CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Documenti analoghi
d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BINETTI

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

CAMERA DEI DEPUTATI GRASSI, MIOTTO, RAMPI. Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE,

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, TOMASSINI e D AMBROSIO LETTIERI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) nella seduta del 9 aprile 2019

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di utilizzo di cellule staminali fetali, da cordone ombelicale e adulte

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata PINI

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

A.C Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZELLER, BRUGGER, NICCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BORGHESE, MERLO, BUENO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARBIERI, DUILIO, ALESSANDRI, LISI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MANDELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Legge n. 130 del 30 Marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI

POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO e GRAMAZIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PINOTTI. Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALATI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GALLINELLA, GAGNARLI, L ABBATE, NESCI, SIBILIA

Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili N d iniziativa del deputato VOLONTÈ

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 2014

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

d iniziativa dei senatori BOLDRINI, ALFIERI, CIRINNÀ, CUCCA, GRIMANI, IORI, PATRIARCA, PITTELLA, D ARIENZO, GIACOBBE, FERRAZZI e VALENTE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4273 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI VIRGILIO, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BOC- CIARDO, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, FUCCI, GIRLANDA, GOTTARDO, MANCUSO, MARINELLO, NA- STRI, PAGANO, ANTONIO PEPE, SAMMARCO, SCALERA, SCAN- DROGLIO, STAGNO D ALCONTRES, TRAVERSA, VELLA Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica Presentata il 7 aprile 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! La medicina è una scienza che richiede precise conoscenze teoriche e pratiche e spesso studenti, medici e specialisti, soprattutto quelli in chirurgia, chiedono di migliorare e di approfondire le proprie conoscenze attraverso corsi di formazione in anatomia umana. Molti di questi medici attualmente sono costretti a recarsi all estero per raggiungere un adeguata formazione professionale seguendo corsi di anatomia estremamente costosi. Per potenziare tale attività anche nel nostro Paese occorre una presa di coscienza circa la necessità di promuovere la donazione del corpo umano post mortem per finalità di studio e di ricerca scientifica. Si tratta di una donazione liberale che avviene secondo precise procedure giuridiche, nel pieno rispetto delle volontà individuali sia dal punto di vista etico che religioso. La presente proposta di legge stabilisce che la donazione, ai fini di studio e di ricerca scientifica, può essere effettuata dai soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, che hanno espresso in vita il consenso, tramite una dichiarazione di volontà da presentare all ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza avente per contenuto la donazione del corpo umano post mortem (comma 1 dell articolo 3), il quale dovrà comunicare al centro di riferimento di cui all articolo 4 della presente

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4273 proposta di legge il contenuto della dichiarazione e dare successiva comunicazione del decesso. All articolo 2 si prevede che il Ministro della salute, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con gli enti locali, con le società scientifiche e con le aziende sanitarie locali (ASL), si fa carico di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge. All articolo 4 si prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti il regolamento di attuazione, recante l individuazione dei siti da utilizzare come centri di riferimento, l istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem e le modalità e i tempi per l utilizzo, per la conservazione e per la restituzione della salma. Al comma 2 lo stesso articolo prevede che le spese per il trasporto del corpo e per la tumulazione sono poste a carico della ASL in cui ha sede il centro di riferimento che l ha presa in consegna.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4273 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Oggetto). 1. La presente legge disciplina la donazione del corpo umano e dei tessuti che lo compongono ai fini di studio e di ricerca scientifica dei soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso informato mediante la dichiarazione di volontà di cui all articolo 3 della presente legge. Nei seguenti casi la donazione può avvenire anche in mancanza della dichiarazione di volontà: a) qualora le salme degenti presso gli istituti di medicina legale alla scadenza del terzo anno dal decesso non siano state reclamate da un familiare; b) qualora si tratti di salme di soggetti minori la cui donazione può essere disposta dai familiari indicati nel libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile. 2. La donazione del corpo umano post mortem non può avere fini di lucro. 3. La donazione del corpo umano post mortem è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e il rispetto del corpo umano e secondo princìpi etici e di solidarietà, nonché secondo i princìpi dettati dall ordinamento giuridico. ART. 2. (Promozione dell informazione). 1. Il Ministro della salute, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4273 collaborazione con gli enti locali, con le società scientifiche e con le aziende sanitarie locali (ASL), promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge. 2. Le regioni e le ASL adottano iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge; b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sulla donazione del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. ART. 3. (Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione). 1. La donazione del corpo umano post mortem avviene mediante un apposita dichiarazione da presentare all ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza avente per contenuto la donazione del corpo umano post mortem. La volontà scritta del donatore non può essere disattesa. 2. È fatto obbligo all ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo umano post mortem di comunicare al centro di riferimento di cui all articolo 4 il contenuto della dichiarazione di volontà e di dare successiva comunicazione dell avvenuto decesso. ART. 4. (Regolamento di attuazione). 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4273 di Trento e di Bolzano, con regolamento adottato con proprio decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) istituisce il Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem e ne disciplina la tenuta e l utilizzo; b) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge, prevedendo che la donazione dei tessuti umani possa essere effettuata in favore delle biobanche a fini di studio e di ricerca scientifica; c) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera b), prevedendo che si possa procedere alla cremazione delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna; d) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge. 2. Gli oneri economici per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l eventuale cremazione sono poste a carico della ASL in cui ha sede il centro di riferimento che l ha presa in consegna. ART. 5. (Copertura finanziaria). 1. Per l attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l anno 2011. 2. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l anno 2011, si provvede me-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4273 diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

1,00 *16PDL0048350* *16PDL0048350*