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Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere 00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-previdenziali@inca.it Roma 29.12.2011 Prot. n. 141 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici INCA all'estero Agli Uffici Zona INCA Al Dip. Politiche Sociali CGIL LORO SEDI e, p. c. alle Segreterie Nazionali di Categoria OGGETTO : Decreto legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011- Interventi in materia previdenziale Care compagne e cari compagni, è stata pubblicata sulla GU n. 300 del 27.12.2011 la legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 6.12.2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. Nonostante le pressioni esercitate unitariamente dalle Confederazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, in sede di conversione in legge le richieste di modifica avanzate in materia pensionistica non sono state recepite. Pertanto, come già espresso nella nostra prima nota n. 135 del 12 dicembre u.s., ribadiamo la nostra valutazione negativa sul provvedimento di legge, che non appare ispirato a criteri di equità e non interviene sui privilegi. A nostro avviso, si continuano a sottrarre ingenti risorse dal sistema previdenziale per far fronte al debito, senza tenere in considerazione le conseguenze negative per i lavoratori che sono i maggiori contribuenti del sistema pensionistico obbligatorio. 1

Il governo tecnico sottovalutando la complessità del sistema previdenziale italiano e annunciando solo per un secondo tempo la riforma degli ammortizzatori sociali, ha voluto ridefinire la struttura del sistema pensionistico in tempi brevissimi e con un provvedimento d urgenza, senza un reale confronto con le parti sociali. L art. 24 della disposizione di legge ridefinisce in modo sostanziale l assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità lasciando aperti diversi dubbi interpretativi. Con la presente nota ci limitiamo ad illustrare gli interventi operati dalla manovra in materia previdenziale. Torneremo sui singoli punti per gli opportuni approfondimenti e per affrontare, in particolare, gli aspetti problematici non ben definiti dalla disposizione di legge, dopo le indicazioni ed i necessari chiarimenti degli Istituti previdenziali. Di seguito elenchiamo i singoli temi in materia previdenziale contenuti nell art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 trattati in questa nota. 1. Pro-quota contributivo dal 2012 (comma 2) 2. Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16) 3. Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5) 4. Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3) 5. Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18) 6. Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6, 7 e 15-bis): 6.1. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato 6.2. La pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato 6.3. La pensione di vecchiaia del personale scolastico 6.4. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1 gennaio 1996 6.5. La pensione di vecchiaia degli optanti al sistema contributivo 6.6. Età minima per la pensione di vecchiaia dal 2021 7. Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis): 7.1. La pensione anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1 gennaio 1996 8. Pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti (commi 17 e 17-bis): 8.1. I requisiti per i lavoratori addetti ad attività usuranti e turnisti con almeno 78 notti annue 8.2. I requisiti per i turnisti con 72/77 notti annue 8.3. I requisiti per i turnisti con 64/71 notti annue 9. Armonizzazione (comma 18) 10. Pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione nazionale di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19) 11. Nuovi requisiti anagrafici per l assegno sociale (comma 8) 12. Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23) 13. Decontribuzione (comma 28) 14. Casse dei liberi professionisti (comma 24) 15. Rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (comma 25) 16. Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori e dei pensionati dei Fondi speciali confluiti all ago e del Fondo Volo (comma 21) 2

1. Il pro-quota contributivo per tutti La quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1 gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo. Vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto: con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale quota, continuerà ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011; con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2012. Con l estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1 gennaio 2012 sarà, comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un anzianità contributiva superiore a 40 anni, l importo della pensione potrebbe superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo (80% della retribuzione pensionabile). La quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2012 e calcolata con il sistema contributivo potrebbe comportare, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, un minor rendimento pensionistico. 2. Flessibilità e incentivazione Viene reintrodotto il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione. In realtà per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all ago, alle forme esclusive e sostitutive dell ago e alla gestione separata, l incentivo si concretizza con la normale applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l età di 65 anni. La novità sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all età di 70 anni e oltre, per l applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si fa passare per flessibilità la possibilità di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficenti di trasformazione del montante. 3

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021 in poi. Pertanto, in prossimità della revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto che rinviarlo. Altra considerazione è che il c.d. incentivo verrà determinato esclusivamente sulla quota contributiva della pensione che, per i soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995, è quella relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 2012, mentre, per i lavoratori con meno di 18 anni al 1995, è quella accreditata a decorrere dal 1 gennaio 1996. Per garantire ai lavoratori la possibilità di continuare l attività lavorativa dopo l acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia, viene disposto che le norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall articolo 18 della legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità di 70 anni di età. 3. Abolizione del regime delle decorrenze Per coloro che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012, viene abolito il c.d. regime delle decorrenze. Vale a dire che si torna alla normativa antecedente l introduzione delle finestre. La prima decorrenza utile della pensione sarà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal 1 giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto o dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Le c.d. finestre mobili o a scorrimento continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare: a coloro che hanno già maturato, o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione; alle lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004; ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011; ai lavoratori derogati, dal provvedimento stesso, dai nuovi requisiti. 4. I nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata Per i soggetti che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata. La pensione di vecchiaia, dal 1 gennaio 2012, si matura con il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Per maturare il diritto alla pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di almeno 42 anni ed 1 mese 4

per gli uomini e di almeno 41 anni e 1 mese per le donne. A seguito della sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, che si matura sulla base della sola anzianità contributiva indipendentemente dall età, vengono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le quote, che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati. Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell età di pensionamento in relazione all incremento della speranza di vita previsto dalla legge n. 122/2010, con la previsione che, dopo il 2019, avrà cadenza biennale in luogo di quella triennale. Come già stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i requisiti anagrafici per l accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata e all assegno sociale vengono incrementati di 3 mesi. Nella relazione tecnica gli ulteriori incrementi, stimati sulla base dello scenario demografico dell Istat centrale del 2007, saranno di 4 mesi nel 2016 e di altri 4 mesi dal 2019; dal 2021 l adeguamento dell età è previsto con cadenza biennale con un incremento di 3 mesi ogni due anni fino al 2027 e di 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050. I requisiti anagrafici effettivi saranno, in ogni caso, determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall Istat. Le tabelle contenute nella presente nota sono state elaborate sulla base dei valori presunti stimati nella predetta relazione tecnica. 5. Lavoratori derogati I soggetti che hanno già maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della normativa vigente prima dell entrata in vigore del decreto e possono chiedere all ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione. In tema di certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, l Inps, nel sottolineare con messaggio n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell entrata in vigore del decreto legge consegue il diritto all accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione del diritto a pensione. La precisazione dell Inps è corretta, ma sono altrettanto corrette le nostre indicazioni fornite con la circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 di richiedere, comunque, come previsto dall art. 24 comma 3 del dispositivo di legge, all Istituto previdenziale di appartenenza, la certificazione del diritto a pensione per avere la certezza della consistenza contributiva e della maturazione dei requisiti per il diritto a pensione. 5

I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati dopo il 31 dicembre 2011 (ma comunque entro il 2015) per le lavoratrici che conseguono la pensione sulla base di un anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome e che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004. In sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche sostanziali al comma 14 in materia di lavoratori derogati dai nuovi requisiti; pertanto le indicazioni fornite nella circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 che riguardano tale aspetto sono superate. La versione definitiva del comma 14 del dispositivo di legge prevede che continuano a conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di legge, i seguenti lavoratori: collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età; autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011; dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011. Il dispositivo di legge ricomprende tra i derogati i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esonero e contemporaneamente abroga tutte le norme che prevedono la collocazione in esonero di tale personale e disapplica le leggi regionali che prevedono lo stesso istituto. I crietri ed il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010. 6

Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che intendono accedere al pensionamento con i requisiti e le decorrenze previsti dalla normativa vigente prima del decreto 201/2011, verrà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell attività lavorativa o dell inizio del periodo di esonero. Raggiunto il limite stabilito non saranno prese in esame ulteriori domande intese ad ottenere la pensione con i requisiti previgenti. Sono esclusi dai nuovi requisiti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e il personale delle ferrovie dello stato. Per tali dipendenti è prevista l emanazione di uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione. I lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto alla pensione anticipata anche con il c.d. meccanismo delle quote. Per tali lavoratori, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di anzianità contributiva, vengono incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto (vedi paragrafo dedicato al pensionamento degli addetti ai lavori usuranti). Gli esclusi dalla maturazione dei nuovi requisiti per l acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, sono soggetti agli adeguamenti dei requisiti anagrafici in relazione all incremento della speranza di vita e all applicazione del sistema delle c.d. finestre a scorrimento o mobili. Nel provvedimento di legge non viene fatto alcun riferimento ai prepensionamenti dei lavoratori dell editoria (legge n. 416/1981, modificata dalla legge n. 62/2001 e dalla legge n. 198/2001) ed ai trattamenti pensionistici dei lavoratori cittadini extracomunitari rimpatriati (legge n. 189/2002); ma a nostro parere, i requisiti di accesso a tali pensionamenti previsti dalle succitate norme speciali, non dovrebbero subire alcuna modifica. Nulla viene previsto espressamente per i derogati dall innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione introdotti dal Dlgs n. 503/1992. Come si ricorderà, tale decreto ha escluso dall elevazione dei limiti di età (da 55 a 60 anni le donne, da 60 a 65 anni gli uomini) i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all 80% ed ha confermato i requisiti di età e di contribuzione vigenti al 31/12/1992 per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti; inoltre, ha previsto delle eccezioni all innalzamento del requisito minimo contributivo da 15 anni a 20 anni. Nessuna specifica previsione viene fatta per i lavoratori iscritti al fondo volo e per il personale viaggiante del soppresso fondo autoferrotranvieri, nemmeno per quei lavoratori che perdono il titolo abilitante prima dell età di pensionamento di vecchiaia stabilita per la generalità dei lavoratori. Anche se non espressamente menzionati tali lavoratori dovrebbero, comunque, rientrare nel comma 18 del dispositivo di legge ed essere quindi derogati dai nuovi requisiti 7

di accesso al pensionamento. Il succitato comma 18 prevede per tutti i lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell ago ed espressamente per gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco, agli occupati in miniere, cave e torbiere ed al personale delle ferrovie dello stato, l adozione di un provvedimento per armonizzare i requisiti di accesso al pensionamento tenendo conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori. Abbiamo già rappresentato queste problematiche all Inps che si è impegnato a porle all attenzione del ministero competente. 6. I nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia Vengono ridefiniti i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dal 1 gennaio 2012 il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati requisiti minimi di età anagrafica espressamente specificati nella disposizione di legge. I requisiti minimi di età anagrafica per la pensione di vecchiaia vengono ridefiniti al fine di rendere uniforme l età per il conseguimento della pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. L equiparazione dell età di pensionamento di vecchiaia è prevista per il 2018. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996, in particolare, vengono ridefiniti in modo penalizzante sia il requisito minimo di anzianità contributiva sia l importo minimo di pensione necessario per poter conseguire la pensione di vecchiaia prima del compimento del settantesimo anno di età. 6.1. Età pensionabile delle lavoratrici del settore privato L età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte all assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima viene fissata nel 2012 a 62 anni ed incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere 66 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per le lavoratrici autonome e per quelle iscritte alla gestione separata, invece, nel 2012 l età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata a 63 anni e 6 mesi ed aumenterà di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 ed infine di altri 6 mesi nel 2018, per raggiungere i 66 anni. Nella tabella 1 indichiamo i nuovi requisiti di età richiesti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia comprensivi degli aumenti di età stimati in relazione all incremento della speranza di vita. 8

Tab. 1 dal Periodo al Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato Aumento speranza di vita (mesi) Nuova età Dipendenti Età con aumento Autonome e Gest. Sep. Nuova età (anni e mesi) Età con aumento 1.1.2012--31.12.2012 -- 62 62 63 e 6 63 e 6 1.1.2013--31.12.2013 3 62 62 e 3 63 e 6 63 e 9 1.1.2014--31.12.2015 -- 63 e 6 63 e 9 64 e 6 64 e 9 1.1.2016--31.12.2017 4 65 65 e 7 65 e 6 66 e 1 1.1.2018 --1.12.2018 -- 66 e 7 66 e 7 1.1.2019--1.12.2020 4 66 66 e 11 66 66 e 11 1.1.2021 1.12.2022 3 67 e 2 67 e 2 Fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva di 20 anni, le lavoratrici dipendenti nate nel 1952 e 1953 potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 2. Tab. 2 Pensione di vecchiaia - Lavoratrici dipendenti del settore privato Nata entro il mese di Matura il requisito il mese di All età di In pensione dal Gennaio 1952 Ottobre 2015 63 anni e 9 mesi 1 novembre 2015 Febbraio 1952 Novembre 2015 63 anni e 9 mesi 1 dicembre 2015 Marzo 1952 Dicembre 2015 63 anni e 9 mesi 1 gennaio 2016 Aprile 1952* Novembre 2017 65 anni e 7 mesi 1 dicembre 2017 Maggio 1952* Dicembre 2017 65 anni e 7 mesi 1 gennaio 2018 Giugno 1952* Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1 giugno 2019 Luglio 1952* Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1 luglio 2019 Agosto 1952* Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1 agosto 2019 Settembre 1952* Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1 settembre 2019 Ottobre 1952* Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 ottobre 2019 Novembre 1952* Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1 novembre 2019 Dicembre 1952* Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 dicembre 2019 Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 gennaio 2020 Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1 febbraio 2020 *Per le nate entro il 31.12.1952 vi può essere la possibilità di anticipare il pensionamento a 64 anni In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato possono andare in pensione all età di almeno 64 anni se in possesso di un anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e un età di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2012 (comma 15-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto). In altri termini, fermo restando la maturazione del requisito contributivo entro il 2012, le lavoratrici dipendenti del privato nate entro il 1952, invece di attendere il compimento di 65 anni e 7 mesi se nate entro il 31 maggio 1952, o il compimento di 66 anni e 11 mesi se nate tra il 1 giugno ed il 31 dicembre 1952, potranno anticipare il pensionamento al compimento del 64 anno di età. Ovviamente le nate entro marzo 1952 andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi di età. 9

Per le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1952 non vi sono sconti. Nonostante le modifiche introdotte in sede di conversione per le nate entro il 1952, le lavoratrici dipendenti nate nel mese di dicembre 1951 potranno andare in pensione dal 1 gennaio 2013, mentre quelle nate a gennaio 1952 potranno andare in pensione solo dal 1 novembre 2015 (il pensionamento viene ritardato di 2 anni e 10 mesi). Le lavoratrici autonome e parasubordinate nate nel 19852 e 1953, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva, potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 3. Tab. 3 Pensione di vecchiaia - Lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata Nata entro il mese di Matura il requisito nel mese di All età di In pensione dal Gennaio 1952 Agosto 2018 66 anni e 7 mesi 1 settembre 2018 Febbraio 1952 Settembre 2018 66 anni e 7 mesi 1 ottobre 2018 Marzo 1952 Ottobre 2018 66 anni e 7 mesi 1 novembre 2018 Aprile 1952 Novembre 2018 66 anni e 7 mesi 1 dicembre 2018 Maggio 1952 Dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 1 gennaio 2019 Giugno 1952 Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1 giugno 2019 Luglio 1952 Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1 luglio 2019 Agosto 1952 Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1 agosto 2019 Settembre 1952 Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1 settembre 2019 Ottobre 1952 Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 ottobre 2019 Novembre 1952 Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1 novembre 2019 Dicembre 1952 Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 dicembre 2019 Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1 gennaio 2020 Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1 febbraio 2020 Il provvedimento innalza bruscamente l età pensionabile delle lavoratrici autonome. Infatti, fermo restando la maturazione del requisito contributivo, una lavoratrice autonoma nata nel mese di dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1 luglio 2013; mentre quella nata nel gennaio 1952 potrà andare in pensione solo dal 1 settembre 2018 (il pensionamento viene posticipato di 5 anni e 2 mesi). 6.2. Età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e dei lavoratori del settore privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati Per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato, iscritti all ago, ai fondi esclusivi e sostitituvi, nonché alla gestione separata, l età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1 gennaio 2012, a 66 anni. Nella tabella 4 sono indicati i nuovi requisiti di età con l aggiunta degli incrementi dovuti all aumento della speranza di vita, stimati nella relazione tecnica al provvedimento di legge. 10

Tab. 4 Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato lavoratrici e lavoratori del settore pubblico Periodo dal al Aumento speranza di vita (mesi) Nuova età (anni) Età con aumento 1.1.2012--31.12.2012 -- 66 1.1.2013--31.12.2015 3 66 e 3 1.1.2016--31.12.2018 4 66 66 e 7 1.1.2019--31.12.2020 4 66 e 11 1.1.2021--31.12.2022 3 67 e 2 6.3. Età pensionabile del personale scolastico e dell Afam (alta formazione artistica e musicale) Al personale della Scuola e dell Afam dal 1 gennaio 2012 per maturare il diritto a pensione sono richiesti almeno 66 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Vengono abrogate, prima di essere applicate, le disposizioni contenute nell art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 che prevedevano come prima decorrenza utile l inizio dell anno scolastico successivo a quello della maturazione dei requisiti. Pertanto per il personale del comparto scuola ed Afam viene ripristinata la decorrenza della pensione all inizio dell anno scolastico o accademico dell anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione. Nella tabella 5 sono indicati i nuovi requisiti di età con l aggiunta degli incrementi stimati in relazione all aumento della speranza di vita e le decorrenze delle prestazioni per il personale della scuola e dell Afam. Tab. 5 Periodo Aumento speranza dal al di vita (mesi) 1.1.2012--31.12.2012 -- Personale della scuola e dell afam Nuova età (anni) Età con aumento 66 1.1.2013--31.12.2015 3 66 e 3 1.1.2016--31.12.2018 4 66 66 e 7 1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 11 1.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2 Personale scolastico 1 settembre dell anno di maturazione dei requisiti Decorrenza Personale afam 1 novembre dell anno di maturazione dei requisiti 6.4 Pensione di vecchiaia dei destinatari del sistema contributivo puro (lavoratrici e lavoratori con prima contribuzione successiva al 1995) I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996, oltre al requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva conseguiranno il diritto alla pensione di 11

vecchiaia prima di compiere l età di 70 anni a condizione che l importo della pensione non risulti inferiore ad un determinato importo soglia. L importo soglia per l anno 2012 viene stabilito in 1,5 volte l importo dell assegno sociale. Nel 2012 tale importo, considerando una perequazione provvisoria del 2,6%, è pari a 643,49 euro (418,12 x 2,6% = 428,99 x 1,5 = 643,49). Per gli anni successivi al 2012 l importo minimo della pensione (importo soglia) non può essere inferiore all importo più elevato tra: 1,5 volte l importo dell assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 1,5 volte l importo dell assegno sociale relativo all anno del pensionamento. Di fatto alle lavoratrici ed ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996 viene preclusa la possibilità di andare in pensione prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età, nel qual caso il diritto si consegue con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall importo di pensione maturato. Nelle tabelle che seguono sono riportati i nuovi requisiti per il diritto a pensione per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996. In particolare nella tabella 6 sono sintetizzati i requisiti e le condizioni per l accesso a pensione dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore pubblico. Tab. 6 Lavoratori dipendenti ed autonomi settore privato lavoratrici e lavoratori settore pubblico (con prima contribuzione accreditata dopo il 1 gennaio 1996) dal Periodo al dal 1.1.2012 al 31.12.2012 dal 1.1.2013 al 31.12.2015 dal 1.1.2016 al 31.12.2018 dal 1.1.2019 al 1.12.2020 dal 1.1.2021 al 1.12.2022 Anzianità contributiva (anni) Nuova età (anni) 20 anni 66 Aumento speranza di vita (mesi) Età minima con aumento Importo minimo di pensione -- 66 1,5 volte l importo dell AS 3 66 e 3 4 66 e 7 4 66 e 11 3 67 e 2 Il più elevato tra 1,5 volte l importo dell AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'istat; 1,5 volte l importo dell AS dell anno di pensionamento. Nella tabella 7 sono sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici 12

dipendenti del settore privato. dal Tab. 7 Periodo al dal 1.1.2012 al 31.12.2012 dal 1.1.2013 al 31.12.2013 dal 1.1.2014 al 31.12.2015 dal 1.1.2016 al 31.12.2017 dal 1.1.2018 al 1.12.2018 dal 1.1.2019 al 1.12.2020 dal 1.1.2021 al 1.12.2022 Lavoratrici dipendenti del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1 gennaio 1996) Anzianità Nuova Aumento Età minima contributiva età speranza con Importo minimo di pensione (anni e di vita aumento (anni) mesi) (mesi) 20 anni 62 -- 62 1,5 volte l importo dell AS 3 62 e 3 63 e 6 -- 63 e 9 65 4 65 e 7 66 -- 66 e 7 4 66 e 11 3 67 e 2 Il più elevato tra 1,5 volte l importo dell AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 1,5 volte l importo dell AS relativo all anno del pensionamento. Nella tabella 8 sono, invece, sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate. dal Tab. 8 Periodo al dal 1.1.2012 al 31.12.2012 dal 1.1.2013 al 31.12.2013 dal 1.1.2014 al 31.12.2015 dal 1.1.2016 al 31.12.2017 dal 1.1.2018 al 1.12.2018 dal 1.1.2019 al 1.12.2020 dal 1.1.2021 al 1.12.2022 Lavoratrici autonome e parasubordinate del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1 gennaio 1996) Anzianità Nuova Aumento Età minima contributiva età speranza con Importo minimo di pensione (anni e (anni) di vita aumento mesi) (mesi) 20 anni 63 e 6 -- 63 e 6 1,5 volte l importo dell AS 3 63 e 9 64 e 6 -- 64 e 9 65 e 6 4 66 e 1 66 -- 66 e 7 4 66 e 11 3 67 e 2 Il più elevato tra 1,5 volte l importo dell AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 1,5 volte l importo dell AS relativo all anno del pensionamento. All età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti 13

almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall importo di pensione maturato. Nella tabella 9, sono riportati i requisiti minimi di contribuzione e di età con gli adeguamenti alla speranza di vita. Tab. 9 Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1.1.1996 Età minima Anzianità Aumento Periodo Età aumentata con contributiva speranza Importo minimo dal al minima l aumento della minima (anni) di vita di pensione speranza di vita (anni) (mesi) 1.1.2012--31.12.2012 -- 70 1.1.2013--31.12.2015 3 70 e 3 1.1.2016--31.12.2018 5 effettivi 70 4 70 e 7 Nessuno 1.1.2019--31.12.2020 4 70 e 11 1.1.2021--31.12.2022 3 71 e 2 A nostro avviso il requisito dei 70 anni, posto come età minima per conseguire la pensione senza la condizione della maturazione dell importo minimo di pensione, non dovrebbe essere considerato come requisito di età per l accesso a pensione e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita. 6.5 Pensione di vecchiaia degli optanti al sistema contributivo Restano confermate le disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo per i lavoratori destinatari del sistema misto. Vale a dire che i lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 e con almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995 possono, ancora, optare per il sistema contributivo. Dalla lettura della norma non traspare sufficiente chiarezza circa i requisiti richiesti agli optanti per accedere alla pensione di vecchiaia. In altre parole non è sufficientemente esplicitato se anche gli optanti conseguono l accesso al pensionamento prima dei 70 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione e con la soglia di 1,5 volte l importo dell assegno sociale (vale a dire con le regole previste per i lavoratori con primo accredito contributivo dopo il 1.1.1996) ovvero, se possono accedere al pensionamento di vecchiaia, fermo restando il requisito dei 20 anni, anche prima del compimento del settantesimo anno di età, indipendentemente dall importo di pensione maturato (con le regole previste per i destinatari del sistema misto). A nostro avviso, gli optanti dovrebbero conseguire il diritto al pensionamento di vecchiaia con gli stessi requisiti previsti per i destinatari del contributivo puro: all età minima prevista, a seconda del sesso e della gestione previdenziale che liquida la prestazione, con almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che l importo della pensione non risulti inferiore all importo più elevato tra 1,5 volte 14

l importo dell assegno sociale al 2012 rivalutato e 1,5 volte l importo dell assegno sociale relativo all anno del pensionamento; all età di 70 anni, indipendentemente dalla maturazione dei 20 anni di contribuzione e dall importo della prestazione. 6.6 Età minima per la pensione di vecchiaia nel 2021 A decorrere dall anno 2021 il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia non può essere inferiore a 67 anni. Ciò vuol dire che nel 2021 l età per il diritto a pensione di vecchiaia sarà comunque di 67 anni, anche nel caso in cui tale soglia di età non risulti raggiunta con gli adeguamenti per la speranza di vita. Con la recente legge di stabilità, la legge n. 183 del 12 novembre 2011, era stato fissato il medesimo limite di età minima di 67 anni a decorrere dal 2026; tale data viene anticipata di cinque anni. 7. La pensione anticipata Il diritto alla pensione anticipata a carico dell'ago, delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della gestione separata, a decorrere dal 1 gennaio 2012 si matura esclusivamente sulla base di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall età anagrafica. Il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per l accesso alla pensione anticipata varia a seconda del sesso: le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con un anno in meno di anzianità contributiva rispetto a quella richiesta per gli uomini (il requisito minimo richiesto nel 2012 è di 42 e 1 mese per gli uomini e di 41 e 1 mese per le donne). Non c è alcuna differenza tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi o parasubordinati. I requisiti di anzianità contributiva minima di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di 41 anni ed 1 mese per le donne sono aumentati di un mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall anno 2014 ed inoltre saranno incrementati con gli adeguamenti della speranza di vita. Infatti, con la modifica dell art. 12, comma 12-bis del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) operata dall art. 24 comma 12 del decreto, viene estesa anche ai pensionamenti anticipati conseguiti con il solo requisito contributivo, indipendentemente dall età, l applicazione dell adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in base agli incrementi della speranza di vita. Viene, inoltre, prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell età di 62 anni. Tale riduzione è pari all 1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età ed elevata al 2% per gli ulteriori anni 15

mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento. Nulla viene precisato in merito alla tipologia dell anzianità contributiva minima richiesta per maturare il diritto alla pensione anticipata; per maturare il diritto alla vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione veniva richiesto anche il requisito di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione. Per i dipendenti pubblici, fermo restando la validità dei provvedimenti adottati prima dell entrata in vigore del decreto legge, dal 1 gennaio 2012 il limite dei 40 anni per risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, come disposto dall art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è rideterminato in base ai nuovi requisiti (comma 20). A nostro avviso, per individuare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, le amministrazioni dovranno tener conto anche del requisito minimo di 62 anni di età alla decorrenza della pensione per non far incorrere il dipendente nella riduzione del trattamento pensionistico. Il brusco incremento dell anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del momento del pensionamento di almeno 18 mesi. Infatti se pensiamo ad un lavoratore nato a gennaio 1956 che, maturando a gennaio 2012 i 40 anni di anzianità contributiva, aveva programmato di andare in pensione il 1 febbraio 2013 (12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti), per maturare i nuovi requisiti (42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 5 mesi nel 2013; 42 anni e 6 mesi nel 2014) dovrà continuare a lavorare o, comunque, a versare la contribuzione fino a luglio 2014 e rinviare il pensionamento ad agosto 2014. Inoltre, tenuto conto che per percepire il trattamento di pensione in misura intera il requisito minimo di età alla decorrenza è fissato a 62 anni, se il pensionamento avviene prima di tale età la quota di pensione calcolata sulla base dell anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sarà ridotta dell 1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età e del 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento (per le frazioni di anno la riduzione viene applicata in modo proporzionale). Se riprendiamo ad esempio il lavoratore nato a gennaio 1956 che va in pensione ad agosto del 2014 all età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età) l importo della pensione determinato sull anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente: per i primi due anni mancanti ai 62 = 1% x 2 = 2%; per l ulteriore anno mancante = 2% x 1 = 2%; per le frazioni di anno (6 mesi) = 2% x 6/12 = 1%. L importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% (2%+2%+1%). Riteniamo che il requisito dei 62 anni, posto come età minima per non incorrere nella riduzione della pensione, non sia da considerare come requisito di età per l accesso a 16

pensione ma come parametro fisso e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita. Nella tabella 10 sono riportati in modo sintetico i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata. Tab. 10 Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati Anzianità Importo del trattamento* contributiva Anno Aumento speranza di vita (mesi) Uomini Donne 2012 -- 42 e 1 41 e 1 2013 3 42 e 5 41 e 5 2014-2015 -- 42 e 6 41 e 6 2016-2018 4 42 e 10 41 e 10 2019-2020 4 43 e 2 42 e 2 2021-2022 3 43 e 5 42 e 5 Intero Con età anagrafica alla decorrenza di almeno 62 anni Ridotto Se il pensionamento avviene prima dell età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell 1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62 *ai lavoratori esclusi dai nuovi requisiti (diritto maturato nel 2011, derogati, donne optanti, ecc.) non si applicano le riduzioni. 7.1 La pensione anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1 gennaio 1996 Fermo restando il conseguimento della pensione anticipata come sopra specificato (con anzianità contributiva minima nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e con 41 anni e 1 mese per le donne), per i soli lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica non inferiore a 63 anni; almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva; importo minimo di pensione alla decorrenza non inferiore a 2,8 volte l importo dell assegno sociale. L importo minimo di 2,8 volte l assegno sociale viene stabilito come condizione (importo soglia) per conseguire la pensione anticipata nel 2012; per gli anni successivi al 2012, l importo soglia non può essere inferiore all importo più elevato tra: 2,8 volte l importo dell assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 2,8 volte l importo dell assegno sociale relativo all anno del pensionamento. Nel 2012 tale importo, considerando una perequazione provvisoria del 2,6%, è pari a 1.201,17 euro (418,12 x 2,6% = 428,99 x 2,8 = 1.201,17). Nel 2012 i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996 avranno al massimo 16 anni di anzianità contributiva, pertanto per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva dovrebbero attendere il 2016. 17

Nella tabella 11 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori con prima contribuzione accreditata successivamente al 1 gennaio 1996. Tab. 11 Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1.1.1996 Anno Età Anzianità Aumento Età anagrafica contributiva speranza anagrafica minima con minima di vita (anni) aumento (anni) (mesi) Importo minimo di pensione 2012 -- 63 2,8 volte l importo dell AS 2013 3 63 e 3 2014 -- 63 e 3 2015 -- 63 e 3 2016 20 4 63 63 e 7 2017 -- 63 e 7 2018 -- 63 e 7 2019 4 63 e 11 2020 -- 63 e 11 2021 3 64 e 2 Il più elevato tra 2,8 volte l importo dell AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL; 2,8 volte l importo dell AS relativo all anno del pensionamento A differenza del pensionamento di vecchiaia per il quale viene confermata, con il comma 7 del dispositivo di legge, la possibilità di optare per il sistema contributivo, il comma 11 prevede un ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata esclusivamente per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1996. Sembrerebbe pertanto preclusa, tale ulteriore possibilità di pensionamento anticipato, ai soggetti con accredito contributivo precedente al 1 gennaio 1996. 8. La pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti L impianto originario, che prevede come unica possibilità di uscita anticipata quella del meccanismo delle quote con l applicazione della decorrenza mobile, viene confermato. Vengono, però, innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti ridotti di età anagrafica minima previsti dall art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 con conseguente incremento della quota. A decorrere dal 1 gennaio 2012, fermo restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata ai sensi dei commi 10 e 11 del dispositivo di legge, per i lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti con diritto al beneficio intero (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all anno) i requisiti per l accesso al pensionamento sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 247/2007. 18

Invece, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giornate all anno i requisiti previsti dalla suddetta tabella B sono incrementati rispettivamente di: 1 anno per l età anagrafica e di una unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all anno compreso tra 72 e 77; 2 anni per l età anagrafica e di 2 unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all anno compreso tra 64 e 71. Nelle tabelle che seguono riportiamo sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori usurati che matureranno i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011. Nella tabella 12 vengono messi a confronto i vecchi requisiti previsti dall orginario Dlgs n. 67/2011 con i nuovi requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per il pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti con i benefici pieni. Nella tabella 13 sono messi a confronto i vecchi requisiti previsti dall orginario Dlgs n. 67/2011 con i nuovi requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni compreso tra 72 e 77 notti. Tab. 12 Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici pieni Anzianità Età minima al Requisiti Dlgs Nuovi requisiti con contributiva pensionamento 67/2011 originario modifiche DL 201 Decorrenza Periodo minima Età Età Quota* Quota* da a minima minima 2011 57 94 -- -- 58 60 12 mesi 2012 57 94 60 96 61 62 35 dopo 2013-2015 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3 aver 2016-2018 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7 maturato 2019-2020 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11 i requisiti 2021-2022 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2 Tab. 13 Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue Anzianità Età minima al Requisiti Dlgs Nuovi requisiti con contributiva pensionamento 67/2011 originario modifiche DL 201 Decorrenza Periodo minima Età Età Quota* Quota* da a minima minima 2011 58 94 -- -- 59 60 12 mesi 2012 58 94 61 97 62 63 35 dopo 2013-2015 59 e 3 94 e 3 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3 aver 2016-2018 59 e 7 94 e 7 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7 maturato 2019-2020 59 e 11 94 e 11 62 e 11 98 e 11 i requisiti 63 e 11 64 e 11 2021-2022 60 e 2 95 e 2 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2 19

Nella tabella 14 sono messi a confronto i vecchi requisiti previsti dall orginario decreto legislativo n. 67/2011 con i nuovi requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti con un numero di notti all anno comprese tra 64 e 71. Tab. 14 Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue Anzianità Età minima al Requisiti Dlgs Nuovi requisiti con contributiva pensionamento 67/2011 originario modifiche DL 201 Decorrenza Periodo minima Età Età Quota* Quota* da a minima minima 2011 59 94 -- -- 60 2012 59 94 62 98 12 mesi 63 64 35 dopo 2013-2015 60 e 3 94 e 3 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3 aver 2016-2018 60 e 7 94 e 7 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7 maturato 2019-2020 60 e 11 94 e 11 63 e 11 99 e 11 i requisiti 64 e 11 65 e 11 2021-2022 61 e 2 95 e 2 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2 Per i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito per il diritto a pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti di età e di quota, indicati nelle tabelle precedenti per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico del FPLD, devono essere ripettivamente incrementati di un anno e di una unità. 9. Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione Come già precisato nel capitolo dedicato ai derogati, per gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere ed al personale delle ferrovie dello stato, è previsto uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione. La formulazione del comma 18 del dispositivo di legge fa intendere che il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento non interessa solo i soggetti espressamente indicati nel dispositivo stesso, ma è rivolto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell Ago. Abbiamo posto all attenzione dell Inps l esigenza di estendere il decreto interministeriale non solo ai lavoratori espressamente indicati nel comma 18, ma a tutti coloro che maturano il diritto a pensione con requisiti diversi da quelli previsti nell Ago. 20