Circolare sulle anticipazioni ai sensi dell articolo 11, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252



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PreviGen, Cassa di previdenza per i dipendenti delle aziende convenzionate - Fondo Pensione - Circolare sulle anticipazioni ai sensi dell articolo 11, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Iscritto all Albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti al n. 1137 PreviGen Fondo Pensione Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) Codice fiscale 94016760277 www.previgen.it ; previgen.fondopensione@generali.it

1. Disciplina delle anticipazioni. Norme generali applicabili. 2. Eventi per i quali è possibile richiedere l anticipazione. 2.1.Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli. 2.2. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente e per i figli. 2.3. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione per se o per i figli. 2.4. Ulteriori esigenze dell iscritto Premessa. Con la presente nota si riassumono i profili che con Orientamento del 30 maggio 2007 (di seguito, per brevità: Orientamento), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha diffuso alcune indicazioni interpretative in tema di anticipazioni riconosciuti agli aderenti ai fondi pensione ai sensi dell articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 numero 252 e successive modifiche e integrazioni. Il contenuto dell Orientamento rappresenta un utile punto di riferimento per i fondi pensione nella definizione dei criteri e delle modalità consentite per l erogazione delle prestazioni in forma di anticipazioni. 1. Disciplina delle anticipazioni. Norme generali applicabili. Nel rinviare alla lettura del Regolamento per gli aspetti più strettamente operativi e procedurali, si intende privilegiare in questo paragrafo l illustrazione delle ragioni sottese all impostazione scelta per il Regolamento, nonché dei profili maggiormente meritevoli di descrizione critica di talune clausole. Il sopra ricordato articolo 11, comma 7, del d.lgs. 252/05 prevede che le anticipazioni delle posizioni individuali accese presso fondi pensione possano essere concesse agli aderenti esclusivamente per: a) per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 % ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 2

b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la rea-lizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 %; c) per ulteriori esigenze degli aderenti, decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 %. Per quanto riguarda la soglia temporale minima da rispettare per i casi cui ai punti b) e c) per potere avanzare la richiesta di anticipazione essa dovrà essere almeno pari a otto anni di iscrizione maturati presso forme di previdenza complementare di tipo collettivo o individuale, per le quali l iscritto non abbia esercitato il diritto al riscatto totale della propria posizione individuale. A nulla rileva, quindi, che negli otto anni l aderente abbia eventualmente intrattenuto rapporti con più forme di previdenza complementare sempreché, naturalmente, il mutamento della forma pensionistica non interrompa il rapporto di tipo previdenziale e, quindi, il decorso dell anzianità contributiva. Per ciò che concerne, invece, il numero di richieste che risulta possibile avanzare, COVIP conferma quanto già a suo tempo precisato nell Orientamento in materia di anticipazioni adottato con delibera COVIP del 16 ottobre 2002: è ammessa la presentazione, nel corso del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazione, anche eventualmente per la stessa fattispecie (ad esclusione dello stesso titolo), fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell iscrizione e il massimo erogabile. Riguardo la durata dell iscrizione, viene ribadito l avviso che il raggiungimento dei previsti 8 anni di iscrizione richiesti per fruire delle fattispecie cui ai punti b) e c) dell articolo 11 comma 7 del D. Lgs 252/05, sia da intendersi come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione, successivamente l iscritto potrà esercitare il diritto, anche eventualmente reiterando la richiesta; si sottolinea che è possibile richiedere, per le fattispecie ai punti a) e b), una sola volta l anticipo per uno specifico titolo (es: la richiesta di anticipo per acquisto prima casa di abitazione può essere richiesta solo una volta per uno specifico immobile). Con riguardo infine ai profili relativi al calcolo dell ammontare massimo erogabile anticipatamente, nonché alle modalità della richiesta di anticipazione si forniscono di seguito 3

due precisazioni, rimandando - come prima avvertito - alla lettura degli articoli 3 e 4 del Regolamento per la disciplina completa. Riguardo all importo erogabile, il Regolamento stabilisce che possa essere al massimo pari al 75% del valore della posizione maturata nel giorno di erogazione incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, al netto degli oneri fiscali. Si prevede 1, inoltre, espressamente che, qualora l aderente abbia già richiesto e ottenuto, da parte di forme assicurative pubbliche o private, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, somme per soddisfare bisogni medesimi a quelli per i quali la richiesta di anticipazione sia stata inoltrata alla forma pensionistica, dette somme devono essere sottratte dall ammontare complessivo richiesto 2. 2. Eventi per i quali è possibile richiedere l anticipazione Nel presente paragrafo sono illustrati e chiariti, per ciascuna categoria di evento che dà diritto alla richiesta di anticipazione, gli elementi di maggior criticità contenuti nel Regolamento. 2.1. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli I chiarimenti di seguito forniti attengono: (a) all individuazione dei destinatari che possono validamente richiedere l anticipazione per il sostenimento della spesa sanitaria; (b) alla nozione di spesa rilevante ai fini dell applicazione della disciplina in parola; (c) al momento di erogazione. Riguardo al primo elemento - ovvero quello relativo ai destinatari della normativa in discorso non si rilevano nuove indicazioni di COVIP nel già citato orientamento del 30 maggio 2007; si ritiene quindi valido quanto evidenziato nell Orientamento di COVIP del 16 ottobre 2002, cioè il riconoscimento del diritto di richiesta per tutte le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari che interessino sia l iscritto direttamente sia i familiari fiscalmente a carico dello stesso e, quindi, tutte le volte in cui la spesa gravi comunque sul reddito dell iscritto. In relazione al punto sub (b), la nozione di spesa recepita nel Regolamento è una nozione per così dire allargata e, come tale, estendibile anche alle cosiddette spese accessorie, ossia a tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all intervento sostenuti o da sostenere (ad 1 Cfr. articolo 3 del Regolamento. 2 Tale clausola non trova applicazione nel caso di anticipazioni per l acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli. Pertanto, qualora ci si trovi in presenza di più acquisti per sé o per i figli fra loro indipendenti, gli importi eventualmente percepiti per il medesimo titolo dall aderente e provenienti da altre forme pensionistiche o a titolo di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, non dovranno essere sottratti dall ammontare complessivo erogabile. 4

esempio, le spese di viaggio e soggiorno anche dell eventuale familiare che presti assistenza all iscritto beneficiario dell anticipazione o del riscatto). Sempre a tale proposito deve comunque tenersi presente che, affinché la stessa sia rilevante dal punto di vista giuridico ai fini del riconoscimento delle anticipazioni è necessario che, in base alla formulazione letterale della norma, la stessa rivesta carattere di straordinarietà. A tal fine, ferma restando la necessità di acquisire, come previsto all articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento, l apposita certificazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) relativa alla natura della terapia o intervento da sostenere, si fa presente come ancora nell Orientamento del 16 ottobre 2002 si sia ritenuto, sulla base di principi già affermati sul piano giurisprudenziale in materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, che la sussistenza dell elemento della straordinarietà debba essere valutata da PreviGen in un ambito complessivo con riferimento a terapie e interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico 3. Circa l individuazione del momento di erogazione effettiva delle somme rispetto alla spesa, elemento di cui al punto sub (c), va osservato come non siano state ritenute dalla Covip sussistenti preclusioni normative all eventualità di una erogazione anticipata rispetto al sostenimento effettivo della spesa stessa. Tale possibilità sarà tuttavia riconosciuta esclusivamente per quelle situazioni che siano tali da giustificare, in relazione alla necessità, alla straordinarietà e all urgenza della spesa, una liquidazione anticipata delle somme. La liquidazione degli importi sarà fatta - a titolo provvisionale e salvo conguaglio finale - sulla base di preventivi o altri documenti di sicura fede (ossia provenienti da fonte sicura e ritenuta affidabile). Si precisa peraltro come in tali casi rimanga ferma l esigenza di acquisire, successivamente dall aderente, la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. 2.2. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente e per i figli. Per tale fattispecie le precisazioni fornite si concentreranno sui due diversi profili della (i) definizione, rilevante ai fini dell applicazione della disciplina in parola, di prima casa di abitazione, nonché della (ii) documentazione da produrre ai fini di un regolare accoglimento della richiesta. Per ciò che concerne il primo aspetto - ovvero la definizione della nozione di prima casa di abitazione - potendosi rintracciare una definizione di prima casa di abitazione esclusivamente nella normativa fiscale, si è convenuto di adottare proprio tale definizione, considerando quindi tale l abitazione per la quale sono riconosciute le agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai fini del riconoscimento delle anticipazioni l acquisto da terzi, l acquisto in cooperativa e la costruzione in proprio. 3 A tal fine la Covip ritiene non soddisfatto il requisito della straordinarietà nel caso di richieste di anticipazione a fronte di rimborsi spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessitati, risultino di importo non significativo. 5

In relazione al secondo aspetto - ovvero quello della documentazione da produrre ai fini dell accoglimento della richiesta - si è ritenuto di inserire una clausola 4 che legittimi l accoglimento delle richieste di anticipazione pure in assenza di contestuale produzione da parte dell aderente di una copia autentica dell atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione. Resta naturalmente inteso che il ricorso a tale clausola dovrà ritenersi ammesso solo ove vi siano fondate ragioni di carattere oggettivo che impediscano all aderente di produrre, al momento della richiesta, l atto notarile stesso [ragioni di tale natura possono riscontrarsi, ad esempio, nelle ipotesi di acquisto in itinere 5 ]. Ciò non esime dalla necessità di presentazione dell atto notarile una volta effettuata la stipula. Infine, conformemente alla disciplina fiscale di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 6, Tariffa, Parte Prima, articolo 1, nota II-bis), l anticipazione deve essere richiesta dall aderente entro diciotto mesi 7 dal perfezionamento dell acquisto, o dall assegnazione in caso di acquisto in cooperativa. 2.3. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione per se o per i figli. Sulla fattispecie in questione, che comprende - si ricorda - gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione, si precisa quanto segue. In primo luogo appare opportuno sottolineare come la Covip, ancora nel proprio Orientamento del 16 ottobre 2002, abbia ritenuto rientranti nell ambito soggettivo di applicazione della fattispecie, pure le richieste di anticipazione avanzate per le spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione dei figli. In secondo luogo poi, in relazione alla tipologia di oneri sostenuti che possono essere considerati rilevanti ai fini della richiesta, il novero degli eventi di cui all articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 8 agosto 1978, n. 457, è stato ampliato facendovi rientrare anche le spese sostenute per la progettazione e l esecuzione dei lavori, l acquisto dei materiali 4 Cfr. articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento. 5 In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza del 5 aprile 1991, n. 142, che ha dichiarato l incostituzionalità dell articolo 2120, comma 8, lettera b), del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l effettività. 6 Trattasi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro. 7 Sulla specifica questione si osserva poi come la Covip nel proprio Orientamento del 16 ottobre 2002 abbia ritenuto che debba sussistere una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la prima casa e che, quindi, nelle ipotesi di acquisti già avvenuti, la richiesta debba essere esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l esigenza tutelata dalla norma. 6

edilizi, etc 8, in conformità a quanto previsto dalla disciplina fiscale ai fini del riconoscimento della detrazione del 36 o del 41 % dall IRPEF dovuta in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Quindi, è prevista la possibilità di richiedere, ai sensi dell art. 11 comma 7 b) del D Lgs 252/05 l anticipazione per realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2.4. Ulteriori esigenze dell iscritto. L Art. 11 comma 7 c) del D. Lgs. 252/05 introduce la possibilità di richiedere, avendo maturato otto anni di partecipazione alla previdenza complementare, un anticipazione del 30% della posizione previdenziale maturata per ulteriori esigenze dell iscritto, senza necessità di produrre documentazione alcuna. Con specifico riguardo a tale articolo, COVIP si è espressa nell Orientamento del 30 maggio 2007, nel quale viene indicato che, al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni vengano elusi i vincoli relativi alle percentuali massime previste dalla normativa, dovrà essere verificato che l insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate; l importo nuovamente erogabile, per la medesima causa, non potrà essere superiore al 30% della posizione complessiva dell iscritto incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. In tale fattispecie di richieste di anticipazione sono riconducibili anche, secondo quanto disposto dalla COVIP nella Deliberazione del 28 giugno 2006 recante Direttive Generali alle forme pensionistiche complementari, le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali: tali forme di anticipazione potranno quindi essere richieste nei limiti ora previsti dal D. Lgs. 252/05. 8 Per l elenco dettagliato cfr. articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento. 7