settembre 2011 FINANZE E ECONOMIA

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6530 21 settembre 2011 FINANZE E ECONOMIA Approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per l esercizio 2010 dell'azienda Elettrica Ticinese e Modifica degli articoli 5 e 18 della Legge istituente l Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio vi sottoponiamo il rapporto annuale 2010 dell Azienda Elettrica Ticinese (AET) e un progetto di modifica degli articoli 5 e 18 della legge istituente l AET (LAET). Il rapporto annuale 2010 contiene il rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione, il conto economico per l'esercizio 2010 e il bilancio al 31 dicembre 2010, che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAET, soggiacciono annualmente alla ratifica del Gran Consiglio. Come di consueto con l allegato decreto legislativo il Gran Consiglio approva pure la proposta di ripartizione dell utile d esercizio e dà scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all Ufficio di revisione. Gli atti contengono infine anche il conto annuale consolidato di gruppo allestito in relazione alla chiusura del 31 dicembre 2010. Contestualmente alla presentazione del rapporto annuale 2010, vi sottoponiamo un progetto di modifica degli articoli 5 e 18 LAET. La modifica dell articolo 18 LAET raccoglie la suggestione espressa dall Ufficio di revisione in occasione del suo rapporto sui conti 2009, che con il passaggio alle nuove normative contabili Swiss GAAP FER proponeva un adeguamento formale della norma di legge concernente le modalità di presentazione del conto annuale di AET. La necessità di procedere alla modifica dell articolo 18 LAET dà l occasione di precisare, nell articolo 5 LAET, le competenze del Gran Consiglio in merito alla destinazione dell utile e allo scarico degli organi dell Azienda. 1. CONTO ANNUALE 2010 SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI L esercizio 2010 è stato caratterizzato, dal punto di vista contabile, dall adozione dei principi Swiss GAAP FER: l Ufficio di revisione, negli anni precedenti aveva invitato l azienda ad applicare queste regole in modo da assecondare i principi del true and fair view, il cosiddetto valore equo, che permettono di presentare con maggiore fedeltà la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. L adozione di questi principi contabili volti 1

ad una miglior trasparenza erano stati auspicati anche dalla Commissione speciale sull energia e dal Dipartimento competente. La presentazione dei conti secondo i principi Swiss GAAP FER ha comportato la conversione delle voci del conto annuale, ciò che rende difficile il confronto con i dati finanziari degli anni precedenti il 2009. Per permettere la comparabilità tra il 2010 e l anno precedente, il conto annuale 2009 è stato convertito in applicazione delle Swiss GAAP FER (si veda in proposito il punto 31 dell Allegato ai conti) Sostanzialmente le modifiche più importanti sono da riscontrare nella rivalutazione degli attivi (immobilizzazioni materiali) e nello scioglimento degli accantonamenti con carattere di riserva,ciò che comporta un aumento importante del capitale proprio. 2. MODIFICHE LEGISLATIVE 2.1 Art. 18 LAET I principi sulla tenuta della contabilità e sulla destinazione dell utile di AET sono stabilite in primo luogo dagli art. 18 e 19 LAET. Il primo capoverso dell art. 18 LAET impone all azienda di allestire il bilancio conformemente al codice delle obbligazioni (art. 662-670 CO), mentre i successivi capoversi della stessa norma prevedono disposizioni specifiche sulle riserve da costituire. Tra queste vi sono le riserve per compensare le perdite di valore degli impianti a seguito di usura e deterioramento tecnico (art. 18 cpv. 3 LAET) e le riserve destinate a coprire le perdite di anni sfavorevoli (art. 18 cpv. 4 LAET). Al di là di queste regole particolari, il rinvio al codice delle obbligazioni include la possibilità per l azienda di costituire anche di riserve occulte. L art. 669 CO sancisce infatti la possibilità di procedere ad ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti supplementari (art. 669 cpv. 2 CO) così come di costituire ulteriori riserve latenti se giustificate per garantire durevolmente la prosperità dell impresa o la ripartizione di un dividendo per quanto possibile costante (art. 669 cpv. 3 CO). Il passaggio ai nuovi principi contabili delle Swiss GAAP FER impone lo scioglimento delle riserve occulte a favore di riserve aperte e comporta in particolare per AET lo scioglimento degli accantonamenti per la riversione degli impianti e per i rischi di mercato nonché l esclusione di ammortamenti accelerati o straordinari sugli immobilizzi immateriali. Queste modifiche hanno comportato un aumento del capitale proprio da 125 mio a 372 mio. Le riserve precedenti rimangono comunque economicamente necessarie per garantire un adeguato autofinanziamento degli investimenti effettuati e per far fronte ai futuri impegni finanziari dell azienda. Esse dovranno però venir costituite quali riserve di capitale proprio, alimentate tramite la ripartizione dell utile. Visto il cambiamento intervenuto nel metodo di presentazione dei conti appare necessario procedere ad una revisione dell art. 18 LAET, ancorandovi espressamente l obbligo di presentare il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER (nuovo cpv. 1), riformulando la regola per la costituzione di riserve (nuovo cpv. 2 ) ed infine, coerentemente con il principio di trasparenza su cui si basa il nuovo sistema contabile, stabilendo il dovere per il Consiglio di amministrazione di riferire annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve (nuovo cpv. 3). 2.2 Art. 5 LAET La necessità di procedere alla modifica dell art. 18 LAET offre l occasione per un adeguamento formale di un ulteriore disposizione della legge istitutiva dell Azienda. 2

In effetti, come già rilevato nel messaggio governativo n. 6416 concernente i conti per l esercizio 2009 di AET, il Gran Consiglio mediante il relativo decreto legislativo si esprime annualmente sul rapporto di gestione e sui conti, come previsto dall art. 5 cpv. 2 LAET, ma secondo consolidata prassi si determina anche sulla devoluzione dell utile e decide se ed in che misura dare scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all Ufficio di revisione. Questa prassi è chiaramente mutuata dal diritto delle società anonime. Secondo l art. 698 cpv. 2 CO all assemblea generale spettano infatti tra l altro i compiti di approvare il conto annuale (n. 4), di deliberare sull impiego dell utile (n. 4) e di dare discarico agli amministratori (n. 5). Come pure già rilevato nel messaggio dello scorso anno, le conseguenze giuridiche per gli organi di AET della decisione sul discarico non sono invero del tutto chiare, considerato che le norme del codice delle obbligazioni sulla responsabilità degli organi (art. 752 segg. CO), ed in particolare l art. 758 CO sugli effetti del discarico, non sono di per sé applicabili all Azienda (Guido Corti, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il Consiglio di Stato e i loro organi, in RtiD I-2007 pag. 513 segg., in part. pag. 538 e 542). Ciononostante giova senz altro formalizzare la prassi, indicando esplicitamente all art. 5 cpv. 2 LAET che il Gran Consiglio decide pure la devoluzione dell utile e lo scarico agli organi. In tal modo la norma è tra l altro resa analoga all art. 39 cpv. 3 della Legge sulla Banca dello Stato, del 25 ottobre 1988 (RL 11.2.1.1), la quale, in riferimento a tale istituto, già prevede espressamente che al Gran Consiglio competono l approvazione del bilancio e della destinazione dell utile e lo scarico agli organi della Banca. 3. CONCLUSIONI L esercizio 2010 è stato contrassegnato dal passaggio ai principi contabili delle normative Swiss GAAP FER, come auspicato tra l altro anche dall Ufficio di revisione. Questa diversa impostazione rende necessaria, dal profilo formale, una modifica dell art. 18 LAET relativo alle regole contabili dell Azienda, mentre nel merito ha comportato, in particolare, una consistente rivalutazione del capitale proprio. Il rapporto di revisione allestito ai sensi del codice delle obbligazioni da Ernst & Young SA ed il successivo rapporto dell Ufficio di revisione istituito in virtù dell art. 14 LAET ritengono che la contabilità sia stata tenuta in modo regolare e che il conto annuale presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità con le Swiss GAAP FER. L Ufficio di revisione invita pertanto ad approvare il conto annuale per il 2010, che chiude con un utile d esercizio di CHF 29'904'024, e suggerisce altresì di accettare la proposta di ripartizione dell utile formulata dal Consiglio di amministrazione. Per quanto concerne lo scarico agli organi aziendali i revisori del Gran Consiglio esprimono una riserva, che riguarda le garanzie emesse nel corso dell esercizio 2010 a favore del gruppo CEG S.p.A. Secondo i revisori del Gran Consiglio, queste garanzie comporterebbero un aumento eccessivo dei rischi. La questione concerne dunque lo stesso gruppo societario già oggetto della segnalazione per l esercizio 2009. Lo scorso anno la riserva verteva sulle operazioni condotte in relazione all acquisizione di AET CoGen Srl, società creata a seguito della scorporamento della centrale di cogenerazione di Gavirate (Varese) dalla stessa CEG, allora società a responsabilità limitata. Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento delle finanze e dell economia, ha chiesto a AET di pronunciarsi sulle garanzie emesse nell esercizio 2010 a favore del Gruppo CEG SpA. Le circostanze e le motivazioni che hanno indotto l azienda a rilasciare queste garanzie supplementari sono contenute nella presa di posizione di AET del 19.09.2011, documento 3

che è parte integrante dell incarto del presente Messaggio. Viste le competenze assegnate dalla legge al Gran Consiglio, il quale è anche l autorità di nomina dell Ufficio di revisione, riteniamo per contro di dover lasciare alla Commissione speciale energia la prerogativa di interpellare direttamente tale organo sulle ragioni della propria riserva, in modo da poter poi anche valutare con migliore cognizione di causa la conferma o lo stralcio della stessa nel decreto legislativo. Con queste precisazioni, conformemente alle raccomandazioni della società di revisione esterna e dell Ufficio di revisione nominato dal Gran Consiglio, vi proponiamo di adottare l annesso disegno di decreto legislativo, approvando il rapporto di gestione ed il conto economico per l esercizio 2010, il bilancio al 31 dicembre 2010 e la proposta del Consiglio di amministrazione sulla ripartizione dell utile, nonché dando scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all Ufficio di revisione, con riserva delle operazioni legate alle garanzie fornite al Gruppo CEG S.p.A. Vi invitiamo altresì ad approvare il disegno di legge per la modifica degli art. 5 cpv. 2 e 18 LAET. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: La Presidente, L. Sadis Il Cancelliere, G. Gianella 4

Disegno di DECRETO LEGISLATIVO concernente l approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per l esercizio 2010 dell'azienda Elettrica Ticinese Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6530 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Articolo 1 Sono approvati il rapporto di gestione e il conto economico per l'esercizio 2010 nonché il bilancio al 31 dicembre 2010 dell'aet con un utile d'esercizio di fr. 29'904 (in 1 000.- fr). Articolo 2 È approvata la proposta del Consiglio di amministrazione dell'aet di ripartire l'utile d'esercizio 2010 come segue: (in 1 000.- fr.) utile d esercizio 2010: fr. 29'904 interessi allo Stato sul capitale di dotazione (8%) fr. -3'200 --------------------- fr. 26'704 + utili riportati esercizi precedenti fr. 28 020 --------------------- fr. 54 724./. attribuzione alla riserva generale fr. -40'000./. devoluzione dell utile rimanente allo Stato fr. -12'000 --------------------- Riporto a nuovo esercizio fr. 2 724 Articolo 3 È dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all'ufficio revisione di AET per l'anno 2010, con riserva delle operazioni legate alle garanzie fornite al Gruppo CeG S.p.A Articolo 4 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 5

Disegno di LEGGE istituente l Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6530 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : I. La Legge istituente l Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 2 Il rapporto di gestione, il conto annuale ed il rapporto dei revisori sono sottoposti per approvazione ogni anno al Gran Consiglio, il quale si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell utile e sullo scarico agli organi dell Azienda. Art. 18 Conto annuale 1 Il conto annuale è allestito conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER. 2 Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli. 3 Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 6