Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale

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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale INCONTRO CON I REFERENTI DISTRETTUALI PER L INFORMATICA Roma 26 maggio 2015 Ileana Fedele

Rinvio a relazione scritta incentrata su: I) AMBITO APPLICAZIONE OBBLIGATORIETÀ P.C.T. II) DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI III) COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DI CANCELLERIA Ciascun tema è declinato rispetto alla normativa rilevante, all inquadramento generale ed all impatto applicativo. Pag. 2

Breve excursus storico: Legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. Legge Bassanini 1): Art. 15, comma 2: Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Pag. 3

Breve excursus storico: D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59 abrogato dall' art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Pag. 4

Breve excursus storico: D.P.R. 13/02/2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Art. 3, comma 3: Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. [ ]. D.M. 17/07/2008. Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004. Pag. 5

Breve excursus storico: gerarchia delle fonti normativa primaria generale: legge 15 marzo 1997, n. 59 normativa delegata generale: D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (abrogato da D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) normativa delegata speciale: D.P.R. 13/02/2001, n. 123 normativa sub-delegata tecnica: D.M. 17/07/2008 Pag. 6

Normativa attuale: D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. (v. artt. 71, regole tecniche con D.P.C.M., e 91, abrogazioni) D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (conv. l. n. 24/2010) (v. art. 4, commi 1 e 2) D.M. 21 febbraio 2011 n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (v. art. 34, specifiche tecniche in decreto Resp. S.I.A.) Decreto Responsabile S.I.A. 16 aprile 2014. Specifiche tecniche Pag. 7

Normativa attuale: D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale Art. 1. Definizioni Art. 3 bis. Domicilio digitale del cittadino Art. 6 bis. INIPEC imprese e professionisti Artt. 20-23bis. Documento informatico, copie e duplicati Art. 24. Firma digitale Artt. 41 e ss. Formazione, gestione e conservazione doc. inf. Artt. 45 e ss. Trasmissione informatica dei documenti Art. 71. Regole tecniche (D.P.C.M. 22/02/2013; D.P.C.M. 03/12/2013; D.P.C.M. 13/11/2014) Pag. 8

Normativa attuale: D.L. 29 dicembre 2009, n. 193: art. 4, comma 1: Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. Pag. 9

Normativa attuale: D.M. 21 febbraio 2011 n. 44. art. 34, comma 1: Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. art. 37, commi 1 e 2: Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. Pag. 10

Normativa attuale: Decreto Responsabile S.I.A. 16 aprile 2014. Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell' articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Pag. 11

Modifiche sull impianto normativo - base D.M. 15/10/2012, n. 209 e D.M. 3/04/2013, n. 48. Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, D.L. 18/10/2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. D.L. 24/06/2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. D.L. 12/09/2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Pag. 12

Considerazioni su gerarchia fonti - Norme di livello primario e secondario - Norme delegate e sub-delegate - Norme di ordine generale e speciale Conflitti interpretativi - Abrogazioni espresse o implicite - Ambito di applicazione - Casi di risoluzione con normazione d urgenza - Ambiti irrisolti e rapporto con norme c.p.c. Pag. 13

Lo stato della giurisprudenza Giurisprudenza di legittimità nel solco indirizzo Sez. U, n. 10143/2012: - elaborazione concetto domicilio digitale (Sez. 6-3, n. 5457/2014; Sez. L, n. 13857/2014) - applicazione principio raggiungimento scopo (Sez. L, n. 13857/2014; Sez. 6-1, n. 14337/2014; Sez. 6-3, n. 25215/2014) - responsabilità tenuta pec (Sez. L, n. 15070/2014) - comunicazione e decorrenza termine breve per impugnazione (Sez. 6-3, n. 23526; Sez. 1, n. 25662 ) - necessaria deduzione effettivo pregiudizio da violazione norme processuali (Sez. 3, n. 7119/2015) Pag. 14

Lo stato della giurisprudenza Giurisprudenza di merito: conseguenze violazione regime previsto per deposito atto (obbligatoriamente telematico individuazione atti endoprocedimentali- ovvero telematico in assenza di autorizzazione ex art. 35 d.m. n. 44 del 2011): - tesi libertà forme (art. 121 c.p.c.) e raggiungimento scopo (art. 156 c.p.c.) - violazione norme p.c.t. = nullità/inammissibilità questione analoga: violazione regole/specifiche tecniche rimessione in termini per malfunzionamenti notificazioni e comunicazioni (verifica esito e indirizzi pec) Pag. 15