COMUNE DI BUGLIO IN MONTE CAP.23010 - PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
INDICE Art. 1 - Oggetto Titolo I - Entrate tributarie comunali Art. 2 - Individuazione Art. 3 - Regolamenti specifici Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe Titolo II - Gestione delle entrate Art. 5 Forme di gestione Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali Art. 7 Modalita di pagamento Art. 8 - Attività di riscontro Art. 9 - Attività di accertamento e sanzionatoria Art. 10 - Autotutela Art. 11 Rappresentanza dell'ente in giudizio. Conciliazione giudiziale Art. 12 Dilazioni di pagamento Art. 13 - Sanzioni e interessi Titolo III - riscossione Art. 14 - Forme di riscossione Art. 15 - Procedure Art. 16 - Abbandono del credito tributario Art. 17 - Compensazione Art. 18 - Norme finali
Art. 1 Oggetto 1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, imparzialità, equità, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità. TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 2 Individuazione 1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi: imposta comunale sulla pubblicità; diritti sulle pubbliche affissioni; IMU; canone occupazione spazi ed aree pubbliche; altri tributi previsti o istituiti con legge. Art. 3 - Regolamenti specifici 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo. Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe 1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. 2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate, presentate e depositate con le modalità ed entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali. 3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote e le tariffe approvate o applicate si intendono prorogate di anno in anno. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 5 Forme di gestione 1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali, possono essere utilizzate dall Ente le modalità di gestione previste dall art. 52 del D.LGS. n. 446/1997 e successive modificazioni. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile di ogni attività attinente alla gestione delle entrate di natura tributaria; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. 2. Il funzionario responsabile di cui al comma precedente è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura: a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributi (organizzazione dell ufficio; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie); b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva; c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno; d) cura il contenzioso tributario; e) dispone i rimborsi; f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione; g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo. Art. 7 - Modalità di pagamento 1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie o da altre norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a. versamento diretto alla tesoreria comunale in contanti o con assegno circolare; b. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di tesoreria; c. giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; d. mediante F24 per i tributi ove è prevista tale modalità di pagamento; e. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il competente Agente della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune. 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al competente Agente della riscossione, si osservano le vigenti disposizioni normative. Art. 8 - Attività di riscontro 1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti,
delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. In questo ambito il Funzionario si ispira al principio di collaborazione con l utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 3. La Giunta comunale, sentito il funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata. Art. 9 - Attività di accertamento e sanzionatoria 1. Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo. 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 10 - Autotutela 1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontra l'illegittimità ed, in particolare, nelle ipotesi di: doppia imposizione, errore di persona, prova di pagamenti regolarmente eseguiti, errore di calcolo nella liquidazione dell imposta e sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolati. 2. Il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità o la non convenienza di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente; - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. Art. 11 - Rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale 1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il Responsabile del Sevizio competente è l'organo di rappresentanza del Comune. 2. Il Responsabile del Servizio competente può addivenire alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. Art. 12 - Dilazioni di pagamento 1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché della disposizione di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, possono essere concesse dal Responsabile del Servizio competente a specifica domanda, e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: durata massima: otto mesi salvo casi sociali specifici;
accertati sulla base di apposita relazione del settore servizi sociali; decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate; applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata; inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. 2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Art. 13 Sanzioni e interessi 1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all art. 6 del presente regolamento. 3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune con apposito regolamento sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali. In caso contrario, trovano applicazione gli interessi di legge. TITOLO III RISCOSSIONE Art. 14 - Forme di riscossione 1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati. 2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. 3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili. 4. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, la riscossione delle entrate tributarie ( sia spontanea che coattiva ) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc. 5. Il Comune si impegna a garantire ai cittadini una informativa adeguata, chiara e trasparente, in grado di agevolare ciascun contribuente nel calcolo e nel pagamento delle imposte di sua competenza. Art. 15 - Procedure
1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento da parte del contribuente. 2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi. Art. 16 - Abbandono del credito tributario 1. Si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia uguale o superiore all'importo di euro 12,00. Art. 17 Compensazione 1. La compensazione: - è ammissibile nell ambito delle entrate tributarie aventi la medesima natura; - è subordinata all emissione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte del responsabile del servizio, nel quale vengono indicate le modalità; - consegue alla presentazione di idonea istanza contenente gli elementi utili al fine della quantificazione del credito e del diritto alla compensazione. Art. 18 Norme finali 1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.