N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 786 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Zerouala Brini, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Castrignanò, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Scarambone,36; contro Azienda Sanitaria Locale Lecce Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Turco, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, presso Azienda Sanitaria Locale Lecce; nei confronti di Bledar Torozi, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Oberdan N. 70; per l'annullamento - della deliberazione del D.G. ASL LE n. 189 del 6.2.2013, pubblicata dal 7 al 21 febbraio 2013, avente ad oggetto la presa d'atto dei verbali della Commissione di esperti ed approvazione della graduatoria relativa all'avviso di selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 8 incarichi annuali di collaborazione coordinata e continuativa per esperti mediatori interculturali; - di ogni atto precedente, connesso e/o consequenziale; e per l'accertamento dell'ingiusto danno causato al ricorrente dall'illegittima approvazione della predetta deliberazione ed il risarcimento dei danni patiti e patiendi nella misura che sarà determinata. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce Direttore Generale e di Bledar Torozi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. C. Castrignanò per il ricorrente, avv. M. G. Marrocco, in sostituzione dell'avv. M. Turco, per la P.A. e avv. A. Tolomeo per il controinteressato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente ha proposto gravame avverso gli atti della procedura selettiva indetta dalla Asl Lecce per il conferimento di n.8 incarichi annuali di collaborazione coordinata e continuativa per esperti mediatori interculturali. Il ricorso è stato arricchito dalla proposizione di motivi aggiunti. La ricorrente contesta la legittimità dell operato della Commissione giudicatrice, la quale avrebbe violato specifiche prescrizioni contemplate dall avviso di selezione pubblica in argomento.
L amministrazione sanitaria leccese si è costituita ed ha eccepito l inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, per difetto di legittimazione passiva, per violazione del contraddittorio; ha poi chiesto, in subordine, il respingimento del ricorso siccome infondato. Anche il controinteressato evocato in giudizio si è costituito ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.A.; ha poi insistito per il respingimento del ricorso. La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014. Il collegio reputa sussistente, nella fattispecie concreta, il difetto di giurisdizione del G.A. per un duplice motivo. Si osserva, in primo luogo, che la controversia posta al vaglio del Giudicante concerne una procedura selettiva finalizzata al conferimento di 8 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti destinati a ricoprire il ruolo di mediatori interculturali in favore dell azienda sanitaria leccese per la durata di un anno. Difetta, pertanto, nel caso di specie sia la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A, essendo inconfigurabile un vincolo di subordinazione in senso proprio tra il mediatore interculturale e la Asl che ha indetto la procedura selettiva. In secondo luogo, ritiene il Collegio non ravvisabile la piena sussumibilità della impugnata selezione pubblica nella nozione di procedura concorsuale. La giurisdizione del G.A. va circoscritta, del resto, in base a quanto previsto dall art. 63, comma 4 del T.U.L.P.A. di cui al D.lgs.165 del 2001, alle sole controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La tesi del difetto di giurisdizione del G.A. riceve il conforto di un orientamento giurisprudenziale in forza del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
nella controversia avente ad oggetto l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di tipo consulenziale, inidonei a costituire rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, incentrati sulla subordinazione. (T.A.R. Campobasso, 4 dicembre 2013, Tar Molise, I, 28 giugno 2013, n.455). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell art.11 del codice del processo amministrativo.( in applicazione del principio della translatio iudicii). Le spese di giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., per essere la controversia di competenza del G. O. in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell art.11 del c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore Mario Gabriele Perpetuini, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)