sommario sistema di copertura per gli infortuni Art. 1 Oggetto dell assicurazione... 3 Art. 2 Esclusioni e delimitazioni... 4

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sommario sistema di copertura per gli infortuni della famiglia Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell assicurazione... 3 Art. 2 Esclusioni e delimitazioni... 4 Chi assicura Art. 3 Persone assicurate... 5 Garanzie principali Art. 4 Morte... 5 Art. 5 Invalidità permanente... 6 Art. 6 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero, per convalescenza e per ingessatura... 8 Art. 7 Capitale differito per i figli minori e il coniuge superstite... 8 Cosa assicura in più Art. 8 Estensione al ciclomotore... 9 Art. 9 Triplicazione dei massimali... 9 Art. 10 Indennità forfettaria... 9 In caso di sinistro Art. 11 Cosa deve fare l Assicurato... 10 Art. 12 Cosa deve fare l Impresa... 10 Art. 13 Criteri di indennizzabilità... 10 Art. 14 Procedimento arbitrale... 11 Norme generali Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 12 Art. 16 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio... 12 Art. 17 Oneri fiscali... 12 Art. 18 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita... 12 Art. 19 Proroga dell assicurazione... 13 Art. 20 Diritto di recesso... 13 Art. 21 Persone non assicurabili... 13 Art. 22 Somme assicurate e loro suddivisione... 13 Art. 23 Rinuncia al diritto di surrogazione... 14 Art. 24 Estensione territoriale... 14 Art. 25 Altre assicurazioni... 14 Art. 26 Modifiche dell assicurazione... 14 Art. 27 Rinvio alle norme di legge... 14 Norme di legge... 16 1 Definizioni... 19

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cosa assicura L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, ivi comprese quelle domestiche. articolo 1 Oggetto dell assicurazione Sono compresi in garanzia anche: 1. l asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l annegamento; 4. le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d insetti o aracnidi; 5. i colpi di sole o di calore; 6. l assideramento o congelamento; 7. la folgorazione; 8. le lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini; 9. gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza; 10. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 11. gli infortuni in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 12. gli infortuni subiti durante la guida o uso di autoveicoli e motocicli consentiti dalla patente fino alla categoria C, nonché di natanti privati da diporto, e purchè tale guida o uso non si connaturino all attività professionale. La garanzia vale a condizione che l Assicurato sia in possesso delle relative abilitazioni previste dalla legge. L assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento, con esclusione dei voli effettuati da aeroclubs o da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri. 3

articolo 2 Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) da ogni attività professionale svolta dall Assicurato; b) dalla guida di: 1. veicoli a motore senza la relativa abilitazione; 2. veicoli a motore per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla C ; 3. natanti a motore per uso non privato; 4. macchine operatrici; c) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); d) da ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; f) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; g) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; h) da guerra e insurrezioni; i) dall uso e/o utilizzo come pilota (o altro membro dell equipaggio) di aeromobili; l) da imprese inusuali e temerarie; m) dalla pratica dei seguenti sport: 1. atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, salto dal trampolino con sci e idrosci, sci, alpinismo, scalata di roccia e accesso a ghiacciai, guidoslitta; 2. paracadutismo; 3. deltaplano, ultraleggeri e parapendio; 4. immersioni con autorespiratore; 5. partecipazioni a competizioni e/o gare e relative prove ed allenamenti, salvo quelli derivanti da gare di bocce, di pesca non subacquea, di golf, di tiro, di scherma, di tennis, di calcio aziendali e interaziendali, corse podistiche, nonché le gare automobilistiche di regolarità pura indette dall ACI. 4

chi assicura Si intendono assicurate le persone che risultino iscritte, al momento del sinistro, nello stato di famiglia del Contraente o, in alternativa, quelle nominativamente indicate in polizza. articolo 3 Persone assicurate garanzie principali Qualora l infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, l Impresa liquida detta somma agli eredi. In caso di scomparsa dell Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo che l Impresa avrà pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo, l Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità permanente eventualmente subita. L indennizzo per Morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell infortunio, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per la Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità permanente. articolo 4 Morte 5

articolo 5 Invalidità permanente Si intende per Invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica. Qualora l infortunio abbia per conseguenza una Invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida a tale titolo, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella seguente, una indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale. percentuale destro sinistro Perdita anatomica o funzionale arto superiore: tutto l arto 70% 60% avambraccio 60% 50% mano 60% 50% pollice 18% 16% indice 14% 12% medio 8% 6% anulare 8% 6% mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% per ciascuna falange di altro dito della mano 1/3 del dito Perdita anatomica o funzionale arto inferiore: tutto l arto o comunque al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi arto superiore: della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 o e 70 o con prono supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% 8% 6

Anchilosi arto inferiore: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica in angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% del nervo sciatico popliteo esterno 15% Postumi di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 o dorsale 10% una vertebra lombare 10% Perdita anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 5% bilaterale 10% Perdita anatomica o funzionante di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Postumi di frattura scomposta di una costa 1% Postumi di frattura del sacro 3% Postumi di frattura del coccige con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% 7

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un senso, di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale (o minorazione), le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale o di riduzione funzionale di più sensi, di più arti, di più organi, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del 100%. Per Invalidità permanenti sopra non specificate, l indennità verrà stabilita con riferimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella, o tenendo conto della diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione. articolo 6 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero, per convalescenza e per ingessatura In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito di infortunio, l Assicurato ha diritto all indennità garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 250 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia superiore a tre giorni, l Impresa corrisponde per la successiva convalescenza l indennità giornaliera pattuita per un numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Qualora l infortunio renda necessaria l applicazione di un ingessatura, l Assicurato ha diritto a percepire la relativa diaria pattuita per tutta la sua durata, aumentata di una settimana, con un massimo di 120 giorni per anno assicurativo. Se l infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell Assicurato, la relativa diaria non sarà cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed assorbirà la diaria post-ospedaliera finchè coesistenti, salvo il diritto dell Assicurato di percepire quella di durata maggiore. articolo 7 Capitale differito per i figli minori e il coniuge superstite Qualora sia stata scelta la combinazione di garanzia B o C in caso di decesso del Contraente-Assicurato o della persona nominativamente indicata in polizza in conseguenza d infortunio indennizzabile, ai figli minori quali beneficiari di polizza, o in difetto al coniuge superstite, verrà corrisposta l ulteriore somma di cui alla TAVOLA PROSPETTICA, suddivisa in tre annualità, per sostenere le spese di prosecuzione degli studi dei figli o per le esigenze del coniuge superstite. 8

cosa assicura in più garanzie comprese senza sovrappremio Ad integrazione di quanto stabilito nell articolo 1, si precisa che sono compresi in garanzia gli infortuni subiti alla guida di ciclomotori. Relativamente a questa specifica estensione di garanzia, non si darà luogo ad alcun indennizzo qualora l infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3%; se la stessa risulterà superiore al 3% l indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente la suddetta percentuale. articolo 8 Estensione al ciclomotore In caso di decesso del Contraente-Assicurato contemporaneo a quello del coniuge non separato e se i figli minori conviventi risultano beneficiari dell assicurazione, l Impresa corrisponderà il triplo del capitale garantito in caso di morte. articolo 9 Triplicazione dei massimali Ove l infortunio si sia verificato mentre l Assicurato si trovava fuori dal comune di sua residenza, l Impresa rimborserà una somma aggiuntiva pari al 2% dell indennizzo, con il minimo indicato in polizza, quale rimborso forfettario per spese non documentabili. articolo 10 Indennità forfettaria 9

in caso di sinistro articolo 11 Cosa deve fare l Assicurato - Presentare denuncia del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all Impresa entro 3 giorni dall infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonchè la descrizione delle modalità di accadimento; - corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l eventuale necessità del ricovero o dell intervento, nonchè fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l Impresa in un intervento tempestivo ed adeguato alle esigenze del singolo caso; - fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, relative a degenze conseguenti all infortunio denunciato, nonchè ai precedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di morte dell Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto. articolo 12 Cosa deve fare l Impresa Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l Impresa liquida le indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 giorni dall accettazione degli aventi diritto. articolo 13 Criteri di indennizzabilità L Impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui all articolo 5 (Invalidità permanente), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 10

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d accordo tra loro, il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell Assicurato o del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell arbitrato saranno pariteticamente suddivise. articolo 14 Procedimento arbitrale 11

norme generali articolo 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. articolo 16 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 o giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purchè eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell obbligazione presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. articolo 17 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. articolo 18 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita Le somme assicurate ed il premio sono ancorati alle variazioni dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall Istituto Centrale di Statistica. L indice iniziale sarà quello di febbraio dell anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo semestre e dell anno precedente per le polizze con decorrenza nel primo semestre. Pertanto, alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all indice iniziale od a quello dell adeguamento precedente, le somme assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione. L aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al contraente l apposita quietanza aggiornata in base al nuovo riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme assicurate e il premio vengano a superare di almeno la metà gli importi inizialmente stabiliti, 12

entrambe le Parti hanno facoltà di rinunciare all adeguamento; in tal caso le somme assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. La presente clausola non è operante se non è espressamente richiamata in polizza. Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente ad ogni scadenza. articolo 19 Proroga dell assicurazione Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. articolo 20 Diritto di recesso Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vascolari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, nonchè da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniaco-depressive, da stati paranoidi, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni soprarichiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall articolo 1989 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. articolo 21 Persone non assicurabili Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i massimali e le diarie o per il numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente, o per il numero delle persone nominativamente indicate in polizza, con esclusione di quelle non assicurabili. Ove il Contraente, al momento della stipula del contratto, abbia espressamente rinunciato alla copertura degli infortuni derivanti dalla guida o dall uso di autoveicoli, motocicli o natanti, le somme indicate in polizza si intendono raddoppiate. articolo 22 Somme assicurate e loro suddivisione 13

articolo 23 Rinuncia al diritto di surrogazione L Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettantele in base all articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. articolo 24 Estensione territoriale L assicurazione vale in tutto il mondo. articolo 25 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell articolo 1910 del Codice Civile. L omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire all Impresa di non corrispondere l indennizzo. articolo 26 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. articolo 27 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge. 14

tavola prospettica (valori espressi in euro) COMBINAZIONI DI GARANZIA A B C D Morte 16.000,00 16.000,00 16.000,00 lire 30.980.320 lire 30.980.320 lire 30.980.320 Invalidità permanente 32.000,00 32.000,00 32.000,00 lire 61.960.640 lire 61.960.640 lire 61.960.640 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero 4.000,00 4.000,00 4.000,00 con il limite di 250 giorni e di 16,00 lire 7.745.080 lire 7.745.080 lire 7.745.080 Euro (lire 30.980) al giorno Indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero 960,00 960,00 960,00 con il limite di 60 giorni e di 16,00 lire 1.858.819 lire 1.858.819 lire 1.858.819 Euro (lire 30.980) al giorno Indennità giornaliera per ingessatura 1.920,00 1.920,00 1.920,00 con il limite di 120 giorni e di 16,00 lire 3.717.638 lire 3.717.638 lire 3.717.638 Euro (lire 30.980) al giorno Capitale differito in caso di morte del Contraente 4.800,00 8.000,00 oppure, in alternativa, in caso di lire 9.294.096 lire 14.490.160 decesso dell Assicurato indicato Premio base 38,40 57,60 60,27 48,00 lire 74.353 lire 111.529 lire 116.699 lire 92.941 15

norme di legge articolo 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. articolo 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. articolo 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. 16

Il Contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. articolo 1898 Aggravamento del rischio Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. Nel caso di sinistro, l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. L assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. articolo 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori L assicurato deve dare avviso del sinistro all assicuratore o all Agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l avviso, se l assicuratore o l Agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. articolo 1913 Avviso all assicuratore in caso di sinistro 17

articolo 1916 Diritto di surrogazione dell assicuratore L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. 18

definizioni Assicurato Assicurazione Beneficiario Contraente Impresa Indennità (indennizzo) Infortunio Infortunio extraprofessionale Invalidità permanente Morte Polizza Premio Ricovero Rischio Sinistro Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Il contratto di assicurazione La persona cui è devoluta la somma prevista per il caso di morte Il soggetto che stipula l assicurazione Il Lloyd Adriatico S.p.A. La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili Quello che si verifica durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale La perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione Il decesso dell Assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva dell infortunio, che avvenga entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta dal Contraente all Impresa La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura La probabilità che si verifichi il sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è pestata l assicurazione 19