C P R P APPALTI PUBBLICI LAVORI - SERVIZI FORNITURE COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA TIPOLOGIA - TABELLA DETERMINAZIONE - MODELLO VERIFICA CONGRUITA (LINEE GUIDA ITACA 2015 - Art. 15 D.Lgs. 81/08) Nell ambito degli Appalti Lavori, Servizi e Forniture nel settore dei Cantieri Temporanei e Mobili (Titolo IV del Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08), i Costi della Sicurezza, si distinguono in due distente categorie, e precisamente: 1)- ONERI/COSTI DELLA SICUREZZA: - Spese rientranti nell elenco contenuto nel punto 4. dell ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08, e connesse al coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, agli apprestamenti, servizi e procedure necessarie per la Sicurezza dello specifico cantiere. Spese, individuate sulla base delle scelte di discrezionalità tecnica compiute dal CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) e valutate attraverso un apposito computo Metrico Estimativo, allegato al PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento). I Costi cosi determinati, sono compresi nell Importo Totale dei Lavori, rappresentano la parte del Costo dell Opera non ASSOGGETTABILE A RIBASO D ASTA da parte delle Imprese Esecutrici. A tali costi, sono vincolate contrattualmente le Imprese Appaltatrici, in quanto rappresentano l ingerenza del Committente nelle scelte esecutive degli stessi nell ambito dell Opera oggetto dell Appalto. 1
2)- ONERI/COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: - Quota parte Spese Generali, che l Appaltatore è tenuto a sopportare per gli Oneri della Sicurezza corrispondenti agli specifici rischi legati alle lavorazioni ed alla contestualizzazione che è normativamente prevista nei prezzi delle singole lavorazioni (art. 32, comma 4, lett.o) del D.P.R. 207/2010 tuttora operativo ai sensi dell art. 216, comma 4, del vigente D.Lgs. 50/2016). Trattasi nello specifico delle Misure Generali ed afferenti all attività svolta da ciascun Operatore Economico e che deve adottare a tutela della Salute e sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro, in attuazione di quanto previsto al Capo III (Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Sezione I Misure di Tutela e Obblighi) ed art. 15 del D.Lgs. 81/08, che testualmente recitano: -Art. 15. Misure generali di tutela. - comma 1: Le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a)- la valutazione di tutti irischi per la salute e sicurezza; b)- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c)- l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; -d)- il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello produttivo; e)- la riduzione dei rischi alla fonte; f)- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g)- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio; h)- l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i)- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l)- il controllo sanitario dei lavoratori; m)- l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n)- informazione e formazione ai lavoratori; o)- informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p)- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q)-istruzioni adeguate ai lavoratori; 2
r)- la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s)- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t)- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e buone prassi; u)- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v)- uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza; z)- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. -comma 2: Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Con l entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016), ai sensi dell art. 95, comma 10, è previsto l obbligo, da parte dei singoli Operatori Economici, di indicare nella propria offerta economica, anche i propri Costi Aziendale della Sicurezza, concernenti l adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sempre con l entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs, 50/2016, - (in virtù del combinato disposto degli art. 95, comma 10 ed art. 135, comma 1), le Stazioni Appaltanti sono autorizzate ad inserire ne Bando di Gara, quale criterio selettivo, pena l esclusione, l obbligo per le Imprese Partecipanti alla gara di appalto, di indicare nella propria offerta i propri Oneri Aziendali della Sicurezza. Quanto sopra, presenta una duplice importanza, dal momento che da un lato rende immediatamente trasparente la procedura di selezione delle Imprese Offerenti, e dall altro rende efficace una immediata consapevolezza, che la presentazione dei propri Costi Aziendali della Sicurezza, costituiscono condizione preliminare di accesso alla procedura di gara. Nel merito, è importante precisare che il singolo Offerente valuti adeguatamente l importo dei propri Costi Aziendali di Sicurezza da riportare nella propria offerta, in quanto gli stessi sono oggetto di valutazione di congruità, qualora l offerta dovesse risultare anormalmente bassa ai sensi dell art, 97, che al comma 5 lett.c), testualmente recita: 3
-comma 5, lett. c)- - sono incongrui gli Oneri Aziendali della Sicurezza di cui all art. 95, comma 10, rispetto all entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. DETERMINAZIONE COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA LINEE GUIDA ITACA - 2015 Per quanto sopra, il Calcolo e la Verifica di Congruità dei Costi Aziendali della Sicurezza, costituiscono fondamentale importanza per le Imprese Appaltatrici che operano nell ambito degli Appalti Pubblici. In tale contesto, un ruolo di primaria importanza rivestono le LINEE GUIDA ITACA (Istituto per l Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale) intese quali supporto operativo (sia per la Stazione Appaltante e sia per gli Operatori Economici) per la determinazione sia dei Costi Aziendali della Sicurezza e sia della loro Valutazione di Congruità. Lo strumento costituito dalle LINEE GUIDA ITACA 2015. è rappresentato dalla TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Allegato n 1 alla presente) nel senso che attraverso la compilazione della medesima, si determinano (per ogni Offerente) i propri Oneri Aziendali della Sicurezza, che l Operatore Economico sostiene per assicurare la tutela dei propri lavoratori sui luoghi di lavoro. Nella si citata TABELLA, sono riportati due distinti tipi di Costi/Oneri, rispettivamente cosi distinti: 1)- ONERI GESTIONALI DELLA SICUREZZA ANNUI: - rappresentati da quelli sostenuti dal singolo Datore di Lavoro dell Impresa Offerente, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui a quanto disposto all art. 15 del D.Lgs. 81/08, a prescindere dai singolo contratti di appalto a cui lo stesso partecipa. 2)- ONERI OPERATIVI: rappresentati da tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (es. formazione integrativa; fornitura di particolari DPI, etc.) rappresentativi delle misure per i rischi legati alle lavorazioni ed alla loro contestualizzazione in attuazione di quanto disposto dall art. 95 del D.Lgs. 81/08 e dall art. 32, comma 4, lett. e) e lett. o) del DPR 207/2010. 4
COSTI AZIENDALE DELLA SICUREZZA VERIFICA CONGRUITA Il percorso di Verifica della Congruità degli Oneri/Costi della Sicurezza Aziendale, avviene secondo tre distinti Step, compatibili con il Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), costituiti rispettivamente: STEP N 1: Predisposizione della Documentazione di Gara La Stazione Appaltante (il RUP) deve allegare al Bando di Gara la TABELLA degli Oneri di Sicurezza Aziendale (Allegato 1) che deve essere compilata da tutti i concorrenti e presentata unitamente alla propria offerta (art. 95, comma 1 del D.Lgs. 50/2016). L importo complessivo degli Oneri Aziendali (Gestionale ed Operativi), prposti dal singole Offerente (compilando la TABELLA (di cui sopra Allegato 1) rappresenta la ISO (Importo Sicurezza Aziendale Offerto). STEP N 2: Determinazione del Parametro Convenzionale di Verifica La Verifica di congruità del Costo Aziendale della Sicurezza avviene mediante l uso della seguente formula: _ Oap = (Otsa) x (Iosa) Dove rispettivamente: Oap = Oneri Aziendali Presunti; Otsa = Incidenza Oneri Totali della Sicurezza Aziendale Storici Presunti; Iosa = Importo Offerto Specifico Appalto Detta formula, consente la determinazione di un Parametro Convenzionale (Oap = Oneri Aziendali Presunti) di Incidenza degli Oneri di Sicurezza Aziendali rispetto alle spese generali presunte. La Valutazione di Congruità, avviene mediante il confronto tra questo Parametro (Oap Oneri aziendali presunti) e l Iso (Importo Sicurezza Aziendale Offerto). 5
La formula di cui sopra (Oap = Otsa x Iosa), propone l utilizzo di valore della stima convenzionale degli Otsa (Oneri Totali della Sicurezza Aziendale Storica Presunta) da parte della Stazione Appaltante, variabile tra il 3% ed il 5% delle Spese Generali sostenute dal singolo Operatore Economico che si attestano in una percentuale variabile tra il 13% ed il 17% (art. 32, comma 2, del DPR 207/2010). Nella seguente Tabella definita (MATRICE COEFFICIENTI) vengono riportati dei Valori/coefficienti Otsa, corrispondenti a diverse combinazioni possibili: TABELLA MATRICE COEFFICIENTI Otsa Coefficienti Otsa Potenziali 13% 15% 17% 3% 0,0039 0,0045 0,0051 4% 0,0052 0,0060 0,0068 5% 0,0065 0,0075 0,0085 STEP N 3: Verifica delle Giustificazioni In caso le Stazioni Appaltanti, riscontrassero nell ISO Offerto (Importo sicurezza offerto) un valore discostante in diminuzione maggiore del 2% rispetto al valore Oap (Oneri Aziendali Presunti), sono obbligate a richiedere per iscritto (all Operatore interessato), la presentazione di specifiche giustificazioni da fornire entro il termine di quindici giorni (art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016). Nel caso in cui l Operatore Economico, dovesse essere costituito da un Raggruppamento di Imprese, la Verifica di Congruità relativa ai Costi Aziendali della Sicurezza, sarà svolta sull importo totale degli oneri risultanti dalla compilazione della Tabella (Allegato 1) e le eventuali giustificazioni saranno presentate dall impresa Mandataria, che dovrà raccogliere le relative giustificazioni relative a tutte l Imprese Mandanti. 6
D.Lgs. 50/2016 - COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA Il Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), in materia di Costi della Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri Edili, ha effettuato una scelta precisa, dal momento in cui ha demandato al Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), la regolamentazione della materia e limitandosi ad emanare norme di raccordo che richiamano, ma non innovano, gli articoli e gli Istituti contenuti nel D.Lgs. 81/08 medesimo. Il testo del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 81/08), accoglie e fa propria la distinzione contenuta nelle LINEE GUIDA ITACA (2006 2015), avendo inserito tale distinzione all interno del proprio quadro normativo. Questa scelta (distinzione tra COSTI DELLA SICIREZZA e COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA), contenuta nel dettato normativo (art. 95, comma 10 ed art. 97, comma 5. lett.c) D.Lgs. 50/2016), Costituisce Legittimità Legislativa e come tale non più (come in passato) essere suscettibile o oggetto di interpretazione normativa. Lecce, 30/11/2016 IL CONSULENTE TECNICO CPRP Ing. Andrea RETUCCI 7
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