del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Documenti analoghi
Decreto del Consiglio federale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:

Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

del 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

del 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

shab.ch fosc.ch fusc.ch

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale

shab.ch fosc.ch fusc.ch

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia

del 31 marzo 2015 Art. 2 l innovazione.

Ordinanza sulla formazione professionale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

Regolamento di esecuzione

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera»

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

420.2 Legge federale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm

Direttive della CAV PP D 03/2013

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale. Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro. del 25 settembre 2009

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Regolamento sull organizzazione

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione. in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente:

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Legge federale sull Istituto federale di metrologia

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Ordinanza sul personale federale

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 dicembre 2003

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata Denominazione, profilo e indirizzi professionali

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Transcript:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale, decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote), conformemente al regolamento del 21 novembre 2011 2 in allegato. Art. 2 1 Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2015. 2 L obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata. 3 Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione. 20 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 1 RS 412.10 2 Il testo del presente regolamento è pubblicato parimenti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 243 del 16 dicembre 2014. 2014-2493 8153

Allegato (art. 1) Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1 Denominazione Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale dell associazione 2ruote Svizzera (associazione delle aziende che operano nel settore delle due ruote) denominato «Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote» (in seguito «fondo») ai sensi dell articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 3 sulla formazione professionale (LFPr). Art. 2 Scopo 1 Il fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore delle due ruote. 2 Le aziende affiliate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo quanto disposto nella sezione 4. Sezione 2: Campo d applicazione Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il fondo è valido in tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d applicazione aziendale 1 Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le prestazioni tipiche del settore delle due ruote e svolgono le seguenti attività: a. commercio di veicoli con al massimo due ruote, dei relativi pezzi di ricambio, accessori o del relativo abbigliamento; 3 RS 412.10 8154

b. manutenzione, riparazione e trasformazione di veicoli con al massimo due ruote. 2 Il fondo è valido anche per le seguenti aziende o parti di aziende, che forniscono prestazioni secondo il capoverso 1: a. commercio occasionale (serale o nei fine settimana) e officine di riparazione che esercitano una tale attività a titolo accessorio; b. programmi di integrazione del lavoro che comprendono una sezione per le due ruote; c. velostazioni sorvegliate con officina. 3 Il fondo è valido per le aziende del commercio al dettaglio unicamente se il relativo stabilimento d impresa fornisce prestazioni secondo il capoverso 1 lettera b. Art. 5 Campo d applicazione personale Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui operano persone che svolgono attività tipiche del settore conformemente ai seguenti titoli professionali tutelati da 2ruote Svizzera: a. persone con titolo riconosciuto di una formazione professionale di base come: 1. meccanico di biciclette (m/f) AFC; 2. meccanico di motoleggere e di biciclette (m/f) AFC; 3. meccanico di motoveicoli (m/f) AFC; 4. meccanico di cicli (biciclette) (m/f); 5. meccanico di cicli (motoleggere) (m/f); 6. meccanico di biciclette e ciclomotori (m/f); 7. meccanico di motoveicoli (m/f); b. persone con titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore come: 1. maestro meccanico di biciclette (m/f); 2. maestro meccanico di cicli e motocicli (m/f); c. persone senza titolo di cui alle lettere a e b, nonché persone con formazione empirica che forniscono prestazioni secondo l articolo 4 capoverso 1. Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei tre campi d applicazione del fondo territoriale, aziendale e personale. 8155

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 1 Nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce a finanziare in particolare le seguenti prestazioni: a. sviluppo professionale: 1. sviluppo e mantenimento della formazione professionale di base; in particolare: sviluppo e mantenimento di ordinanze sulle formazioni professionali e di piani di formazione con le relative traduzioni; documentazioni specifiche per persone in formazione; sviluppo e valutazione degli esami; formazione degli esperti; cerimonie di consegna dei diplomi; organizzazione dei campionati professionali nazionali; organizzazione e partecipazione a campionati professionali internazionali; 2. sviluppo e mantenimento della formazione professionale superiore, in particolare: sviluppo dei regolamenti d esame; sviluppo degli esami; formazione degli esperti; svolgimento degli esami; cerimonie di consegna dei diplomi, omaggi; b. corsi interaziendali: 1. definizione dei regolamenti e dei programmi quadro; 2. preparazione di documenti e materiali didattici; 3. formazione degli istruttori; 4. indennizzo per l organizzazione dei corsi interaziendali obbligatori; c. preparazione alla scelta della professione: 1. allestimento di materiale informativo, cartelloni, DVD; 2. documenti sulla selezione delle persone in formazione; 3. documenti sugli stage d orientamento nelle aziende di tirocinio; 4. partecipazione a esposizioni, infrastruttura compresa; d. formazione continua 1. sviluppo di un offerta di formazione continua specifica per il settore delle due ruote; 2. assunzione delle spese dei responsabili dei corsi; 8156

e. amministrazione: copertura degli oneri assunti da 2ruote Svizzera per l organizzazione, l amministrazione e il controllo in relazione ai compiti svolti nell ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua. 2 Su richiesta della Commissione del fondo, la Commissione amministrativa può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1. Sezione 4: Finanziamento Art. 8 Base di calcolo 1 La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda di cui all articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell articolo 5. 2 Il contributo è calcolato in base all autodichiarazione dell azienda. Qualora un azienda si rifiuti di inoltrare tale dichiarazione, il contributo viene calcolato sulla base di una stima (art. 13 cpv. 2 lett. b). Art. 9 Contributi 1 I contributi si compongono di: a. un contributo per azienda o parte di azienda secondo l articolo 4: CHF 200 b. contributi pro capite secondo l articolo 5: CHF 50 2 Anche le aziende individuali sono soggette all obbligo di contribuzione. 3 Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo. 4 Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora esse siano assoggettate all assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 1982 4 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 5 I contributi devono essere versati annualmente. 6 Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data d invio della fattura. L interesse di mora ammonta al 5 per cento a decorrere da tale termine. Con il secondo sollecito è riscossa un indennità d inconvenienza pari a 20 franchi. Art. 10 Esenzione dall obbligo di contribuzione 1 Un azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Commissione del fondo. 4 RS 831.40 8157

2 L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinata dall articolo 60 capoverso 6 LFPr 5 in combinato disposto con l articolo 68a capoverso 2 dell ordinanza del 19 novembre 2003 6 sulla formazione professionale. Art. 11 Limitazione delle entrate Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni secondo l articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa è l organo supremo del fondo. In qualità di organo di vigilanza, essa gestisce il fondo dal punto di vista strategico. 2 Essa si compone di sette membri, tra cui membri della direzione di 2ruote Svizzera e rappresentanti delle sue sezioni. 3 Essa è eletta dall Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera. 4 Essa adempie i seguenti compiti non delegabili: a. nomina i membri e il presidente della Commissione del fondo; b. nomina annualmente l ufficio di revisione; c. designa la segreteria; d. approva il rapporto annuo e il conto d esercizio; e. approva il budget; f. dà discarico alla Commissione del fondo e alla segreteria; g. informa l Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera; h. emana un regolamento esecutivo al regolamento del fondo; i. delibera sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo; j. formula proposte di modifica del regolamento del fondo secondo la decisione dell Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera; k. nomina il presidente o i presidenti. 3 Il mandato dura quattro anni. 5 RS 412.10 6 RS 412.101 8158

Art. 13 Commissione del fondo 1 La Commissione del fondo è l organo direttivo del fondo e si occupa della sua gestione operativa. 2 Essa si compone di cinque membri. 3 Essa delibera in materia di: a. affiliazione di un azienda al fondo; b. determinazione dei contributi di un azienda in caso di ritardo nel pagamento; c. ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d intesa con la direzione di detto fondo. 4 Essa sorveglia la segreteria. Art. 14 Segreteria 1 La segreteria esegue il presente regolamento nell ambito delle sue competenze. 2 Essa è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni secondo l articolo 7, dell amministrazione e della contabilità. Art. 15 Conto, revisione e contabilità 1 La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e un proprio centro di costi. 2 Il conto del fondo viene controllato, nell ambito della revisione annuale del conto di 2ruote Svizzera, da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727 731a del Codice delle obbligazioni 7. 3 Il periodo contabile corrisponde all anno civile. Art. 16 Vigilanza 1 Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) ai sensi dell articolo 60 capoverso 7 LFPr 8. 2 Il conto del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati alla SEFRI per conoscenza. 7 RS 220 8 RS 412.10 8159

Sezione 6: Approvazione, conferimento dell obbligatorietà generale e scioglimento Art. 17 Approvazione Il presente regolamento del fondo è stato approvato dall Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera il 21 novembre 2011. Art. 18 Conferimento dell obbligatorietà generale Il conferimento dell obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. Art. 19 Scioglimento 1 Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera scioglie il fondo con l approvazione della SEFRI. 2 Un eventuale patrimonio residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine. Aarau, 21 novembre 2011 2ruote Svizzera: P. Sommer Presidente centrale D. Schärer Segretario centrale 8160