LEGGE 22 luglio 1977 n.42 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 agosto 1977). Legge sui consorzi. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 1977. TITOLI I Dei Consorzi Art. 1 I consorzi, previsti e regolati dalla presente Legge, sono costituiti da imprenditori esercenti una medesima attività o attività economiche affini, allo scopo di promuovere sistemi collettivi di acquisto di prodotti destinati al mercato, l'acquisto di materie prime, di semilavorati, di macchine e strumenti di lavoro; di effettuare ricerche di mercato e raccogliere notizie sulla clientela; di curare la presentazione in comune e la vendita dei prodotti; di curare la trattazione e la acquisizione di ordinativi da ripartire fra i consorziati; di realizzare centri di studio e di ricerca; di promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera. I consorzi possono essere costituiti anche da professionisti per svolgere attività professionale in comune. Art. 2 I consorzi fra imprenditori o professionisti sono costituiti con atto pubblico di cui lo statuto è parte integrante. Tale atto deve contenere l'elenco iniziale dei soci con l'indicazione delle quote rispettivamente versate, la composizione numerica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, nonchè la denominazione, l'oggetto sociale, la sede e la durata del consorzio. Il Notaio deve depositare presso il Tribunale Commissariale entro 60 giorni dall'avvenuta stipula l'atto costitutivo in copia autenticata unitamente alla domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 4. Art. 3 La Commissione per i consorzi fra imprenditori o professionisti è composta da:
a) il Deputato all'industria, Artigianato e Commercio che la presiede; b) il Dirigente dell'ufficio Industria, Artigianato e Commercio con funzioni di segretario; c) il Dirigente dell'ufficio del Lavoro; d) due rappresentanti dei consorzi legalmente costituiti; e) tre rappresentanti delle Organizzazioni economiche con voto consultivo. Essa ha i seguenti scopi: 1) concedere i relativi pareri per l'iscrizione al registro dei consorzi; 2) svolgere azioni di coordinamento, di controllo e di sviluppo dei consorzi; 3) gestire i prestiti a tasso agevolato previsti dalla presente Legge. Art. 4 Il consorzio acquista personalità giuridica con la iscrizione al pubblico registro dei consorzi istituito presso il Tribunale Commissariale. L'iscrizione avviene con provvedimento del Tribunale Commissariale, il quale può subordinarla a determinate condizioni o negarla con obbligo di motivazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente. La personalità giuridica perdura, salvo revoca, fino a che sia ultimata la liquidazione del consorzio. Soci ed organi TITOLO II Art. 5 Possono essere soci dei consorzi le persone fisiche titolari di imprese artigianali, commerciali ovvero industriali, munite dell'apposita patente di esercizio e che esercitano una medesima attività economica o attività economiche ritenute affini a giudizio della Commissione per i consorzi. Possono altresì essere soci dei consorzi i professionisti abilitati all'esercizio della professione. Il numero dei soci non può essere inferiore a 5, salvo particolari disposizioni legislative per i singoli settori. Qualora il numero dei soci divenga inferiore al minimo, dovrà essere reintegrato entro sei mesi, pena lo scioglimento dell'ente. Art. 6 Il capitale sociale dei consorzi è costituito dalle quote dei soci.
Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore a L. 3.000.000 ciascuna. L'assemblea stabilirà i valori superiori alla quota minima con possibilità di periodici aggiornamenti. In caso di recesso le quote versate, debitamente aggiornate, vanno rimborsate entro un anno dell'avvenuto recesso. La cessione delle quote e l'ammissione di nuovi soci devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso dal consorzio. Art. 7 Sono organi del consorzio: il Presidente, l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale. Lo statuto dovrà prevedere le attribuzioni di tali organi e contenere norme relative al funzionamento ed alla gestione sociale del consorzio. Lo statuto del consorzio stabilirà se l'ente avrà responsabilità limitata ai conferimenti dei consorziati ovvero se gli stessi siano illimitatamente responsabili. Art. 8 Entro quattro mesi dal compimento dell'anno sociale deve essere indetta l'assemblea per la discussione del bilancio. Questo deve all'uopo essere depositato nella Cancelleria del Tribunale con una relazione dei sindaci, a disposizione di chi voglia prenderne visione, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. Dall'utile della gestione va dedotta la riserva legale nella misura del 20% e può anche essere detratta una riserva facoltativa deliberata dall'assemblea. L'utile così residuo va suddiviso fra i soci in relazione ai singoli apporti. Copia del bilancio deve essere inviata al Tribunale Commissariale, all'ufficio Tributario ed alla Commissione per i consorzi entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione. Prestiti a tasso agevolato TITOLO III Art. 9 La Commissione per i consorzi, sulla base degli stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato, provvederà alla concessione di prestiti ad un tasso agevolato, pari ad un terzo di quello corrente, ai consorzi regolarmente iscritti nel pubblico registro di cui all'art. 4 della presente Legge.
I prestiti, rimborsabili in 5 anni, potranno essere concessi per l'acquisto di attrezzature e macchinari necessari all'espletamento dell'attività del consorzio fino ad un massimo del 70% della somma riconosciuta e comunque fino ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni impresa consorziata. Vigilanza e sanzioni TITOLO IV. Art. 10 La Commissione per i consorzi effettuerà controlli sulla attività dei consorzi avvalendosi dei funzionari degli Uffici statali interessati e degli Organi di Polizia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Salva e riservata l'applicazione, da parte dei competenti organismi dello Stato, delle misure o delle sanzioni previste per gli stessi fatti, la Commissione per i consorzi ovvero il Congresso di Stato possono disporre, con provvedimento motivato, la temporanea o definitiva sospensione dell'attività ogni qualvolta il consorzio violi le Leggi della Repubblica e le disposizioni legittimamente date, ovvero svolga la propria attività in modo da menomare il prestigio della Repubblica o da arrecare pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati. Fine del consorzio TITOLO V Art. 11 Il consorzio ha fine, oltre che per le cause indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, per la mancanza del numero dei soci non ripristinato nei termini della presente Legge, per il maturarsi del termine della sua durata, per la impossibilità di raggiungere lo scopo sociale o per sospensione definitiva dell'attività ai sensi del precedente art. 10. Il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, va ripartito fra i soci elencati nell'apposito registro all'atto dello scioglimento, in base alle quote da essi versate. Espletate le operazioni di liquidazione l'ente viene cancellato dal registro di cui all'art. 4. Art. 12 La personalità giuridica può essere revocata, con conseguente cancellazione dal pubblico registro dei consorzi, dal Tribunale Commissariale: a) quando entro 2 anni dalla data di iscrizione al pubblico registro di cui all'art. 4, il consorzio non abbia iniziato alcuna attività ovvero quando per oltre un biennio non svolga l'attività per cui si è costituito; b) quando il consorzio arbitrariamente eserciti una attività essenzialmente diversa da quella enunciata nell'atto costitutivo o nello statuto. Con la deliberazione di revoca della personalità giuridica viene ordinata anche la liquidazione coattiva del consorzio, se questo entro un mese dalla revoca non deliberi il proprio scioglimento.
Contro il provvedimento di revoca è dato ricorso al Giudice delle Appellazioni entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. Art. 13 La presente Legge entra in vigore immediatamente. I CAPITANI REGGENTI Data dalla Nostra Residenza, addì 1 agosto 1977-1676 d.f.r. Alberto Lonfernini - Antonio Lazzaro Volpinari IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Clara Boscaglia