ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICI ai sensi del Decreto

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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICI ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 novembre 2014 Roma, 19 dicembre 2014

Indice 1. Contesto normativo... 3 2. Rimodulazione delle tariffe incentivanti... 4 2.1. Destinatari del provvedimento... 4 2.2. Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta... 4 2.2.1. Precisazioni in merito alle modalità di invio della richiesta per specifiche casistiche... 5 2.3. Precisazioni a favore dei destinatari del provvedimento... 5 Allegato I... 7 2

1. Contesto normativo Il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (nel seguito DL 145/2013) stabilisce, all art. 1, comma 3, che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per il periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell incentivo spettante, volta a valorizzare l intera vita utile dell impianto. In tal caso a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5 dello stesso art. 1, il produttore accede ad un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con parere dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni [ ]. [di seguito opzione b) ] Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 novembre 2014 (di seguito Decreto 6 novembre 2014 ), pubblicato in G.U. il 18 novembre 2014, definisce le modalità di rimodulazione degli incentivi previsti per impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi da quelli fotovoltaici, i cui titolari (nel seguito, Soggetti Responsabili) decidano di aderire all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del DL 145/2013. In conformità a quanto previsto dall art. 3, comma 1, del Decreto 6 novembre 2014 il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE ) con le presenti Istruzioni operative, indica le modalità di comunicazione della richiesta di adesione al regime di incentivazione di cui all art. 1, comma 3, lettera b) del DL 145/2013. Il GSE si riserva di aggiornare le presenti Istruzioni a seguito di eventuali evoluzioni normative e sulla base dell esperienza acquisita nella gestione operativa. 3

2. Rimodulazione delle tariffe incentivanti 2.1. Destinatari del provvedimento Il Decreto 6 novembre 2014 si applica a tutti gli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici che, al 19 novembre 2014 (data di entrata in vigore del suddetto Decreto), beneficiano di incentivi sotto forma di Certificati Verdi o Tariffe Onnicomprensive e i cui Soggetti Responsabili optino per la rimodulazione di cui alla lettera b). Il Decreto non si applica ai Soggetti Responsabili di: impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 oppure, in caso di impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW, entro il 31 dicembre 2016; impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; nuovi impianti incentivati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, ad esclusione degli impianti rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 30 del Decreto stesso per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto 6 novembre 2014. 2.2. Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta La richiesta di adesione al regime di incentivazione di cui all art. 1, comma 3, lettera b), del DL 145/2013 deve essere presentata al GSE entro il 17 febbraio 2015, in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, lettera b) del DL 145/2013 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 6 novembre 2014). A tal fine, i Soggetti Responsabili degli impianti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno inviare una e-mail all indirizzo spalmaincentivito-cv@cc.gse.it, allegando il format di richiesta di rimodulazione (Allegato I delle presenti Istruzioni), debitamente compilato e sottoscritto. Non saranno tenute in considerazione le richieste pervenute successivamente al 17 febbraio 2015. Qualora, entro il termine del 17 febbraio 2015, il Soggetto Responsabile dell impianto volesse modificare o revocare la scelta già effettuata, è tenuto ad inviare, entro il predetto termine, una nuova e-mail all indirizzo spalmaincentivito-cv@cc.gse.it. La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata ai fini dell esercizio del diritto di opzione. Effettuati i dovuti controlli, il GSE, con riferimento agli impianti che usufruiscono delle Tariffe Onnicomprensive, renderà disponibile sul Portale - anche per coloro che non hanno 4

effettuato alcuna scelta - l addendum alla Convenzione che costituisce parte integrante della stessa. Per quanto riguarda gli impianti incentivati con i Certificati Verdi, il GSE procederà a rendere disponibile direttamente sul Portale web ECV i nuovi parametri di calcolo nella scheda impianto della relativa qualifica IAFR. In particolare, saranno oggetto di modifica sul Portale la data fine incentivo e il coefficiente moltiplicativo k, tenendo conto delle disposizioni del Decreto 6 novembre 2014. L incentivo previsto per gli impianti i cui Soggetti Responsabili abbiano aderito all opzione b) è rimodulato in conformità a quanto previsto nell Allegato 1 del Decreto 6 novembre 2014. L incentivo così determinato sarà riconosciuto a partire dalle competenze maturate dal 1 marzo 2015 per un periodo rinnovato di incentivazione pari all originario periodo residuo dell incentivazione spettante, incrementato di 7 anni. 2.2.1. Precisazioni in merito alle modalità di invio della richiesta per specifiche casistiche Cambi di titolarità 1 : per quanto concerne gli impianti per i quali la valutazione del GSE afferente alla richiesta di cambio di titolarità sia in corso, la scelta potrà essere effettuata, esclusivamente entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, dal Soggetto che, all esito dell istruttoria, risulti titolare dell impianto; cessione del credito 2 : la scelta dovrà, comunque, essere effettuata dal Soggetto Responsabile dell impianto entro il 17 febbraio 2015. 2.3. Precisazioni a favore dei destinatari del provvedimento La percentuale di riduzione (definita nell Allegato 1 del Decreto 6 novembre 2014) è applicata: per gli impianti incentivati con Certificati Verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (inteso pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 3 ), anche ai fini dell applicazione dell art. 19, comma 1, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, per il periodo residuo di diritto successivo al 2015; 1 Per cambio di titolarità si intende qualsiasi situazione o evento che comporti una variazione del Soggetto Responsabile (tra cui, ad esempio, fusione, cessione di azienda, conferimento di azienda o di ramo d azienda, affitto di azienda o di ramo d azienda, cessione del diritto di superficie ed impianto, scissione, vendita di immobile comprensivo di impianto connesso, vendita di impianto etc.). 2 Tale processo consiste nella cessione dei crediti derivanti dall ammissione alle tariffe incentivanti e consente al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE nei confronti di un Soggetto Cessionario. 3 Fatto salvo quanto previsto dall articolo 25, comma 12, del D.Lgs. 28/11, con riferimento ai soli produttori che abbiano presentato richiesta di applicazione nei termini previsti dal GSE. 5

per gli impianti incentivati con Tariffa Onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente a quello in cui viene avviata la rimodulazione e, dunque, nel 2014. Il Decreto 6 novembre 2014 non si applica né agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento che beneficiano dei Certificati Verdi, né agli impianti di cui all art. 10, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008. Si precisa, inoltre, che per gli impianti incentivati con i Certificati Verdi, i cui Soggetti responsabili aderiscano all'opzione di cui alla lettera b), limitatamente all energia prodotta fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012, il parametro Re è, su richiesta del produttore, fisso e calcolato in misura pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in Reti Interne di Utenza o in Sistemi Efficienti di Utenza. La richiesta di applicazione del parametro Re in misura pari a quello registrato nell anno 2012, deve essere espressa contestualmente alla richiesta di rimodulazione degli incentivi, utilizzando il format dedicato (Allegato I). Si specifica, infine, che il parametro R di cui all Allegato 1 del Decreto 6 novembre 2014, utilizzato ai fini della determinazione del nuovo valore dell incentivo, viene calcolato dividendo per 365 i giorni intercorrenti tra la data in cui termina il diritto all incentivo originario e il 1 marzo 2015. Tale rapporto viene approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale. Per gli impianti di cui all art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 ( Aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell art.11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 ), il calcolo della data in cui termina il diritto di godimento all incentivo originario è effettuato assumendo un periodo di diritto di accesso agli incentivi sull intera produzione pari a 14 anni e 5 mesi, decorrenti dalla data di entrata in esercizio commerciale. 6

Allegato I Numero pratica GSE: TO... Censimp: IM_... Numero IAFR: SAPR:.. Dichiarazione per l esercizio del diritto di opzione di cui all articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge del 23 dicembre n. 145/13 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come specificato nel Decreto Interministeriale 6 novembre 2014, pubblicato in G.U. n. 268 del 18 novembre 2014 [da compilare se il Soggetto Responsabile è una persona fisica] Il/La sottoscritto/a, nato/a a., il........., residente a...., in via..., CAP.., Comune...., Provincia....., Codice Fiscale......, eventuale Partita IVA., in qualità di.. oggetto della presente dichiarazione, [da compilare se il Soggetto Responsabile è una persona giuridica] Il sottoscritto, nato a., il........., residente a., in via..., CAP..,Comune....., Provincia., in qualità di legale rappresentante del/della.... (nome della Società), ubicato/a in via.., CAP., Comune, Provincia, Codice Fiscale......, Partita IVA.,, consapevole delle sanzioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri DICHIARA: a) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall art.1, comma 3, del Decreto-Legge del 23 dicembre n. 145/13 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, dal Decreto Interministeriale 6 novembre 2014, pubblicato in G.U. n. 268 del 18 novembre 2014, e dalle Istruzioni Operative per la rimodulazione degli incentivi relativi agli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici pubblicate dal GSE (di seguito Istruzioni Operative ); b) di essere consapevole che l opzione di rimodulazione selezionata ai sensi dell art. 1, comma 3, lettera b), del DL 145/13 sarà applicata all incentivo spettante e che il nuovo valore risultante ai sensi della metodologia indicata nell allegato 1 del Decreto Interministeriale 6 novembre 2014 sarà applicato all energia incentivabile a partire dal 1 marzo 2015; c) di essere consapevole che l opzione prescelta con la presente dichiarazione non è modificabile oltre i termini di presentazione previsti nelle suddette Istruzioni Operative; d) di aver informato il soggetto cessionario, qualora sia stata stipulata una cessione del credito, dell opzione prescelta e degli effetti che la stessa comporta in termini di durata e di entità dell importo ceduto;

e opta per la rimodulazione della tariffa di cui: alla lettera b) dell art. 1, comma 3, del Decreto-Legge del 23 dicembre n. 145/13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, dichiarando di essere consapevole che, a far data dal 1 marzo 2015, la tariffa, ricalcolata secondo la percentuale di riduzione definita nell Allegato 1 del Decreto 6 novembre 2014, viene riconosciuta per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni e, in caso di impianti incentivati con i Certificati Verdi, limitatamente all energia prodotta fino al 31 dicembre 2020, chiede che il parametro Re di cui all articolo 19 del DM 6 luglio 2012 sia: fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando quanto già previsto dall art.19 per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza; calcolato secondo le modalità previste all art.19. Data Il Soggetto Responsabile Informativa ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito GSE ), con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 00197 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Operativa pro tempore del GSE. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. - anche con l ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. Il Soggetto Responsabile