Comune di Ottaviano. Città di Pace. Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

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< Comune di Ottaviano Città di Pace Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 5 maggio 2010

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Art.1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n.471, n.472, n.473 e successive modifiche ed integrazioni. Art.2 Irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Responsabile d imposta. Art.3 Colpevolezza dell autore dell infrazione 1. Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa grave deve essere accertato e provato da colui che irroga la sanzione. 2. L esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all autore della violazione l onere di provarne l inesistenza. Art.4 Cause di non punibilità 1. Oltre le fattispecie disciplinate dall art.6, comma 2 del D.Lgs.472/97, la non punibilità è prevista nei casi di forza maggiore e di ignoranza inevitabile della legge tributaria, se si dimostra che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all autorità giudiziaria e addebitabile a terzi. 2. Rientrano nell ambito della forza maggiore anche i casi di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, con la conseguente non punibilità delle violazioni commesse dai contribuenti in relazione ad immobili ubicati nelle zone colpite, quali risultano dai relativi provvedimenti del Sindaco o di altra autorità pubblica. Art.5 Determinazione della sanzione 1. La misura della sanzione deve riferirsi alla gravità del fatto, al comportamento e alle condizioni dell autore; il comportamento da considerare è anche quello successivo alla violazione in relazione al concorso e alla continuazione. 2. L obbligazione di pagamento della sanzione tributaria non si trasmette agli eredi.

Art.6 Concorso di violazioni e continuazione 1. E punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata della metà, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della stessa disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di un quinto. 4. Quando le violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata della metà. 5. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Art.7 Tutela dell affidamento e della buona fede 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione stessa, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d imposta. Art.8 Recidiva 1. La sanzione viene aumentata di un quarto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs.472/97 o in dipendenza di adesione all accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell azione, presentano profili di sostanziale identità.

Art.9 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali 1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull ammontare del tributo, le sanzioni non saranno applicate, salvo le seguenti eccezioni: a. Sanzione applicata in misura minima per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta; b. Sanzione applicata in misura intermedia tra il minimo e il massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o di richieste legittimamente formulate dal Comune; c. Sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui alla lettera b) che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e/o dalla intenzione di ostacolare l attività amministrativa di accertamento; d. Per le infrazioni sopra menzionate si applicherà una sanzione minima di 50,00 e una sanzione massima di Art.10 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali 1. Nei casi di infrazioni incidenti sull ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i seguenti criteri: a. Sanzione del massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; b. Sanzione intermedia tra il minimo e il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; Art.11 Sproporzione tra tributo e sanzione 1. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo. Si ha manifesta sproporzione quando l ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce. Art.12 Sanzioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione pari al 200% del tributo dovuto con un minimo di 2. Per la presentazione di una dichiarazione infedele si applica una sanzione pari al 75% del tributo dovuto.

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione 5. Qualora le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 siano caratterizzate da dolo o colpa grave e/o dalla Art.13 Sanzioni in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani 1. Per l omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200% del tributo dovuto con un minimo di 2. Per la presentazione di una denuncia infedele si applica una sanzione pari al 75% del tributo dovuto. 3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione 5. Qualora le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 siano caratterizzate da dolo o colpa grave e/o dalla Art.14 Sanzioni in materia di Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione pari al 200% del tributo dovuto con un minimo di 2. Per la presentazione di una dichiarazione infedele si applica una sanzione pari al 75% del tributo dovuto. 3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione

5. Qualora le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 siano caratterizzate da dolo o colpa grave e/o dalla Art.15 Sanzioni in materia di Imposta comunale sulla pubblicità 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione pari al 200% del tributo dovuto con un minimo di 2. Per la presentazione di una dichiarazione infedele si applica una sanzione pari al 75% del tributo dovuto. 3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione 5. Qualora le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 siano caratterizzate da dolo o colpa grave e/o dalla Art.16 Sanzioni in materia di Diritto per le pubbliche affissioni 1. Per le affissioni abusive si applicano le seguenti sanzioni: a. Per le affissioni abusive entro gli spazi 500,00; b. Per ogni affissione abusiva al di fuori degli spazi 1000,00. Art.17 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2010. 2. E abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.S. n.110 del 18.04.1998. 3. E altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.