REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO

Documenti analoghi
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER TITOLO I - PREMESSA. Art. 1 Principi generali

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 22/2/2007.

COMUNE DI POZZA DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

SERVIZIO TAGESMUTTER DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE

CIG. Z5A175C6A2. COMUNE DI ZAMBANA con sede in ZAMBANA (Codice Fiscale partita IVA rappresentato dal Segretario

Comune di Mezzolombardo (Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Provincia di Trento

Allegato alla deliberazione giuntale n. 107 dd Esente da bollo ai sensi art. 8 L , n

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO INTERNO NIDO D INFANZIA IL GRILLO PARLANTE

Regolamento per la gestione dei servizi all infanzia.

REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO

Provincia autonoma di Trento Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

C O M U N E D I S E N N O R I P R O V I N C I A DI S A S S A R I AVVISO PUBBLICO. IL Responsabile dell Area Servizi Sociali

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Art. 1 Finalità

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/22 DEL

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO DEL NIDO DI P.ZZA DELLA VITTORIA CERNUSCO LOMBARDONE

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE DA PARTE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE

COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0234/Pres.

COMUNE DI TERNO D ISOLA Provincia di Bergamo

Requisiti di accreditamento sociale per Asili Nido

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D INFANZIA MADONNA DI CAMPIGLIO. Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 63 dd

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO

N. ORE MENSILI COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE. di fruizione del servizio

REGOLAMENTO INTERNO SEZIONE PRIMAVERA LA GABBIANELLA

Città di Narni. Provincia di Terni REGOLAMENTO INTERNO SPAZIO GIOCO KIRIKU

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE Provincia di Como

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE. (Decorata con Croce al merito di Guerra e con Medaglia d Argento al Valore Militare)

CARTA DEL SERVIZIO 2017/2018

COMUNE DI NIMIS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

COMUNE DI STORO Provincia di Trento

C O M U N E D I M A R I A N A M A N T O V A N A. Provincia di Mantova. Regolamento per il funzionamento del Nido comunale

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE C05

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)

Provincia di Arezzo. ***** OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Poppi e. l Istituto delle Suore di Maria Consolatrice -

TITOLO I ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI TIPO SPECIALISTICO (ASSISTENZA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE)

COMUNE DI STORO. Provincia di Trento SERVIZIO DI NIDO D INFANZIA COMUNALE

COMUNE DI RENATE REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO MAMMA ANITA

Requisiti di accreditamento Ambito territoriale di Sondrio Unità D offerta Sociale Per Disabili COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI FOLLONICA GAVORRANO SCARLINO

COMUNE DI CARISOLO. Provincia di Trento. Servizio Micro-Nido Comunale

COMUNE DI VILLE D ANAUNIA Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

REGOLAMENTO OPERATIVO SERVIZIO CENTRO DIURNO E/O SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DIURNA CONTINUATIVA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RETTA DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

2. La Rete dei servizi educativi 0-3

COMUNE DI TALLA PROVINCIA DI AREZZO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL

La carta dei servizi educativi e di assistenza scolastica. educativi e di assistenza scolastica. Cooperativa ALEMAR ONLUS

COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2009 COMUNE DI ALBARETO PROVINCIA DI PARMA SCRITTURA PRIVATA N.

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D INFANZIA GIRASOLE Anno educativo 2018/2019

Art. 1 Finalità generali. Art. 2 Destinatari dei progetti ed entità dei contributi

I Buoni di Servizio. Provincia Autonoma di Trento. Nuove modalità gestionali e nuovi criteri

VOUCHER NIDO IN LIGURIA

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona)

SCHEDA TECNICA 2) REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA AUTORIZZATE: MICRONIDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 753

Ambito territoriale di Campi Salentina

Percorso partecipato per l elaborazione di linee guida per le carte dei servizi all infanzia

Comune di Sondrio BANDO PUBBLICO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA ANNO EDUCATIVO

REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO LA SIRENETTA

Città di Tarcento. Provincia di Udine Medaglia d oro al merito civile Eventi sismici 1976 Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.

visto l art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Premessa L accreditamento può essere richiesto solo per l Unità d offerta Sociale nel suo complesso e non per parti della stessa.

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D INFANZIA

b) appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad EURO ,00;

Regolamento del nido d infanzia comunale

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

COMUNE DI OSTIGLIA. Provincia di Mantova TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2013/2014

RISULTATI DELLA QUALITA DEI SERVIZI Carta dei Servizi Sistema Educativo Integrato dei Servizi ai bambini di 0/6 anni Anno scolastico 2016/2017

Regolamento di accesso al servizio

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

Requisiti di accreditamento per le Unità d'offerta Sociale per la prima infanzia

Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO. CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI F.S.R (rendiconto della gestione 2009 dei servizi)

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona Ufficio Servizi Sociali

CITTÁ DI MARIANO COMENSE

Relatore: Michelangelo mirabello

S O M M A R I O ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - FINALITÀ...3 ART. 3 - AMBITO DI INTERVENTO DEL VOLONTARIO...3 ART. 4 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE...

UFFICI DI PIANO CHIAVENNA

REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

Transcript:

COMUNE DI FAEDO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO 2002 n. 4) approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29.04.2008 1

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO 2002 n. 4) TITOLO I - PREMESSA Art. 1 Principi generali In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e dalle sue disposizioni attuative il comune di Faedo riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità. Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo. Art. 2 Promozione e sostegno del servizio Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla L.P n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative. In attuazione del nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P. 12/03/2002 n. 4 e di quanto previsto dai precedenti articoli, il comune di Faedo favorisce e promuove la realizzazione di un servizio di asilo nido familiare/tagesmutter quale servizio sostitutivo dell asilo nido. Tale servizio sarà realizzato, mediante convenzione, da un ente gestore regolarmente iscritto all albo provinciale dei gestori dei servizi socio educativi per la prima infanzia previsto dall art. 8 della legge provinciale n. 4 dd. 12.3.2002 Art. 3 Durata La Giunta comunale determina con proprio provvedimento la durata della convenzione. Art. 4 - Oggetto Il presente regolamento fissa i criteri generali ai quali l amministrazione dovrà attenersi nell organizzare e gestire il servizio di nido familiare, mediante reciproca collaborazione ed assunzione di impegni da parte dell ente gestore e del Comune. TITOLO II MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO Art. 5 - Destinatari Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiaritagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 avviene 2

direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente. Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale: che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale; che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia. Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della giunta comunale. Art. 6 - Modalita di calcolo del sostegno economico. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare-servizio tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti il comune stabilirà annualmente con delibera della giunta comunale l'entità del sostegno economico che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002, titolare del servizio. In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico, fino alla piena copertura della spesa. Resta in capo al comune l emanazione di atti di indirizzo sui criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l ammissione delle famiglie utenti al contributo inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio. Art. 7 - Modalita di erogazione del sostegno economico Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 5 e 6 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio. La documentazione relativa ai dati della famiglia avverrà tramite compilazione di un modulo di autocertificazione debitamente predisposto dagli uffici comunali in accordo con l ente gestore, che l utente consegnerà al Comune e verrà inviato dallo stesso, dopo il protocollo e il visto del responsabile dell Ufficio comunale, in copia all ente gestore quale approvazione di ammissione al contributo con documento specificante il diritto (periodo ed eventuale indicativo monte ore suscettibile di variazioni) e l ammontare dello stesso. L utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, 3

comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio. Le domande saranno soddisfatte fini alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l ordine di presentazione. Sarà in ogni caso garantito il diritto all inserimento e alla integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. L ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell ufficio competente. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del Comune. L organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare - tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia delle fatture emesse per le ore usufruite). Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi. Requisito essenziale per l erogazione del contributo è la residenza nel territorio comunale. A fronte del contributo per la realizzazione del servizio, l ente gestore si impegna da applicare alla famiglia una tariffa oraria ridotta proporzionalmente al contributo rispetto al tariffario in vigore che verrà aggiornato annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno. L organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà pertanto alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale. Il Comune, non appena troveranno effettiva attuazione i trasferimenti provinciali di finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto dall art. 11 della L.P.4/2002, si riserva di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo finanziario riconosciuto a sostegno del servizio. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI Art. 8 Impegni dell ente gestore. Le attività che l ente gestore si impegna a realizzare saranno svolte secondo le seguenti fasi: 1. Fase di organizzazione 1.1 Attivazione di un servizio di segreteria per la raccolta delle richieste e la diffusione di informazioni e spiegazioni del servizio. 1.2 Attività di pubblicità ed informazione mediante la diffusione di manifesti e volantini pubblicitari. 4

2. Fase di erogazione del servizio 2.1 Erogazione del servizio secondo l esperienza delle tagesmutter ed il rispetto di quanto previsto dalla LP n. 4/2002, dai regolamenti attuativi della legge e dalla Carta dei Servizi dell ente gestore; 2.2 Supporto tecnico psicologico pedagogico alla singola tagesmutter per l elaborazione del progetto educativo del servizio; 2.3 Periodiche attività finalizzate ad un miglioramento ed una maggiore efficacia del servizio mediante la realizzazione di specifiche iniziative preventivamente concordate; 2.4 Periodici controlli sia relativi alle condizioni di igiene e sicurezza delle loro abitazioni che delle modalità pedagogiche utilizzate nello svolgimento del servizio. 2.5 Colloqui con i genitori utenti sia per riferire l andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti. 2.6 Attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio, quali ad esempio: - colloqui individuali da realizzare prima dell attivazione del servizio e successivamente ogniqualvolta se ne ravvisi l opportunità; - iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi componenti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie; - incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità; 2.7 Elaborazioni di relazioni annuali sull andamento dei servizio da consegnare al Comune. Tali relazioni conterranno sia darti relativi all utenza che alle modalità con cui l ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività. Qualora si ravvisasse l interesse da parte dell Amministrazione comunale al potenziamento del servizio il Comune potrà mettere a disposizione dell ente gestore degli spazi che saranno gestiti ed organizzati secondo obiettivi concordati con l Amministrazione stessa. Tali locali potranno essere utilizzati, nel corso della erogazione del servizio, anche per attività finalizzate al miglioramento dello stesso (colloqui, momenti di condivisione tra tagesmutter e bambini, incontri con i genitori utenti ecc.). Il Comune si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poterr realizzare incontri e/o corsi con i genitori e con le tagesmutter secondo richiesta e autorizzazione concordata volta per volta. Art. 9 - Responsabilita L ente gestore si assume ogni responsabilità in relazione all erogazione del servizio e pertanto il Comune è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno o indennizzo. Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, della l.p. 4/2002 da parte dei soggetti iscritti all albo provinciale di cui al medesimo articolo. Dal momento che il Comune di Faedo sostiene servizi frequentati da propri censiti ancorché operanti fuori dal proprio territorio, per questi servizi i controlli di cui sopra spettano al Comune sul cui territorio sono prestati. 5