Interessi legali allo 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2015 A decorrere dal 1 gennaio 2015, dunque, il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall 1% allo 0,5% in ragione d anno. Decreto del MEF dell 11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014 L art.1 del D.M. ministeriale dell 11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014, modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all articolo 1284 del codice civile. Essa viene fissata allo 0,5 % in ragione d anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Visto l articolo 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5% il saggio degli interessi legali di cui all articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il ministro dell Economia e delle Finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell anno, ecco che l ammontare viene dimezzato. Il MEF aveva già con D.M. datato 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, fissato la misura del saggio degli interessi legali all 1 %, con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Va detto che l interesse legale è quello a cui far riferimento qualora le parti non convengano tra loro una misura diversa.
Quest ultima, se superiore all interesse legale, deve risultare per iscritto, mentre se diversamente manca la forma scritta, gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal Ministero. I parametri su cui si basa la variazione I parametri stabiliti dalla Finanziaria 1997 per procedere a un eventuale modifica del tasso di interesse legale sono: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi (esempio i Bot); il tasso di inflazione registrato nel corso dell anno. Dato che tali parametri negli ultimi 12 mesi hanno subito una riduzione significativa, il Ministero ha dovuto rideterminare il saggio degli interessi legali per adeguarlo alla nuova situazione economica italiana. Le conseguenze pratiche La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell 1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Ad esempio si applicherà il tasso ridotto in caso di condanne al pagamento di somme di denaro, di rimborsi, di risarcimenti danni, di depositi cauzionali nei rapporti locatizi. Oltre a incidere sull articolo 1284 del c. c., la riduzione dell interesse legale ha effetti anche sugli articoli: art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie; art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie; art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo; art. 1652 per le anticipazioni all affittuario; art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato; art. 1720 per le spese e compenso del mandatario; art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo; art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili; art. 2855 per l estensione degli effetti dell iscrizione nell ipoteca. Infine, conseguenze dirette si avranno sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l usufrutto. L art. 3, comma 164, della Legge 662/1996 dispone, infatti, che qualora intervenga la variazione del saggio legale, il MEF di concerto con il Ministero del Tesoro, deve adeguare con un proprio decreto, le condizioni per il calcolo del valore delle rendite e delle pensioni, nonché elaborare la nuova tabella per la determinazione del valore dell usufrutto vitalizio (ossia quello che dura sinché vive l usufruttuario), entro il 31 dicembre dell anno in cui detta modifica è intervenuta. Dunque entro il 31.12.2014 ci si dovrà attendere tale decreto. Effetti fiscali La riduzione del tasso di interesse legale dall 1% allo 0,5% ha effetti anche fiscali: a partire dal calcolo del ravvedimento operoso, per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale (D.Lgs. 471/97) per arrivare all accertamento con adesione (per il perfezionamento dell adesione è ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale). Infine, per i capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria. FONTE: fiscal-focus.info
IMU terreni montani: arriva la proroga! Il pagamento slitta al 26 Gennaio 2015 E arrivata la tanto attesa proroga dei termini di pagamento dell IMU sui terreni agricoli montani. Dopo qualche tentennamento, dovuto alla difficoltà di individuare risorse alternative per coprire la perdita di gettito nel 2014 di 350 milioni di euro, nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri sera è stato approvato il Decreto Legge che prevede uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell Imu sui terreni agricoli montani. Le disposizioni contenute nel Decreto Legge dovrebbero essere inserite in un emendamento da inserire nella Legge di Stabilità 2015, in modo da rendere non necessaria la conversione del DL. Ad un giorno lavorativo dalla scadenza, dunque, viene differito il versamento dell Imu 2014 sui terreni agricoli montani al 26.01.2015, ma non fino a giugno 2015, come avevamo auspicato. La nuova data da tener presente, quindi, per i possessori di terreni ubicati in comuni considerati montani, sarà il 26 gennaio 2015. Nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi si legge La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano
convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014. In sostanza, la perdita di gettito derivante dallo slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell Imu sui terreni agricoli montani, viene comunque coperta con la riduzione dei finanziamenti ai Comuni. Nulla viene detto sulla revisione dei criteri di esenzione. La speranza è che la proroga serva soprattutto in tal senso.. Allo stato attuale si prevede l esenzione a favore dei terreni ubicati in comuni la cui altitudine supera i 600 metri; mentre per i comuni la cui altitudine si colloca nell intervallo compreso tra i 281 e i 600 metri, l esenzione è riservata ai soli possessori con qualifica di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Poi fino a 280 metri vi è l assoggettamento ad IMU generalizzato e riguarda tutte le varie tipologie di possessori. Nello stesso Decreto, viene, inoltre previsto: il rifinanziamento per l anno 2014 per un importo di 56 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali; l autorizzazione di una spesa di 64,1 milioni di euro per l assegnazione al Ministro dell Istruzione, dell università e della ricerca dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l anno 2014 prevedendo al contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze. Infine, viene disattivata la clausola di salvaguardia prevista nel d.l. 66 del 2014 che prevedeva l aumento di accise nel caso il gettito IVA derivante dal pagamento dei debiti arretrati delle Pubbliche Amministrazioni risultasse inferiore alle previsioni. Il minor gettito IVA viene compensato utilizzando accantonamenti che la Legge di Stabilità per il 2014 prevedeva a favore della Pubblica Amministrazione.
FONTE: fiscal-focus.info