REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

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C.F. e P.I. 00461800302 COMUNE DI BAGNARIA ARSA Tel. 0432/929227-923914 Fax 0432/920283 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE TESTO COORDINATO Il presente regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 52 dell 11.10.1991 e modificato ed integrato con delibera consiliare n. 25 del 30.07.2004 e n. 42 del 22.12.2005

ART. 1 E costituita la Squadra Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Bagnaria Arsa, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della Protezione Civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione/programmazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell emergenza. ART. 2 L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l adesione dei cittadini all iniziativa. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell art. 6 del D.P.G.R. del 01.02.1990 n. 045/Pres. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l intervento. ART. 3 Il Sindaco è il responsabile unico della squadra e nomina, tra i componenti della squadra stessa, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività ART. 4 Ai sensi della L.R. 64/86, i volontari appartenenti alla squadra comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono. ART. 5 All interno della squadra comunale possono essere formati dei gruppi specializzati in relazione al numero dei volontari. Ogni gruppo avrà un capo, nominato dal sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore della squadra comunale e la diretta responsabilità dell attrezzatura di avuta in dotazione.

ART. 6 Durante le emergenze la squadra dei volontari, anche strutturata in vari gruppi, su ordine del Sindaco potrà agire d iniziativa fino all arrivo degli organi istituzionalmente preposti all intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto. Dell intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio. Tutte le attività svolte dai vari gruppi dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore della squadra comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte l anno. ART. 7 Gli appartenenti alla squadra, considerato che la partecipazione ai sensi dell art. 29 della L. 64/86 è gratuita e volontaria, sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell art. 1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate. L assenza e la mancata partecipazione per più di tre mesi, senza giustificazione e comprovata motivazione, alle attività di cui al 1 comma ed a quelle organizzate dalla squadra di protezione civile, comportano, previa comunicazione all interessato il depennamento dalla squadra. I volontari dichiarati decaduti dovranno restituire la dotazione a suo tempo essi assegnata. ART. 8 Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all amministrazione Regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall art. 10 della L.R. n. 64 del 31.12.1986. ART. 9 Alla squadra comunale potranno essere concessi dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, contributi per l acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell art. 2 dell ordinanza n. 1675/FPC del 30.03.1989 del Ministero stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell art. 11 del D.L. n. 159/84 convertito in L. 363/84, nell ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici: a) mantenimento del posto di lavoro - al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d impiego, il mantenimento del posto di lavoro; b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale al volontario viene garantito, per il periodo d impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi,

potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d impiego; c) copertura assicurativa i componenti della squadra sono coperti, durante l impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile; è data facoltà al Comune di stipulare apposite assicurazioni sostitutive ed integrative della copertura già esistente; d) rimborso delle spese sostenute alla squadra spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l uso di mezzi di trasporto durante l attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell automobile Club d Italia in vigore. ART. 10 Ai fini dell applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al 2 comma del precedente art. 6, relative all impiego della squadra di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitative, preventivamente approvata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d impiego dei volontari. ART. 11 L accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l appartenenza alla squadra; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore della squadra, potrà decretare l eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguante esclusione comportante la restituzione dell intero equipaggiamento fornito dall Amministrazione Comunale. ART. 12 Le modalità di attivazione della squadra comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall Amministrazione Comunale, ai sensi dell art. 7 della L.R. n. 64 del 31.12.1986. ART. 13 Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. ART. 14 Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della L.R. n. 3 del 22.01.1991, modificata dall art. 9 dalla L.R. n. 15 del 15.04.1991, per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel Regolamento di attuazione della L.R. n. 8 del 18.02.1977 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione

delle relative competenze fra gli organici del Corpo Forestale Regionale approvato con D.P.G.R. del 28.12.1978 n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti. Aggiunta degli articoli: ART. 15 La squadra potrà dotarsi di un fondo cassa per piccole spese. Al fondo potranno essere devoluti contributi da privati ed enti. ART. 16 I volontari della squadra di Protezione Civile, entro il 30 ottobre di ogni anno, procederanno alla nomina delle cariche. A cura dell Assessore competente, sarà convocata, entro il termine di cui sopra, l assemblea di tutti i volontari. La nomina delle cariche avverrà a maggioranza dei presenti. La votazione avviene in prima istanza per acclamazione. In caso che in prima istanza non si riuscisse ad eleggere i rappresentanti, si procederà ad una seconda votazione con schede. Risulteranno eletti i volontari e/o candidati della squadra di Protezione Civile che otterranno il maggior numero di voti ART. 17 L Amministrazione Comunale, per le minute esigenze della squadra di Protezione Civile, conseguenti agli interventi programmati dalla Direzione Regionale della Protezione Civile, contribuisce al fondo di cui all art. 15 con l erogazione di un contributo annuo. L importo del contributo è determinato dalla Giunta Municipale contestualmente alla predisposizione del bilancio di Previsione ed alle disponibilità finanziarie del Comune.