Regolamento. per l Accertamento e la Riscossione. delle Entrate Tributarie. Statuto del Contribuente
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1 Regolamento per l Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie v Statuto del Contribuente Approvato con delibera consiliare nr.48 del e successiva modifica con delibera consiliare nr.16 del Art.1 : Oggetto INDICE : TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI /STATUTO DEL CONTRIBUENTE Art. 2: Statuto del contribuente; Art. 3: Chiarezza delle norme regolamentari; Art. 4: Certezza delle norme; Pagina 1 di 12
2 Art. 5: Pubblicità dei regolamenti comunali; Art. 6: Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari; Art. 7: Avviso bonario; Art. 8: Materie oggetto di interpello; Art. 9: Procedura; Art. 10: Effetti; Art. 11: Competenza; Art. 12: Individuazione; Art. 13: Regolamenti specifici; Art. 14: Determinazione aliquote e tariffe; Art. 15: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. TITOLO II : GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 16: Soggetti responsabili della gestione; Art. 17: Modalità di pagamento; Art. 18: Attività di riscontro; Art. 19: Attività di accertamento, di liquidazione e sanzionatoria; Art. 20: Autotutela; Art. 21: Rappresentanza dell Ente in giudizio di conciliazione giudiziale; Art. 22: Dilazioni di pagamento; Art. 23: Sanzioni. TITOLO III : RISCOSSIONE COATTIVA Art. 24: Forme di riscossione; Art. 25: Procedure; Art. 26: Abbandono del credito; Art. 27: Vigenza; Art. 28: Formalità. Articolo 1 Oggetto 1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI STATUTO DEL CONTRIBUENTE Pagina 2 di 12
3 Articolo 2 Statuto del contribuente Nell ambito dei principi generali, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente: Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari; Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali; Semplificazione e facilitazione degli adempimenti; Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione. Articolo 3 Chiarezza delle norme regolamentari Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente regolamento. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione. Articolo 4 Certezza delle norme Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il Pagina 3 di 12
4 diritto di interpello secondo la disciplina di cui al presente regolamento. Articolo 5 Pubblicità dei regolamenti comunali Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al presente regolamento. Articolo 6 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa. Articolo 7 Avviso bonario Prima di procedere all emissione di atti di liquidazione, accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta d ufficio. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali. Diritto di interpello Art. 50 L. 449/97 e 52 D.Lgs. 446/97 e L. 212/00 Articolo 8 Materie oggetto di interpello I contribuenti possono presentare all amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva. Pagina 4 di 12
5 Articolo 9 Procedura L interpello si propone attraverso l invio di una istanza circostanziata all ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l interpretazione normativa suggerita. La presentazione dell istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 14, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Articolo 10 Effetti La risposta dell Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l amministrazione concordi con l interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente articolo 9. Il mutamento di parere causato dall evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal CENTOVENTESIMO Pagina 5 di 12
6 GIORNO successivo al ricevimento della comunicazione. Articolo 11 Competenza Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l interpello si riferisce. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all articolo 10 del presente regolamento sino all avvenuta ricezione della risposta del contribuente. Articolo 12 Individuazione Le entrate tributarie comunali sono: Imposta comunale sulla Pubblicità 1 Diritti sulle Pubbliche Affissioni; Imposta Comunale sugli Immobili - ICI; Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP. Articolo 13 Regolamenti specifici Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo. Articolo 14 1 se non applicato, a far tempo dall'anno 1999 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446; Articolo 62. Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (74), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e tasso aggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. Pagina 6 di 12
7 Determinazione aliquote e tariffe 1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. 2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. 3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe ed aliquote in vigore. Articolo 15 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE Articolo 16 Soggetti responsabili della gestione 1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche), dell - I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) compete al funzionario responsabile del tributo designato dall organo competente. 2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi art.179 del Decreto Legislativo nr.267 del 18/08/2000, entro i dieci giorni Pagina 7 di 12
8 successivi all'accertamento medesimo. Articolo 17 Modalità di pagamento 1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a) versamento per il tramite del concessionario all uopo nominato; b) versamento nei conti correnti postali e bancari intestati al Comune per specifici tributi; 2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al DPR n. 602 e alla Legge 112/99. Articolo 18 Attività di riscontro 1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 52 del decreto legislativo n Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata. Articolo 19 Pagina 8 di 12
9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria 1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali per specifico al tributo. 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 20 Autotutela 1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità. 2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, esistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato. 3. Oltre ai casi previstisi nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente; b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. Articolo 21 Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale 1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado. Pagina 9 di 12
10 2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs n Articolo 22 Dilazioni di pagamento 1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR n. 602 e alla Legge 112/99, possono essere concesse, a specifica domanda e previa dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un unica soluzione e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: durata massima: dodici mesi; decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata; inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad ,13 (L ), le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea. Articolo 23 2 Pagina 10 di 12
11 Sanzioni L irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo. TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA Articolo 24 Forme di riscossione 1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal DPR n. 602 e dalla Legge 112/99, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi. 2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva può essere effettuata nelle forme stabilite dal R.D n Articolo 25 Procedure 1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente Articolo. 2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi. Articolo 26 Abbandono del credito 1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il Pagina 11 di 12
12 tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di 15,49 (L ) complessivi. 2. Non si procede a liquidazioni o accertamenti per recupero della tassa sanzioni e interessi o al rimborso dell I.C.I.A.P. e dell I.C.I. per importi pari o inferiori a 10,33 (L ). 3. Non si procede al recupero della tassa, sanzioni e interessi relativi alla tassa raccolta rifiuti per importi pari o inferiori a 10,33 (L ). 4. Non si procede al recupero della tassa o al rimborso relativo alla tassa occupazione suolo pubblico, all imposta di pubblicità e alla tassa rifiuti giornaliera per importi inferiori a 2,58 (L ). 5. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile. Articolo 27 Vigenza Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2004 e viene contestualmente abrogato il precedente Regolamento approvato con atto di C.C. nr.20 del 22 marzo Articolo 28 Formalità Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante Raccomandata A.R. ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze. Pagina 12 di 12
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