Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo 2005, n. 35, Decreto Competitività. D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) Con la nuova riforma viene sostanzialmente modificato l articolo 17 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, relativo alla Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, assegnando alla pubblicazione nel Registro Imprese l efficacia verso i terzi. Il procedimento d iscrizione del provvedimento al Registro Imprese diventa prerequisito ai fini dell attuazione della pubblicità. Effetti dichiarativi della pubblicazione al Registro Imprese In particolare l art. 17 definisce che la sentenza che dichiara il fallimento deve essere notificata al debitore e comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento oltre ad essere annotata presso l ufficio del Registro delle Imprese, ove l imprenditore ha la sede legale. A tal fine, il cancelliere deve trasmettere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, anche per via telematica, l estratto del provvedimento all ufficio del registro delle imprese Gli art. 16 e 18 ci fanno comprendere che in questo caso si tratta di un vero e proprio procedimento di iscrizione, con gli effetti che ne derivano (art. 2193 c.c.). Infatti l art. 16 afferma che la sentenza dichiarativa di fallimento è efficace, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese ai sensi dell articolo 17, secondo comma, e l art. 18 che il termine per l appello decorre, per tutti gli interessati con esclusione del debitore, dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del medesimo articolo. Impatto sul Registro Imprese L attuazione della riforma della L.F. oltre a modificarne l efficacia integra gli adempimenti di cui ne è attualmente prevista l iscrizione. Allargando ai soggetti diversi dai tribunali, quali i curatori fallimentari, i notai e gli imprenditori l onere della trasmissione al Registro Imprese degli eventi e della documentazione richiesta dal provvedimento In particolare i principali eventi annotati al Registro Imprese a seguito della riforma possono essere riassunti nella tabella che segue, dove in caratteri corsivi sono state evidenziate le nuove tipologie di evento ed i modificati provvedimenti iscritti : Tipo di evento Apertura del FALLIMENTO Descrizione provvedimento iscritto nel R.I. Sentenza dichiarativa di fallimento, gli effetti nei confronti dei terzi decorrono dalla data di iscrizione nel R.I. (art 16 3 c) Sentenza di riapertura di fallimento
Relazione del curatore Esercizio provvisorio d impresa Revoca del Fallimento Chiusura del Fallimento Cancellazione dal R.I. CONCORDATO (senza il termine FALLIMENTARE) Sentenza dichiarativa di fallimento a seguito della mancata approvazione del concordato preventivo Sentenza che rigetta l appello alla riapertura del fallimento (art 121 c.2c) Sentenza che accoglie l appello alla riapertura del fallimento (art 121 c.2c) (che quindi viene chiuso nuovamente) Trasmissione per via telematica al R.I. (nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale) del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore più il conto della gestione e le osservazioni del Comitato dei creditori (art 33) Decreto di autorizzazione all esercizio (fino al ) Decreto di continuazione (fino al ) Decreto di cessazione Sentenza di revoca, gli effetti decorrono dalla data di iscrizione nel R.I. (art 18 3 c) Sentenza di chiusura per: mancanza di domande di ammissione al passivo pagamento o estinzione dei crediti riparto finale dell attivo per l impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori, i crediti prededucibili e le spese di procedura (art. 118 LF., c. 1, nr. 4) Sentenza che accoglie l appello alla riapertura del fallimento (art 121 c.2c) Il curatore ha l onere di chiedere la cancellazione dell impresa (art 118) Decreto di omologazione Decreto che risolve il concordato e riapre il fallimento Art. 137 Decreto che annulla il concordato e riapre il fallimento Art. 138 Decreto che rigetta il reclamo e conferma il concordato (art 131 c.6) Decreto che accoglie il reclamo e revoca il concordato (art 131 c.6) Chiusura del fallimento per la definitività del decreto di omologazione del concordato (art 130, c2) Esecuzione del concordato fallimentare CONCORDATO PREVENTIVO Decreto di ammissione alla procedura Art. 166 Decreto di omologazione del concordato Art. 180 Decreto che risolve il concordato e dichiara il fallimento Art. 186 Decreto che annulla il concordato e dichiara il fallimento Art. 186 Provvedimento di esecuzione del concordato Art. 185 Procedura chiusa per sopravvenuta dichiarazione di fallimento (art. 173 e 179) Accolto appello al decreto di omologazione e conseguentemente risolto il concordato Art. 183 Respinto appello al decreto di omologazione del concordato Art. 183 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Deposito di accordi al R.I. a carico del debitore, l iscrizione ha effetti dichiarativi, decorrono 30 giorni per i creditori e altri interessati per l opposizione Decreto di omologazione degli accordi
Accolto appello al decreto di omologazione e conseguentemente risolti gli accordi Respinto appello al decreto di omologazione degli accordi ESDEBITAZIONE (non espressamente prevista) Decreto di esdebitazione del fallito Art. 142-143 Decreto di conferma, modifica o revoca Art. 143 e art 26 Dati Per ogni evento verrà registrata e pubblicata la data di iscrizione nel R.I., oltre alla data del provvedimento. A partire dall attuazione della riforma la data d iscrizione nel Registro Imprese (data trascrizione) pubblicata avrà il valore di data di decorrenza/effetto dell atto. La data del provvedimento assumerà il significato di data apertura Per ogni comunicazione del tribunale verranno registrate le seguenti informazioni la cui presenza diviene, con la riforma, principalmente obbligatoria: Sede del tribunale Numero provvedimento Data provvedimento Data deposito in cancellerie del tribunale Numero procedimento storico Numero procedimento nell anno Cognome e nome del giudice delegato Il curatore fallimentare verrà iscritto tra le persone con carica dell impresa. Presentazione Domande La relazione del curatore è una novità prevista dalla nuova riforma, che dovrà essere prodotta e trasmessa al Registro Imprese ogni sei mesi. Il documento sarà qui individuato da un codice apposito Per le domande a cura dell impresa e soggetti diversi dai tribunali saranno previsti nella nuova modulistica appositi codici e testi nel riquadro 20 Altri fatti soggetti a deposito, per identificare la tipologia del provvedimento: es. Esercizio provvisorio, Rapporto curatore, Accordi di ristrutturazione, Proposta di concordato. I soggetti interessati utilizzeranno, per la redazione e comunicazione della domanda d iscrizione del provvedimento al Registro Imprese, gli strumenti definiti per compilazione della pratica telematica. La trasmissione telematica Le comunicazioni dal tribunale si prevede debbano essere trasmesse, anche per via telematica al Registro Imprese (art. 17), in attesa della definizione con il Ministero Giustizia della modalità e strumenti tecnici utilizzabili per la trasmissione, si propone l utilizzo della PEC per l inoltro telematico delle notifiche dal tribunale alle Camere di Commercio, con l eventuale utilizzo di firma digitale. Nel frattempo si valuterà la necessità di rivedere la struttura del modello CF in base alle direttive della nuova riforma ed adeguare l applicazione FALCO.
Visura /Certificati Dalla data in vigore della riforma i documenti espongono per l apertura di nuove procedure concorsuali la data di iscrizione dell evento al RI come data effetto atto nel blocco Scioglimenti, Procedure Concorsuali, Cancellazioni. I dati completi saranno sempre nelle trascrizioni. Nel frattempo saranno valutate le opportunità e modalità di estensione dei blocchi informativi e/o l implementazione di Elenchi e servizi statistici aggiuntivi. L avvio della riforma e la Gestione del transitorio Indicazioni Operative Di seguito alcune indicazioni da adottare nel periodo transitorio, per la redazione e presentazione delle domande, a carico dei soggetti diversi dal Tribunale (notai, imprenditori, curatori fallimentari) e per il trattamento delle stesse Procedura e adempimento FALLIMENTO - Relazione del curatore (art.33) Note E un nuovo adempimento. Prevede la trasmissione per via telematica al R.I. del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore più il conto della gestione e le osservazioni del Comitato dei creditori. Modalità di presentazione al R.I. La compilazione della domanda si effettua tramite Fedra o programmi compatibili. Per le società si utilizza il modello S2. Si indica nel testo del riquadro 20 ( Altri fatti soggetti a deposito ) la presentazione della relazione ed il periodo a cui si riferisce. Per le imprese individuali si utilizza il modello I2 per i soli estremi dell impresa. Si indica nel modello Note la presentazione della relazione ed il periodo a cui si riferisce. Si allega nel modello di riepilogo (RP) il documento con la relazione, nei formati previsti (PDF, TIF, TXT) con firma digitale del curatore. Si utilizza il codice atto A15- Procedure concorsuali e il tipo documento R05 Relazione di Gestione. Contratto d affitto (art. 104 bis c. 3) Il curatore stipula contratto d affitto nelle forme previste dall art. 2556 c.c.. Vi è quindi un adempimento per il R.I., da effettuare con le modalità già previste per queste fattispecie. Si iscrive al R.I. tramite modello TA da
Vendita del complesso o di rami d azienda (art. 105 c.2 c.6) La vendita è effettuata nelle forme previste dall art. 2556 c.c., la cessione dei crediti relativamente alle aziende cedute ha effetto dall iscrizione del trasferimento nel R.I. L adempimento per il R.I. si effettua con le modalità già previste. Si iscrive al R.I. tramite modello TA da Vendita delle quote (art. 106 c.2) La vendita è effettuata nelle forme previste dall art. 2471 c.c.. L adempimento per il R.I. si effettua con le modalità già previste. Si iscrive al R.I. tramite modello S6 da Cancellazione dell impresa (art. 118) E un nuovo adempimento a carico del curatore, che deve presentare l istanza di cancellazione. Prima della riforma dovevano provvedere gli amministratori. Il curatore comunica anche l eventuale cessazione della procedura estesa ai soci ai sensi dell art. 147. Si iscrive al R.I. tramite modello S3 o I2. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182-bis c. 1 e 3) E un nuovo adempimento a carico dell impresa o del professionista da essa incaricato. E un deposito per cui l iscrizione ha effetti dichiarativi, decorrono 30 giorni per i creditori e altri interessati per l opposizione. I documenti da allegare con l accordo sono: la relazione dell esperto sull attuabilità dell accordo, dichiarazione dell importo complessivo del debito ed elenco dei creditori rappresentanti almeno il 60% di questo e che sottoscrivono l accordo La compilazione della domanda si effettua tramite Fedra o programmi compatibili. Per le società si utilizza il modello S2. Si indica nel testo del quadro 20 ( Altri fatti soggetti a deposito ) la presentazione degli accordi. Per le imprese individuali si utilizza il modello I2 per i soli estremi dell impresa. Si indica nel modello Note la presentazione degli accordi. Si allega nel modello di riepilogo i documenti con il gli accordi, nei formati previsti (PDF, TIF, TXT) con firma digitale. Per ogni allegato, si utilizza il codice atto A15- Procedure concorsuali e il tipo documento 99, indicando nel testo rispettivamente ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, RELAZIONE SULL ATTUABILITA ACCORDO, ELENCO CREDITORI.