in grado di superare il problema del sottodimensionamento, acquisire maggior peso nei tavoli tecnici a livello provinciale e regionale, conseguire importanti economie di scala nei costi di struttura, di gestione e di promozione e semplifìcazione istituzionale; in tal modo si avvierà un percorso virtuoso al quale potranno successivamente aderire gli altri Enti dell'unione Verona Est, quando lo riterranno opportuno. Inoltre è stato valutato che: - al fìne di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti appositi contributi statali straordinari per dieci anni successivi alla fusione, commisurati al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010; - la legge regionale n. 18/2012prevede l'assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza dell 'istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni; - la medesima legge prevede che, nel riparto delle risorse disponibili per incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, sia data preferenza alle fusioni rispetto ad altre forme associative; - i comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell 'ultimo triennio disponibile; - la legge regionale n. 22/2013 ha novellato l'art 6, comma 5 bis della citata Ir. 25/1992 eliminando il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate dalla fusione, rendendo di molto più agevole il percorso di fusione dei comuni. Alla luce della normativa suddetta e delle condivisibili motivazioni storiche, geografiche ed economiche precisate nella relazione introduttiva alla proposta di legge, cui faccio nuovamente rinvio, i Comuni di Belfiore e Caldiero hanno
dunque avviato il procedimento di fusione previsto dalla citata legge n. 25/1992 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali". Hanno deliberato di condividerlo previa adeguata informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio, ritenendolo la soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre che il termine naturale di un processo da tempo avviato dai medesimi per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali tramite l'unione dei Comuni Verona Est. In chiusura, ripercorro velocemente i passaggi salienti intercorsi negli ultimi mesi: - il 12 luglio 2016 il Presidente della Prima Commissione consiliare ha chiesto al Consiglio provinciale di Verona di esprimere, entro 90 giorni, il parere previsto dall'articolo 5 della Ir. 25/1992, che a tutt'oggi non risulta pervenuto; - nella seduta del 13 settembre 2016 la Prima Commissione ha dato luogo alle consultazioni dei Sindaci dei due Comuni; - nelle successive sedute del 13 ottobre e del 16 novembre la medesima ha ascoltato le ragioni dei rappresentanti del "Comitato civico per il NO alla fusione di Caldiero e Belfiore ", relativi ad entrambi i comuni; - il 16 novembre 2016, dopo attento esame, la citata Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla meritevolezza del pdl 132. RITENUTO per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell'iter legislativo e dunque dell'indizione del referendum delle popolazioni interessate; VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione; 25; VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. con votazione palese. DELIBERA di ritenere meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 132 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero Terme della Provincia di Vicenza".