SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1845 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, CASTELLANI, GAGLIONE, MAGISTRELLI, MONTICONE, GIARETTA, VERALDI, LAVAGNINI e DALLA CHIESA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL IL 21 NOVEMBRE 2002 Sospensione dell esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1845 Onorevoli Senatori. Si ritiene, con il presente disegno di legge, di dare contenuto normativo alla esigenza, manifestata da più parti, di un provvedimento di clemenza verso i detenuti nelle carceri italiane, delle quali è noto il cronico sovraffollamento, che costringe i reclusi a vivere in condizioni troppo spesso al di sotto di quelle minime di umanità e di decoro della persona. Se è, peraltro, evidente che il superamento dell attuale situazione di affollamento ed il miglioramento delle condizioni di reclusione, unitamente all esigenza di dar corpo alla funzione rieducativa della pena, abbisognano di una revisione concreta, ampia e di lungo periodo del sistema della reclusione e delle strutture carcerarie, nell immediato un provvedimento di clemenza può essere utile ad un alleggerimento del sistema ed a creare le condizioni per l avvio della revisione stessa. Il provvedimento di clemenza deve essere però coniugato sia con il dovere di fermezza nella tutela della sicurezza dei cittadini, sia con il rispetto della funzione rieducativa della pena. Per questo motivo abbiamo ritenuto che non fosse utilizzabile, per quanto possibile e da altri prospettato, un provvedimento di indulto adottato sic et simpliciter e si è ritenuta invece preferibile una sospensione della pena residua da scontare, fino ad un massimo di tre anni, a condizione che il richiedente si sottoponga a tutta una serie di obblighi ritenuti dal giudice utili a garantire la sicurezza dello Stato ed il reinserimento del detenuto nella vita civile, avendo ben chiaro che la violazione degli obblighi comporterà immediatamente la revoca del beneficio. Si è in sostanza prevista una sistematica che, a fronte di un atto di clemenza, impegni il detenuto alla correttezza verso lo Stato ed al rispetto degli obblighi impostigli e delle regole. In questo modo si ritiene che il provvedimento assuma maggior spessore sociale, non contrasti con la sicurezza degli altri cittadini e crei le condizioni per il maturare di un dovere di rispetto verso lo Stato che da un lato è disponibile alla clemenza, ma dall altro è rigoroso nella garanzia della sicurezza collettiva.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1845 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Casi di sospensione) 1. Nei confronti del condannato per reati commessi entro la data del 31 dicembre 2001, il quale debba scontare una pena non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, l esecuzione della pena è sospesa. 2. La sospensione dell esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, ad esclusione della confisca. La sospensione non si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti da reato. Art. 2. (Esclusioni oggettive e soggettive) 1. La sospensione non si applica quando la pena da condonare è conseguente a condanna per i seguenti reati: a) associazioni sovversive ed associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale; b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all articolo 285 del codice penale; c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all articolo 289 del codice penale; d) associazione di tipo mafioso, di cui all articolo 416-bis del codice penale; e) strage, di cui all articolo 422 del codice penale; f) omicidio, di cui all articolo 575 del codice penale;

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1845 g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale; h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, e 600-quater e 600-quinquies del codice penale; i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale; l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all articolo 630 del codice penale; m) usura, di cui all articolo 644 del codice penale; n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335; o) riciclaggio, di cui all articolo 648-bis del codice penale; p) delitti previsti dall articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra; q) delitti previsti dagli articoli 73, aggravato ai sensi dell articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. La sospensione non si applica nei confronti di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1845 Art. 3. (Sospensione disposta dal pubblico ministero) 1. Prima che sia iniziata l esecuzione della pena, la sospensione è disposta dal pubblico ministero competente per l esecuzione. 2. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso l ordine di carcerazione, il pubblico ministero provvede immediatamente alla sua revoca, ed a disporre la sospensione della esecuzione della pena ai sensi del comma 1. 3. Il pubblico ministero, entro tre giorni dalla data del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza competente. Art. 4. (Sospensione disposta dal tribunale di sorveglianza) 1. Quando la pena è in corso di esecuzione, il provvedimento di sospensione è adottato dal tribunale di sorveglianza competente. Art. 5. (Limite alla sospensione) 1. La sospensione dell esecuzione della pena può essere disposta un unica volta. Art. 6. (Misure e controllo) 1. Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell articolo 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del pubblico ministero, il tribunale di sorveglianza può adottare tutte le misure di cui ai commi 5, 6 e 7 dell articolo

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1845 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e designa il servizio sociale competente per il controllo della condotta del condannato. 2. Nel periodo in cui la pena è sospesa e fino al termine dello stesso, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 3. Il servizio sociale designato ai sensi del comma 1 controlla la condotta del condannato nei cui confronti la pena è stata sospesa e lo aiuta a superare le difficoltà di reinserimento ed adattamento alla vita sociale, anche mantenendo rapporti con la famiglia dello stesso, nonchè con gli ambienti di vita e di lavoro. 4. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del condannato. Art. 7. (Revoca della sospensione) 1. La sospensione è revocata di diritto qualora il condannato, nei cui confronti la pena è stata sospesa, nel periodo di sospensione commetta un nuovo delitto non colposo, dal quale derivi una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. 2. La sospensione è altresì revocata qualora il comportamento del soggetto sia contrario alla legge ed alle disposizioni adottate, ed appaia incompatibile con la prosecuzione della sospensione della pena e con la permanenza in libertà del condannato. Art. 8. (Estinzione della pena) 1. Qualora al termine del periodo di sospensione non si sia verificata alcuna delle condizioni di cui all articolo 7, la pena ed ogni altro effetto penale della condanna si estinguono.