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Prontuario delle infrazioni in materia di pesca. Aggiornato al 21 luglio 2009

PESCA 1 LICENZA - VERSAMENTI pag 3 2 LUOGHI TEMPI MISURE QUANTITA pag 3 3 MODALITA ATTREZZI pag 5 4 DIVIETI GENERICI pag 8 5 PESCA DILETTANTISTICA (Acque principali e secondarie ciprinicole) pag 9 6 PESCA DILETTANTISTICA (Acque salmonicole di particolare pregio) pag 10 7 IMMISSIONI pag 12 8 PESCA PROFESSIONALE pag 13 9 AUTORIZZAZIONI (Usi civici diritti esclusivi zone turistiche no kill) pag 14 10 TESSERINO SEGNA CATTURE pag 15 11. LAVORI IN ALVEO (Interventi sugli ambienti acquatici) pag 16 12. DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA pag 17 2

N.B.: i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere rimessi nel corso d'acqua art. 23 comma 4. DESCRIZIONE 1 LICENZA -- VERSAMENTI Pesca senza versamenti, o con versamenti non validi, è fatta eccezione per i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65 (art. 26 L.R. 22/09). Pescare con le ricevute di versamento per la pesca dilettantistica valide, esibite senza un documento di identità valido. Art. 19 ; art. 18 comma 9 (versamenti) Art.18 0 Art. 6 comma 5 lettera j ); lettera j ); I versamenti sono validi per 365 giorni decorrenti dalla data del versamento. Ricordarsi che la sanzione proporzionale di cui all'art. 26 lettera f) va applicata per delle norme della L.R. e segnare sul verbale art. 26 lettera f). N.B.: Sul verbale è obbligatorio riportare per le violazioni di ordine fiscale previste dall'art. 26 lettera j ) della : "copia del presente verbale, sarà trasmessa ai competenti uffici della Regione Piemonte che provvederanno al recupero del tributo evaso e all'irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario". Come previsto dalla circolare della direzione regionale bilanci e finanze - settore tributi Prot. 4709/9.3 del 30/07/2001 2 LUOGHI -- TEMPI -- MISURE -- QUANTITA' Pescare pesci di misura inferiore al consentito. Pescare salmonidi e/o timallidi oltre il numero consentito. Vedi allegato C. Pescare pesci oltre il peso consentito ( 5 kg ), esclusi salmonidi e timallidi, vedi allegato C. Pescare e trattenere ittiofauna anche se catturata in modo accidentale nel periodo che intercorre tra un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima dell'alba, esclusa l'anguilla, la carpa e le specie incluse nell'allegato D. 16 commi 1 e 2 D.P.G.R. n. 16 R.R. n. 16 D.P.G.R. n. 14 D.P.G.R. n. Il catturato,di misura inferiore a quella consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno, se non è possibile slamare il senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale, le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata. La provincia individua nelle acque ciprinicole dei corpi idrici dove è possibile la pesca senza limiti di tempo all'anguilla ed alla carpa ed alle specie dell'allegato D. Le misure minime si applicano anche per la pesca professionale. 3

Pescare in periodo di divieto per la singola specie di cui all'allegato C. Art.9 L.R. 37/06; artt. 13 comma 2 e 30 comma 2 lettera a) Pescare in zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona. Pescare in zone anche temporaneamente interdette all'attività di pesca, anche per singole specie, individuate dalla provincia. Pescare da ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua. Pescare ad una distanza inferiore al maneggio degli attrezzi del primo occupante, salvo reciproco accordo. (10 m canna ; 20 m bilancia; 30 m tra canna e bilancia). Pesca o detenzione in caso di cattura accidentale della seguente fauna acquatica: Lampreda padana, Storione comune, Storione cobice, Cobite mascherato. Art 10 comma 5 punto 1 L.R. 3 D.P.G.R. n. Art 3 ; art. 10 comma 5 punto 4 L.R. 37/06 comma 4 Art. 9 lettera b) ; art.11 c.2 D.P.G.R. n. 13 lettere a); b); c); d) 6/R del 2008 lettera a) 100-500 166,66 + 20 4

3 MODALITA' -- ATTREZZI Pescare con attrezzi non consentiti. Pescare, utilizzando come esca il sangue, le uova di o loro imitazioni. Pasturare con prodotti artificiali, con sangue, con interiora di animali, o con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il. Pesca con dinamite o altro materiale esplodente. Art. 10 L.R. 37/06 15 Art.9 L.R. 15 comma 2 Art. 6 n. 1604/31 Art. 33 1604/31 dell'ittiofauna e dei mezzi dell'ittiofauna e dei mezzi penale di fauna ittica e mezzi di cattura. Notizia di reato Procura N.B:solo per attrezzi non espressamente descritti nell'art.10 Si veda anche l'art. 678 c.p. "fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti" e 679 c.p. "omessa denuncia di materie esplodenti". Pesca con dinamite o altro materiale esplodente. Pesca con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia. Pesca con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia. comma 9 Art. 6 1604/31 1 lettera l) Art. 33 1604/31 lettera l) dell'ittiofauna e dei mezzi penale di fauna ittica e mezzi di cattura. dell'ittiofauna e dei mezzi Notizia di reato Procura 5

Pesca subacquea. Pescare con le mani. Pescare con l'ausilio di fonti luminose. Pescare con reti e apparecchi fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando più di 1/3 della loro larghezza. Pescare manovrando paratie, prosciugando corsi o bacini d'acqua, deviandoli, ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque o impiegando sistemi di pesca non previsti dalla legge. Pesca da natanti in acque secondarie. 2 comma 8 comma 8 7 5 comma 5 lettera l) lettera l ) dell'ittiofauna e dei mezzi Applicare qualora si peschi utilizzando la bilancia con licenza dilettantistica. Si veda anche l'art. 632 c.p. "Deviazione acque e modifiche stato dei luoghi". 6

Pescare da natanti in acque principali durante la navigazione. Modalità consentita alla pesca professionale o alla pesca con tirlindana. La pesca deve essere esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano smontati. Pescare da un natante usando l'ecoscandaglio Pescare durante l'asciutta completa. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con canna. Pescare mediante aperture nel ghiaccio. Pescare usando a strappo attrezzi con amo o ancoretta ovvero eseguire manovre atte ad allamare il senza che lo stesso abbia abboccato l'esca. Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna. Utilizzare il guadino diversamente dall'uso consentito (mezzo ausiliario per il recupero del allamato). comma 5 10 comma 4 6 3 comma 2 comma 7 COMPET ENTE 7

Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m. da scale di risalita per pesci e dalle dighe. comma 6 4 DIVIETI GENERICI Detenzione di sostanze esplosive, venefiche, in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di m. 100. Raccolta di pesci e animali storditi o uccisi con dinamite o altre materie esplodenti, corrente elettrica e altre sostanze. Abbandono di esche e pesci a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze. Asportare, in qualità di fruitori, prodotti vivi dagli impianti e dai bacini di pesca a pagamento. Raccolta o commercio di uova. Vendita del pescato da parte di titolari di licenza dilettantistica. Rilascio nelle acque nel territorio regionale di esemplari catturati e che appartengono a specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di eradicazione (anche durante le gare e manifestazioni di pesca). Vedi allegato D. Art. 11 1486/14; Art. 6 comma 2 1604/31 e s.m.i. 4 Art. 13 Art. 18 1486/14 Art. 18 comma 9 17 comma 2 D.P.G.R. Art. 30 1486/14 e s.m.i. Art. 33 1486/14; art. 34 1604/31 lettera k) lettera n) dell'ittiofauna e dei mezzi 20-103 34,33 Si veda anche la legge su armi ed esplosivi L.110/75. Si veda anche l'art. 678 c.p. "fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti" e 679 c.p. "omessa denuncia di materie esplodenti". 100 Per quanto riguarda i rifiuti si rimanda al prontuario "Ambiente" pag. 1 100 20-103 34,33 100-500 166,66 100-500 166,66 8

Mancata soppressione di ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuati ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettera b) della L.R. 37/06. Vedi allegato D. Detenzione ed uso, nelle acque ciprinicole, giornata di pesca più di 1 Kg. di larve di mosca carnaria o più di 2 Kg. di altra pasturazione. Gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 17 del 15 comma 4 Art. 6 1604/31; art 20 comma 10 L.R. 37/06 Art. 33 1604/31 penale di fauna ittica e mezzi di cattura. Notizia di reato Procura N.B: l'art. 17 del si applica anche durante le gare di pesca. N.B.: avvisare A.R.P.A. tel.118 Nel caso di inquinamento verificare anche le violazioni al D.Lgs. 152/06 previste al titolo III. Si vedano anche: art. 635 c.p. "danneggiamento"; art. 734 c.p. "Distruzione e deterioramento bellezze naturali"; D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 L. 137/02. Gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 0 lettera l) dell'ittiofauna e dei mezzi 5 PESCA DILETTANTISTICA ACQUE PRINCIPALI E SECONDARIE CIPRINICOLE Pescare con più di due canne. Pescare con due canne in uno spazio superiore a metri 3. 10 lettera a ); 10 lettera a ); 9

Pescare con la bilancia di lato superiore a m. 1,5, montata su di un palo di manovra superiore a m. 5 di lunghezza e con le maglie inferiori a mm. 15. Pescare con la bilancia con i piedi in acqua e/o con apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. Pescare con la bilancia in periodo di divieto. (dal 1 Aprile al 15 Luglio). Pescare con la bilancia nelle rogge, canali e fontanili. 10 lettera b ); 10 comma 2 lettera a ); 10 comma 2 lettera b ); 10 comma 2 lettera c ); 6 PESCA DILETTANTISTICA ACQUE SALMONICOLE DI PARTICOLARE PREGIO Pesca in periodo di divieto in acque salmonicole di particolare pregio per ogni specie ittica da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di Ottobre ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di Febbraio. Art. 9 L.R.37/06 ; art. 13 Pescare nelle acque montane salmonicole di particolare pregio con più di una canna (con o senza il mulinello). Art. 9 L.R.37/06 ; art. 10 lettera a ) 10

Pescare con più di un solo amo. Art. 9 L.R.37/06 ; art. 10 lettera a ) punto 1 Pescare con più di quattro mosche artificiali. Art. 9 L.R.37/06 ; art. 10 lettera a ) punto 2 Pescare nelle acque salmonicole di particolare pregio (allegato A), con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo. Art. 9 L.R.37/06 ; art. 10 lettera b ) E' vietato l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione in acque salmonicole di particolare pregio. Pescare nelle acque salmonicole di particolare pregio usando le larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora e vivo o morto. 15 lettera a ) D.P.G.R.n. 15 lettera b ) D.P.G.R.n. 11

Nelle acque salmonicole di particolare pregio è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca al riggiungimento complessivo di otto esemplari delle specie salmerino alpino (Salvelinus alpinus), trota fario (Salmo trutta), trota marmorata (Salmo marmoratus), bondella (Coregonus oxyrhychus) e coregone (Coregonus lavaretus). Pesca nelle acque salmonicole di particolare pregio (allegato A), della specie Temolo al di fuori del periodo consentito dalla deroga della provincia, o pesca in tale periodo del Temolo non a piede asciutto e senza la reimmissione del pescato (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato D). 16 D.P.G.R.n. 13 comma 4 lettera a ) D.P.G.R.n. Nei piani approvati dalla possono essere decise deroghe al periodo di chiusura delle acque salmonicole, verranno specificati i corpi idrici dove si potrà effettuare la pesca al temolo con la reimmissione di tutto il pescato ad eccezione delle specie di cui all'allegato D, la trota iridea potrà essere pescata tutto l'anno in periodi definiti dalla provincia ma in acque di non particolare pregio. Periodo di divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui alla lettera a ) comma 4 dell'art. 13; periodo in deroga dalla prima domenica di ottobre fino a un'ora dopo il tramonto dell'ultima domenica di novembre, per non più di due giorni alla settimana definiti dalla. 7 IMMISSIONI Immissione di fauna ittica in qualunque ambiente acquatico senza autorizzazione provinciale. Immettere pesci siluro (Silurus glanis) in qualunque ambiente acquatico senza autorizzazione della Immissione di trote marmorate e loro ibridi nelle acque interne della Regione Piemonte, che non provengono da strutture di allevamento autorizzate dalla provincia. Art. 17 comma 2 Art.17 comma 2 Art 9 L.R. 21 lettera a) lettera m) lettera m) lettera m) dell'ittiofauna e dei mezzi 1000 1000-6000 2000 1000 Anche i ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari dei "diritti esclusivi di pesca" sono soggetti ad autorizzazione provinciale limitatamente alle specie di fauna acquatica comprese nell'allegato C. L'immissione di fauna ittica nei corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata, ovvero nei laghetti di pesca sportiva dove si eserciti l'attività della pesca, anche a pagamento non è soggetta ad autorizzazione provinciale. 12

8 PESCA PROFESSIONALE Esercitare la pesca professionale senza licenza o versamenti. Fattispecie non prevista specificamente dalle norme regionali. La configura l'utilizzo di attrezzi professionali di pesca in assenza di licenza. La sanzione sarà quindi costituita dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole fattispecie di riscontrate. Pescare con reti e apparecchi fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando più di 1/3 della loro larghezza. Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna. Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m. da scale di risalita per pesci e dalle dighe. Pescare con licenza di pesca professionale utilizzando mezzi non consentiti. Pescare con licenza di pesca professionale in periodi di divieto. Pescare con licenza di pesca professionale nelle acque di cui all'allegato A. 7 comma 2 comma 6 comma 2 L.R. 37/06;art. 9 D.P.G.R.n. Art.9 L.R. 9 comma 2 D.P.G.R.n. Art.9 L.R. 9 D.P.G.R.n. lettera h ) lettera h ) lettera h ) lettera h ) lettera h ) lettera h ) E' vietato l'uso delle reti a strascico; le dimensioni della maglia delle reti branchiali sia da posta che volanti devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca; ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla dellla provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo; la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per 10 la distanza tra 11 nodi consecutivi; i periodi di divieto e le misure minime si applicano anche alla pesca professionale le provincie possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il in condizioni vitali. La pesca professionale non è consentita nelle acque di cui agli allegati A e B. Le acque incluse negli allegati A e B sono: secondarie; salmonicole di particolare pregio; 13

Pesca con licenza di pesca professionale utilizzando reti non dotate di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo. Art.9 L.R. 9 comma 2 lettera c ) D.P.G.R.n. lettera h ) 9 AUTORIZZAZIONI -- USI CIVICI -- DIRITTI ESCLUSIVI -- ZONE TURISTICHE -- NO KILL Esercitare l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione provinciale. Pescare per scopi scientifici senza autorizzazione provinciale. Art. 10 comma 7 ; art. 11 lettera d); art. 17 comma 6 Art.18 1 lettera i) lettera j ); 1000 Il divieto non si applica negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e nelle zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico, con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscono il passaggio del e situate all'interno di proprietà private art. 10 comma 5 lettera f) punto 4 L.R. 37/2006. Gli impiantri di acquacoltura devono essere opportunamente delimitati ed isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, per prevenire il rischio di immissione anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale di specie di fauna acquatica alloctona in grado di riprodursi. Gare e manifestazioni di pesca senza autorizzazione della provincia. 27 comma 1D.P.G.R. n. lettera c) 100 Pescare in acque soggette a diritti esclusivi di pesca senza autorizzazione del titolare. Pescare in acque soggette a concessione amministrativa senza autorizzazione del concessionario. Art. 14 L.R. 37/06 Art. 10 comma 5 punto 2 L.R. 37/06 lettera g ) lettera g ) Le provincie individuano, nelle acque ciprinicole, i corpi idrici dove è possibile utilizzare le interiora di animali esclusivamente per la pesca del gambero rosso della Louisiana o di altri gamberi alloctoni con tecniche di cattura senza ami. Le provincie possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato C ed agli attrezzi consentiti, con obbligo della reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato ad esclusione degli esemplari di trota iridea e delle specie ittiche dell'allegato D art. 27 comma 2 6/R del 2008 14

Pescare in acque soggette ad uso civico senza l'autorizzazione prevista. Art. 15 L.R. 37/06 lettera g ) Violazione alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca e delle zone destinate all'attività agonistica o promozionale. Pescare nelle zone soggette a regolamentazione particolare (no kill), senza il rilascio del catturato. Pescare con modalità difformi dai regolamenti adottati da detentori di diritti esclusivi di pesca, siano essi privati o associazioni (es. F.I.P.S.A.S.) Art. 10 comma 5 punti 2 e 3 Art. 10 comma 5 punto 5 Art. 14 L.R. 37/06 lettera c ) lettera c ) lettera c) 10 TESSERINO SEGNA CATTURE Esercizio della pesca, nei corpi idrici individuati dalla provincia per la pesca con la modalità del tesserino segna catture, senza essere in possesso del tesserino. Pesca con la modalità del tesserino segna catture, non rispettando le specie ed il limite massimo delle giornate di pesca permesse. 19 19 comma 2 N.B.: la provincia individua le acque, di cui all'allegato A, dove la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca muniti di apposito tesserino segna catture di validità annuale. 15

Mancata registrazione nel tesserino segna catture di: a) Giorno di pesca; b) Esemplari catturati; c) Corpo idrico in cui si effettua la cattura. 19 comma 5 lettere a ); b); c ) 11 LAVORI IN ALVEO -- INTERVENTI SUGLI AMBIENTI ACQUATICI Messa in secca, nei casi d'urgenza, di corsi d'acqua, bacini, canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, senza darne avviso in tempo utile alla provincia e/o mancato recupero ed immissione della fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese. Realizzare opere di interesse pubblico o privato con occupazione totale o parziale degli alvei, senza costruzione di scale di risalita per pesci. Mancato rilascio del deflusso minimo vitale a valle di opere idrauliche, derivazioni e attingimenti. Effettuare manutenzione straordinaria o ristrutturazione su piccole dighe, briglie e sbarramenti in genere, senza la costruzione di scale di risalita per i pesci. Scaricare in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi degli impianti di estrazione e frantumazione senza avere prima decantato i fanghi in sospensione. Art. 12 comma 5 Art. 12 comma 6 Art. 12 Art. 12 comma 7 Art. 12 0 lettera d) lettera d) lettera d) lettera d) lettera d) 5000-10000 5000-10000 5000-10000 5000-10000 5000-10000 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 Si vedano anche gli articoli: 632 c.p. " Deviazione acque e modifiche stato dei luoghi"; 635 c.p. "Danneggiamento"; 734 c.p. "Distruzione e deterioramento bellezze naturali"; D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (ex. Galasso). ATTENZIONE si escludono i canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa. ATTENZIONE non sono richieste per canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa. Occorre segnalare all'ufficio per la verifica dei titoli autorizzativi previsti alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e L.R. 69/78. 16

Licenza di pesca / versamenti La Regione Piemonte, con nota n. 26662/DA1113 del 03/12/2008 informa che dal 1 gennaio 2009 il versamento della tassa e soprattassa avverrà su un unico bollettino postale, con le seguenti modalità: Versamento euro c/c numero Intestato a Causale 22,72 93322337 Regione Piemonte Tassa Pesca Piazza Castello, 165 10122 Torino Tassa pesca Anno di riferimento C.F Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico postale, via internet, tramite i chioschi degli uffici postali ( c.d. canali telematici) etc. In questi casi il codice IBAN è il seguente: IT 62 D 07601 01000-000093322337 La Regione Piemonte, con nota n. 1128/DB1111 del 19/01/2009 informa che nel caso di pagamento tramite INTERNET (ON-LINE), il pescatore dovrà esibire oltre al documento di identità valido anche la stampa del versamento effettuato. Su tale versamento i competenti uffici li potranno effettuare le opportune verifiche tramite il Registro dei pescatori. Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca Per esercitare la pesca nei corsi d acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca della, il pescatore dovrà essere in possesso, oltre che di valida licenza regionale (versamenti ), della ricevuta dell avvenuto versamento della tariffa annuale 18

Allegato D. (Artt. 13, 14, 17, 27) SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO. FAMIGLIA GENERE E SPECIE NOME COMUNE Cyprinidae Abramis brama abramide Cyprinidae Aspius aspius aspio Cyprinidae Barbus barbus barbo europeo Cyprinidae Carassius auratus rosso Cyprinidae Carassius carassiis carassio Cyprinidae Ctenopharyngodon idellus carpa erbivora Cobitidae Misgurnus anguillicaudatus cobite di stagno o misgurno Poeciliidae Gambusia holbrooki gambusia Centrarchidae Lepomis gibbosus persico sole Centrarchidae Micropterus salmoides persico trota Ictaluridae Ictalurus melas gatto Cyprinidae Pseudorasbora parva pseudorasbora Cyprinidae Rhodeus sericeus rodeo amaro Cyprinidae Rutilus rutilus rutilo o gardon Salmonidae Salvelinus fontinalis salmerino di fonte Percidae Stizostedion lucioperca sandra o lucioperca Siluridae Silurus glanis siluro. 19

ALLEGATO C Famiglia Specie Nome comune Lunghezza minima (cm.) Inizio periodo di divieto Fine periodo di divieto Numero di prede massimo giornata di pesca Numero di prede massimo per anno per provincia (dove è attivato il tesserino segna catture) Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 30 nn nn nn nn Clupeidae Alosa fallax lacustris Agone 15 15 Maggio 15 Giugno nn nn Cyprinidae Alburnus alburnus alborella Alborella nn 15 Maggio 15 Giugno nn nn Cyprinidae Barbus plebejus Barbo nn 1 Giugno 30 Giugno nn nn Cyprinidae Barbus meridionalis Barbo canino nn 1 Giugno 30 Giugno nn nn Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa 35 1 Giugno 30 Giugno nn nn Cyprinidae Leuciscus cephalus Cavedano nn 1 Giugno 30 Giugno nn nn Cyprinidae Rutilus pigus Pigo 20 nn nn nn nn Cyprinidae Tinca tinca Tinca 20 1 Giugno 30 Giugno nn nn Esocidae Esox lucius Luccio 50 15 Febbraio 15 Marzo 2 nn Percidae Perca fluviatilis Persico reale 18 25 Aprile 31 Maggio nn nn Salmonidae Salvelinus alpinus salmerino alpino Salmonidae Salmo trutta Trota fario 22 Salmonidae Salmonidae Salmonidae Salmonidae Thymallidae Salmo marmoratus Coregonus oxyrhynchus Coregonus lavaretus Oncorhynchus mykiss Thymallus thymallus Trota marmorata 22 35 Dal tramonto prima domenica di Ottobre Dal tramonto prima domenica di Ottobre Dal tramonto prima domenica di Ottobre All'alba dell'ultima domenica di Febbraio All'alba dell'ultima domenica di Febbraio All'alba dell'ultima domenica di Febbraio 8 nn 8 nn 3 10 Bondella 30 15 Dicembre 15 Gennaio 8 nn Coregone 30 15 Dicembre 15 Gennaio 8 nn Trota iridea nn Temolo 35 Dal tramonto prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui alla lettera b) del c. 4 dell'art. 13 Dal tramonto prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui alla lettera a) del c. 4 dell'art. 13 All'alba dell'ultima domenica di Febbraio fatta salva la deroga di cui alla lettera b) del c. 4 dell'art. 13 All'alba della prima domenica di Giugno 10 nn 1 10