La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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INFORMATIVA IUC Tassa sui Rifiuti - TARI A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l imposta unica comunale (IUC), che si compone dell IMU, della TASI e della TARI. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La disciplina applicativa del tributo è stabilita nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti IUC-TARI. DOVE RIVOLGERSI: SPORTELLI IREN Piacenza via Sopramuro n. 15 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 IREN AMBIENTE s.p.a. è il soggetto che gestisce la tassa sui rifiuti (TARI) per conto dell Ente. Gli sportelli di IREN curano i rapporti con gli utenti. I contribuenti del Comune di Piacenza possono rivolgersi a qualsiasi sportello della provincia, le sedi dei quali, gli orari di apertura al pubblico, i recapiti telefonici, ecc, sono reperibili su questo sito alla pagina dedicata Ufficio TARI. CHI DEVE PAGARE (SOGGETTI PASSIVI) (art. 6 regolamento TARI) La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene nel territorio comunale locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considera in ogni caso soggetto passivo: a) per le utenze domestiche, in solido, l intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori; b) per le utenze non domestiche, il titolare dell attività o il legale rappresentante della persona Casi particolari: giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. - pluralità di possessori o di detentori: sono tenuti in solido al pagamento della tassa; - detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; - abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. - locali in multiproprietà e centri commerciali integrati: il contribuente è il soggetto che gestisce i servizi comuni ; - parti comuni condominiali di cui all art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva: il contribuente è il detentore.

CATEGORIE DI UTENZA (Art. 13 regolamento TARI) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell utenza fra domestica e non domestica. Le UTENZE DOMESTICHE sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: 1) DOMESTICHE RESIDENTI: occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall anagrafe del Comune. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Badanti e colf : nel caso in cui l abitazione sia occupata, oltre che dai membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio. 2) DOMESTICHE NON RESIDENTI: sono occupate da persone che non vi hanno stabilito la propria residenza, oppure sono tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze, salvo prova contraria, si considera un numero fisso di occupanti pari a DUE. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito: si considerano utenze domestiche condotte da UN occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche UTENZE NON DOMESTICHE: i locali e le aree sono classificati in relazione alla destinazione d uso e alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella allegata al regolamento TARI. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Sono classificati nella medesima categoria dell immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell immobile stesso (se funzionali alla civile rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all esercizio dell attività e funzionalmente collegate all immobile principale. Nel caso di più attività svolte nell ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall una o dall altra, la tariffa si applica con riferimento all attività prevalente. È prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa. PAGAMENTO IREN AMBIENTE s.p.a. invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle date di scadenza, il prospetto di liquidazione della TARI e il modello F24 precompilato. Dal 2014 per le UTENZE NON DOMESTICHE la comunicazione degli importi dovuti con riferimento alla seconda rata potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata. (art. 27 regolamento TARI) La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente, di cui all articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 30 aprile: è liquidato l eventuale saldo, positivo o negativo, dell anno precedente, quest ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell anno precedente e l acconto relativo al primo semestre, 31 ottobre: è liquidato l acconto relativo al secondo semestre. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. ACCOLLO: E' consentito l accollo del debito da parte di un terzo senza liberazione dell obbligazione in capo al contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. Esempio: il proprietario dei locali che intende pagare la tassa sui rifiuti per il suo inquilino, deve compilare la dichiarazione di accollo da allegare alla dichiarazione TARI compilata dall'inquilino. MODELLO F24 e CODICI TRIBUTO Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TARI Codice Comune G535: con modello F24 : - codice 3944 Tari (e Tares) - codice 3945 Tari (e Tares), interessi

con modello F24 EP (enti pubblici): - codice 3946 Tari (e Tares), sanzioni - codice 365E Tari (e Tares) - codice 366E Tari (e Tares), interessi - codice 367E Tari (e Tares), sanzioni I codici per la Tari possono essere utilizzati anche per versare i tributi dovuti a seguito dell attività di controllo. In sede di compilazione del mod. F24 si raccomanda di verificare l'esattezza dei codici tributo riportati nel modello e che il codice Ente sia G535, in quanto eventuali errori materiali nell'indicazione (o nella digitazione da parte degli intermediari) di detti codici comportano l'accredito dell'importo versato ad altro Comune oppure riferito ad altro tributo, con conseguente difficoltà di recuperare l'importo medesimo. COSA FARE NEL CASO DI: 1) ERRORE DELL'INTERMEDIARIO (BANCA/POSTA): può capitare che, a causa di un errore di digitazione dell'operatore, il pagamento della TARI non venga effettuato correttamente (codice fiscale/codice tributo/codice catastale errato). In questo caso sia gli uffici postali che le banche, su richiesta del cittadino DEVONO procedere alla rettifica del modello F24, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle Finanze. Nel caso in cui sia già stato emesso sollecito o avviso di accertamento per omesso/parziale versamento da parte del Comune di Piacenza, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che la banca/posta effettui la correzione. Tale operazione è un diritto del contribuente e non comporta nessun costo aggiuntivo. Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca/posta,in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il cittadino e, pertanto, è quest'ultimo che deve chiedere la correzione. 2) ERRORE DEL CONTRIBUENTE: nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare un codice comune errato, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle Finanze, è necessario che il cittadino presenti richiesta di riversamento a favore del Comune di Piacenza. Il credito di un tributo erariale (es: IRPEF,IVA) di regola è compensabile con un tributo locale, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello F24 dettate dall'agenzia delle Entrate e nel rispetto di tutte le condizioni normative previste per l'utilizzo di tale strumento. MODALITA' DI PAGAMENTO PER RESIDENTI ALL'ESTERO e PER ENTI PUBBLICI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. F 24/EP Risoluzione ministeriale n. 10/DF del 2 dicembre 2013 Per i residenti all'estero: bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole (sede di Piacenza) Servizio di Tesoreria Comunale IT18J0623012601000031286163 - codice BIC "CRPPIT2P001". Per gli Enti Pubblici che non possono utilizzare il mod. F24/EP:

a) girofondo presso Banca d'italia sul conto corrente del Comune di Piacenza - IT52P0100003245245300062378, oppure: b) bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole (sede di Piacenza) Servizio di Tesoreria Comunale IT18J0623012601000031286163 - codice BIC "CRPPIT2P001". Nella causale del versamento DEVONO essere indicati: il codice fiscale del contribuente o in mancanza, per i residenti all'estero, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla TARI tassa sui rifiuti ed il codice tributo 3944, il Comune ove sono ubicati gli immobili ed il codice identificativo presente nel mod. F24 allegato all'avviso di pagamento; l'annualità di riferimento. Copia dell'operazione effettuata deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 24 bis Regolamento TARI) Il Ravvedimento Operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997 come da ultima modifica del D.Lgs. n. 158/2015), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo: 3944 tassa sui rifiuti 3945 interessi 3946 sanzioni Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati SAGGIO INTERESSI LEGALI: Dal 1 gennaio 2016 è fissato allo 0,20% annuo. (art. 24 regolamento TARI) MANCATO PAGAMENTO In caso di mancato pagamento del mod. F24, IREN notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta. Se l atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica, il Comune/IREN emette un avviso di accertamento, comprensivo di interessi legali e sanzioni previste dalla legge. Alle utenze non domestiche, alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune/IREN notifica l atto di accertamento, come sopra determinato, omettendo l invio del sollecito di pagamento.

Chiunque riceva un avviso di accertamento per omesso versamento TARES e/o TARI può richiedere informazioni telefonando ad IREN Ambiente S.p.a. - numero verde 800922932, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì. BASE IMPONIBILE (art. 7 regolamento TARI) Attualmente la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile. Solo per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, dopo che saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie imponibile ai fini TARI sarà pari all 80 per cento di quella catastale. Vedere, al riguardo, le esclusioni elencate all art. 8 del regolamento TARI e le riduzioni della superficie soggetta indicate all art. 20 del Regolamento TARI. TARIFFE L importo della rata di acconto con scadenza al 30 aprile 2016 è stato determinato sulla base del 50% dell importo dovuto nell anno 2015 a titolo di TARI. Le tariffe TARI 2016 sono state approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 22 maggio 2016. L'eventuale versamento a conguaglio sarà effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l anno 2016 (Art. 15 regolamento TARI) TRIBUTO GIORNALIERO Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI ATTENZIONE: E' prevista l'esenzione della prima rata TARI 2016 a favore delle utenze, domestiche e non domestiche, ubicate nell'area interessata dall'alluvione dovuta all'esondazione dei fiumi Nure e Trebbia avvenuta il 14 settembre 2015 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta. (art. 17 regolamento TARI) 2) In caso di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti superiore a 30 giorni consecutivi o che, comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa. (art. 17 regolamento TARI). 3) Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%. (art. 18 regolamento TARI). 4) Alle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% della tariffa. (art. 18 regolamento TARI). 5) Riduzioni per aree operative pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio: si applica una riduzione della tariffa pari al 50% ai soggetti che occupano o detengono aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a servizio di locali sedi di pubblici esercizi o di attività commerciali/artigianali o di esercizi di vicinato. Presentano tali caratteristiche, a titolo meramente esemplificativo (art. 19 regolamento TARI): - aree occupate da dehors (intendendosi per tali gli elementi annessi a locali di pubblici esercizi di somministrazione, facilmente rimovibili, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all aperto); - aree occupate da espositori di merce; - aree occupate da arredi vari (es. panchine). 6) Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l esercizio dell attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. (art. 19 regolamento TARI). 7) Riduzioni per parcheggi coperti gratuiti: ai soggetti che occupano o detengono locali adibiti a parcheggio coperto gratuito chiusi al pubblico in determinate fasce orarie si applica una riduzione della tariffa in misura non superiore al 40% della tariffa stessa (art. 19 regolamento TARI). 7) Riduzione della superficie soggetta alla TARI: all art. 20 del regolamento TARI sono previste diverse riduzioni della superficie soggetta alla tassa. 8) le agevolazioni per la raccolta differenziata sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera la tariffa stessa. (art. 21 regolamento TARI) 9) utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti

disposizioni normative : riduzione, applicata a consuntivo, pari all importo massimo del 60% della quota variabile della tassa, proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero secondo le modalità indicate all art. 21 del regolamento TARI. 10) Agevolazione Più pesi meno paghi : per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La predetta riduzione non potrà superare i limiti previsti all art. 22 del regolamento TARI. (art. 21 regolamento TARI). 11) Asili nido pubblici e privati: è riconosciuta una riduzione pari al 25% della tassa, in relazione ad un progetto di raccolta differenziata, secondo i criteri già previsti dalla delibera di ATO Piacenza n. 10 del 16.5.2007 (art. 21 regolamento TARI). ATTENZIONE: si ricorda che per beneficiare di riduzioni (di tassa o di superficie), agevolazioni e/o esclusioni dal pagamento della tassa sui rifiuti, il contribuente deve presentare ad IREN idonea documentazione, così come dettagliato nel regolamento TARI. ATTENZIONE: In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta (ART. 22 regolamento TARI) DICHIARAZIONE TARI I soggetti passivi devono dichiarare al soggetto gestore ogni circostanza rilevante per l applicazione della TARI ed in particolare: a) l inizio, la variazione o la cessazione dell utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, in quanto compatibili. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. ATTENZIONE: a decorrere mese di giugno 2014, nell ambito della semplificazione amministrativa promossa da Comune di Piacenza, al cittadino che si presenta presso gli sportelli polifunzionali QUIC di viale Beverora n. 57 per chiedere il cambio di residenza (cambio all interno del territorio comunale o proveniente da altro comune o dall estero), sarà consegnata una modulistica (attualmente distribuita dal QUIC e presente sul sito istituzionale dell Ente), da restituire compilata, comprendente anche il modello di DICHIARAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto, solo nei casi sopra descritti, non sarà più necessario recarsi anche presso gli sportelli di IREN AMBIENTE s.p.a. per aggiornare la propria posizione ai fini della tassa sui rifiuti. DILAZIONE PAGAMENTO TRIBUTO ORDINARIO TARI (ART. 25 regolamento TARI)

A decorrere dall anno 2014 il contribuente potrà chiedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la ripartizione delle somme indicate sugli avvisi di pagamento della TARI (tributo ordinario). La dilazione sarà concessa in modo che l importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell avviso successivo. RIMBORSO (art. 28 - regolamento TARI) Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e consegnata a IREN Ambiente spa. Non sono rimborsati importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a. 12,00. RIFERIMENTI link correlati: http://www.irenambiente.it Riferimenti normativi: D. Lgs 24 settembre 2015 n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) art. 1 commi 637/640 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - (Legge di stabilità 2014); Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ; Legge 2 maggio 2014, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082); Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia); Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007) - art. 1, commi dal 161 al 170; Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni; Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504., art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo provinciale) - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.