304 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 2. di procedere con atti successivi allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami di categoria C - Profilo professionale ISTRUTTORE CON TABILE, di n. 2 unità di personale. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. h) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell ARTEA ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA Il Direttore Giuseppe Cortese Denominazione d origine controllata dei vini Valdi nievole. Proposta di nuovo Disciplinare di pro duzione. Articolo 1 (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata Valdinievole è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le presenti tipologie: Bianco, Bianco, Rosso, Rosso, Sangiovese e Vinsanto. Articolo 2 (Base ampelografica) I vini a denominazione di origine controllata Valdinievole devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche: Valdinievole Bianco, Trebbiano Toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Valdinievole Bianco, Trebbiano Toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Valdinievole Rosso: Sangiovese: minimo 20%; Canaiolo: nero minimo 20%; Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%; Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente. Sono ammissibili vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente nella misura massima del 10%. Valdinievole Rosso Superiore: Sangiovese: minimo 20%; Canaiolo: nero minimo 20%; Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%; Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente. Valdinievole Rosso Sangiovese Sangiovese minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca nera, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana È ammissibile anche l utilizzo di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente nella misura massima del 5% Valdinievole Bianco Vinsanto Trebbiano Toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Articolo 3 (zona di produzione delle uve) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valdinievole comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano. Articolo 4 (Norme per viticoltura) [4.1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di cui all art. 3 [4.2] I sesti d impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura I sesti d impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell uva e del vino. [4.3] Densità di impianto Per gli impianti ed i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l approvazione del presente disciplinare di produzione la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3300. Per i vigneti impiantati antecedentemente alla pubblicazione del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.5. [4.4] Irrigazione, forzatura È vietata ogni pratica di forzatura. [4.5] Resa ad ettaro e gradazione minima naturale La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui all art. 1, per ettaro in coltura specializzata non deve superare i presenti quantitativi:
24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 305 Produzione uva tonnellate/ettaro, 11,5, 10,5, 10, 8,5 Sangiovese 10 Valdinievole Vinsanto 11,5 Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, la resa a ceppo non deve essere a: Chilogrammi di uva per pianta (kg/pianta), 3,5, 3, 3, 2,6 Sangiovese 3 Valdinievole Vinsanto 3,5 Gradazione minima naturale Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % Vol., 10 10,5, 10,5, 11 Sangiovese 10,5 Valdinievole Vinsanto 10,5 In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Per l entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente: ANNO DI PRODUZIONE PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTATO Primo anno vegetativo 0 Secondo anno vegetativo 50 % della produzione prevista Terzo anno vegetativo 100 % della produzione prevista Ai fini dell entrata in produzione si fa riferimento all anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso). [4.6] Menzione Superiore La menzione Superiore abbinata alla denominazione di origine controllata Valdinievole è ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un età minima di 5 anni. Articolo 5 (Norme per la vinificazione) [5.1] Zona di vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l appassimento delle uve, l invecchiamento obbligatorio, le operazioni di affinamento e condizionamento devono essere effettuate nel all interno della zona di produzione di cui all art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, è consentito che tali operazioni siano effettuate sia all interno del territorio di produzione di cui all art. 3, sia nell intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con l area delimitata dal presente disciplinare. [5.2] Zona di imbottigliamento Le operazioni di imbottigliamento sono consentite esclusivamente all interno del territorio di vinificazione di cui al presente articolo capo 5.1. In deroga a quanto sopra è permesso alle ditte imbottigliatrici di effettuare l imbottigliamento all interno della Regione Toscana purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: Operare l imbottigliamento dei vini a denominazione di origine Bianco della Valdinievole da almeno due anni al momento della pubblicazione del presente disciplinare, possono continuare ad effettuare l imbottigliamento.
306 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 [5.3] Correzioni Sono consentite le pratiche di arricchimento secondo i procedimenti riconosciuti dalla normativa vigente. [5.4] Governo all uso toscano Per tutte le tipologie è consentita la pratica del governo all uso toscano. [5.5] Elaborazione Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le diverse tipologie previste dall articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali La tipologia Vinsanto deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28% Per l appassimento delle uve destinate alla tipologia Vinsanto è ammessa la parziale disidratazione tradizionale, ovvero con aria ventilata, ovvero con ventilazione forzata, ovvero in locali termocondizionati. [5.6] Resa uva/vino e vino/ettaro Le rese massime dell uva in vino, compresa l eventuale aggiunta correttiva, le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti: PRODUZIONE MASSIMA VINO RESA UVA/VINO HL/ETTARO, 70%, 70%, 70%, 70% Sangiovese 70% Valdinievole Vinsanto 35% 40,25 80,00 73,50 70,00 59,50 70,00 con riferimento al vino giunto al terzo anno di invecchiamento Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75%, il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l eccedenza non ha diritto alla denominazione d origine controllata. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d origine controllata per tutta la partita. [5.7] Immissione al consumo Per i seguenti vini l immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 307 Sangiovese almeno 3 mesi Valdinievole Vinsanto Dopo il primo dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; La conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (vinsantai) ed in recipienti in legno di capacità non a 2,5 ettolitri; e dopo un periodo di affinamento in bottiglia di Articolo 6 () Colore: giallo dorato chiaro, tendente al paglierino; Odore: gradevole, con odori di fiori e frutta; Sapore: vivace, armonico, persistente; Gradazione alcolica minima complessiva: 11 % vol.; Acidità totale minima: 5,5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 17,5 g/l
308 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 Colore: giallo dorato chiaro, tendente al paglierino; Odore: gradevole, con odori di fiori e frutta; Sapore: vivace, armonico, persistente; Gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 % vol.; Acidità totale minima: 5,5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 17,5 g/l Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l invecchiamento; Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi; Sapore: armonico, pieno ben strutturato; Gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 % vol.; Acidità totale minima: 5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 21,0 g/l Colore rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l invecchiamento; Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi; Sapore: armonico, pieno ben strutturato; Gradazione alcolica minima complessiva: 12,5 % vol.; Acidità totale minima: 4,5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 23,0 g/l Colore: rosso rubino tendente al violaceo con Sangiovese riflessi granati con l invecchiamento; Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi; Sapore: armonico, pieno ben strutturato; Gradazione alcolica minima complessiva: 12,5 % vol.; Acidità totale minima: 4,5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 22,0 g/l Valdinievole Vinsanto Colore: dal paglierino all ambrato più o meno fulvo; Odore: intenso, etereo, tipico; Sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico; Gradazione alcolica minima complessiva: 17 di cui: per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un massimo da svolgere di 5 ; per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4 ; per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 3 ; Acidità totale minima: 4,5 g/l (%0); Acidità volatile massima: 1,5 g/l (%0); Estratto secco netto minimo 21 g/l
24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 Articolo 7 (Etichettatura designazione e presentazione) [7.1] Qualificazioni Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata all aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. [7.2] Vigna È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (tali indicazioni toponomastiche sono inserite nell allegato A). È consentito l uso della specificazione vigna seguita dai relativi toponimi alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Le indicazioni tendenti a specificare l attività agricola dell imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. [7.3] Annata Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini Valdinievole di cui al presente disciplinare, deve figurare l indicazione dell annata di produzione. [7.4] Designazioni In sede di designazione e presentazione dei vini DOC Valdinievole le indicazioni di tipologia possono precedere la denominazione Valdinievole, ovvero figurare seguite dalla specificazione della Valdinievole Designazioni ammissibili: Valdinievole bianco oppure Bianco della Valdinievole; Valdinievole bianco, oppure Bianco della Valdinievole, oppure Bianco della Valdinievole ; oppure Rosso della Valdinievole; Valdinievole rosso oppure Rosso della Valdinievole, ovvero Rosso della Valdinievole ; Sangiovese, oppure Rosso Sangiovese della Valdinievole, oppure Rosso della Valdinievole Sangiovese oppure Valdinievole Sangiovese oppure Sangiovese Valdinievole; Valdinievole vinsanto, oppure Bianco della Valdinievole vinsanto, oppure Vinsanto Bianco della Valdinievole, oppure Vinsanto della Valdinievole. Articolo 8 (Confezionamento) [8.1] Volumi nominali 309 Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato che hanno i vini Valdinievole è in ogni caso obbligatorio porre al consumo tali vini solo se confezionati. Il confezionamento deve essere fatto in recipienti di vetro delle seguenti capacità: 0,375 litri; 0,500 litri; 0,750 litri; e 1 litro. É ammissibile l utilizzo di contenitori in vetro di capacità diversa da quella indicata, sia inferiore che, per bottiglie di rappresentanza, tali bottiglie potranno avere un volume massimo di 3 litri, purché in vesti consone alla salvaguardia dell immagine del prodotto. Il Valdinievole Vinsanto sono consentiti solo recipienti in vetro di capacità da 0,250 a 0,750 litri. [8.2] Tappatura recipienti Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo a raso bocca. Per le tipologie Bianco, Rosso, Sangiovese il tappo può essere in sughero o di altro materiale idoneo. Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ZONA TERRITORIALE CENTRO NORD LEGALE Decreto di espropriazione, lavoro: raddoppio della tratta Certaldo - Poggibonsi della linea ferroviaria Siena - Empoli. Comune di Barberino Val d Elsa (Fi) - 14 Ditte. (Rep. n. 598 del 31.10.2008). IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA DI FIRENZE DECRETA - A favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. con sede in ROMA, Piazza della Croce Rossa, 1, Co dice Fiscale: 01585570581, per l esecuzione dei lavori indicati in premessa, è pronunciata l espropriazione definitiva dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Barberino Val d Elsa, di proprietà delle Ditte riportate nelle schede allegate che formano parte integrante del presente decreto. Le aree espropriate sono destinate a sede stabile della ferrovia e sue dipendenze; - A favore del DEMANIO DELLA REGIONE TO- SCANA con sede in FIRENZE, Via di Novoli, 26 Codice Fiscale: 01386030488, per l esecuzione dei lavori indicati in premessa, è pronunciata l espropriazione definitiva dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Barberino Val d Elsa, di proprietà delle Ditte riportate nelle schede allegate che formano parte integrante del presente decreto. Le aree espropriate sono destinate a sede stradale regionale e sue dipendenze; - A favore del COMUNE DI BARBERINO VAL D EL- SA con sede in BARBERINO VAL D ELSA, Via Cassia 49, Codice Fiscale: 00051750529, per l esecuzione dei