REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 01/04/2014

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 01/04/2014

ART. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente regolamento detta le modalita di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all art.106 e art. 110 del Codice Civile. 2. La celebrazione del matrimonio è attivita istituzionale garantita. ART. 2 - FUNZIONI 1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni d Ufficiale dello stato civile o da persone dallo stesso delegate, ai sensi e per gli effetti di cui all art.1 del D.P.R. 3.11.2000, n.396. 2. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o piu consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l elezione a consigliere comunale, previa delega di cui al comma 1 del presente articolo. ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Sala di Rappresentanza del Sindaco presso la sede Comunale Palazzo Mosca. 2. La celebrazione fuori della Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa. ART. 4 ORARIO DI CELEBRAZIONE 1. I matrimoni civili sono celebrati durante la settimana, all interno dell orario di lavoro dell ufficio di Stato Civile, comunque subordinati compatibilmente con le esigenze istituzionali, alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato e della sala. Il sabato fuori dall orario di lavoro dalle ore 11.30 alle ore 13.00, con precedenza, in caso di concomitanza di più richieste, ai residenti.

ART. 5 ALLESTIMENTO DELLA SALA 1. I richiedenti possono a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. 2. La sala dovra quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. 3. Il Comune di Caselle Torinese si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all interno della sala stessa. 4. E altresì consentita, sempre a cura e spese dei richiedenti, l esecuzione durante la cerimonia di musica, canti o altro. ART. 6 TARIFFE 1. A partire dalla data di esecutività della delibera approvativa del presente regolamento è istituita una tariffa per la celebrazione dei matrimoni. Sono esentati dal pagamento gli sposi residenti (almeno uno dei nubendi deve essere residente all atto della pubblicazione) nel Comune di Caselle Torinese, il cui matrimonio venga svolto in orario di lavoro dell ufficio di stato Civile. 2. Le tariffe, articolate in maniera diversa tra i residenti e i non residenti, dovute per la celebrazione dei matrimoni sono specificate nell allegato A del presente regolamento e saranno aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. 3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: a. il costo del personale necessario per l espletamento del servizio; b. il costo delle spese sostenute per la celebrazione del matrimonio (spese gestionali, riscaldamento, pulizia sala).

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. L Ufficio comunale competente all organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l Ufficio di Stato Civile. 2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. 3. La richiesta relativa all uso della sala sara resa contestualmente alla richiesta di pubblicazione del matrimonio dei cittadini residenti, per gli sposi non residenti, la medesima sarà resa almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio unitamente alla presentazione della delega rilasciata dal Comune sede di avvenuta pubblicazione. 4. L Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. 5. Il pagamento della tariffa di cui all art. 5 dovra avvenire obbligatoriamente, almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio mediante: Versamento su conto corrente Postale o Bonifico Bancario esibendo all Ufficio competente debita ricevuta. 6. Nessun rimborso della tariffa di cui all art.5, spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. ART. 8 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione : le norme del Codice Civile, il D.P.R 3.11.2000 n.396, il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, e lo Statuto Comunale. ART. 9 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione approvativa, da tale data si intendono abrogate eventuali disposizioni con esso contrastanti.

ALLEGATO A TARIFFE RESIDENTI (Almeno uno dei nubendi deve essere residente all atto della pubblicazione) In orario d ufficio Fuori orario (Sabato) NON RESIDENTI In orario d ufficio Fuori orario (Sabato) (art.4 comma1) Tariffa non dovuta 100,00 150,00 300,00