Ministero della Salute. Mixomatosi Aspetti legislativi e di polizia veterinaria. Verso una revisione della normativa?

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Transcript:

Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Mixomatosi Aspetti legislativi e di polizia veterinaria. Verso una revisione della normativa? Brescia, 9 giugno 2011 Dr.ssa Gaetana Ferri

REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON D.P.R. 8.2.1954, N. 320 ORDINANZA ACIS 15 SETTEMBRE 1955 Norme per la profilassi della Mixomatosi del coniglio (modificata dalla Ordinanza ACIS 1 dicembre 1957) INSERIMENTO DELLA MIXOMATOSI NELL ELENCO DELLE MALATTIE DI CUI ALL ART. 1 DEL RPV

Art. 2 ZONA INFETTA ❶ Apposizione tabelle zona infetta ❷ Sequestro dell allevamento infetto ❸ Divieto di asporto animali / materiale ❹ Abbattimento dei conigli infetti ❺ Distruzione animali morti / abbattuti ❻ Numerazione e blocco delle movimentazioni degli animali apparentemente sani ❼ Ripetute disinfezioni delle conigliere infette

Art. 3 ZONA DI PROTEZIONE ❶ Apposizione tabelle zona di protezione ❷ Divieto di immissione e di asporto di conigli vivi o morti ❸ Obbligo della vigilanza sanitaria periodica ❹ Apposite battute di caccia per la riduzione dei conigli selvatici ❺ Distruzione degli animali infetti, morti o abbattuti Nelle province infette il prefetto ordina che la dichiarazione di provenienza (Mod. 4) sia integrata da attestazione veterinaria

Art. 4 REVOCA Le misure sanitarie previste nei precedenti articoli 2 e 3 sono revocate dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla constatazione dell ultimo caso di malattia. Tuttavia nel caso in cui tutti i conigli domestici dell allevamento infetto vengano abbattuti, le misure di cui all articolo 2 sono revocate dopo 15 giorni e a seguito delle opportune disinfezioni.

Con Direttiva 92/65/CEE recepita nel panorama legislativo nazionale con Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 633,, sono state regolamentate le condizioni specifiche per gli scambi di lagomorfi. Art. 9 Condizioni specifiche per i lagomorfi b) I lagomorfi devono provenire da un azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi. c) Essere accompagnati dal certificato sanitario, ove prescritto.

Terrestrial Animal Health Code (OIE 2010) Articolo 13.1.2 Le Autorità veterinarie dei Paesi importatori dovrebbero richiedere un certificato veterinario internazionale attestante che gli animali: 1) non hanno mostrato segni clinici di mixomatosi al momento del carico 2) sono stati tenuti dalla nascita, o per 6 mesi prima del carico, in un azienda in cui non sono stati notificati ufficialmente casi di mixomatosi durante questo periodo

Terrestrial Animal Health Code (OIE 2010) Articolo 13.1.3 Le Autorità Veterinarie dei Paesi importatori dovrebbero richiedere un certificato veterinario internazionale attestante che le pelli e le pellicce siano state trattate (essiccate e conciate) al fine di assicurare la distruzione del virus della mixomatosi.

QUALCHE DATO UFFICIALE.

Focolai di Mixomatosi trasmessi all O.I.E. 70 60 50 40 30 20 numero di focolai 10 0 2006 2007 2008 2009 2010

Dati relativi ai focolai notificati all O.I.E 1400 1200 1000 800 600 400 animali presenti animali infetti animali morti animali distrutti 200 0 2006 2007 2008 2009 2010

Qualche considerazione 1 L esiguità del numero di focolai comunicati al Ministero della Salute e notificati all OIE dimostrerebbero che se la malattia è presente, e anzi si sarebbe endemizzata, viene scarsamente considerata dall Autorità competente e dal sistema sanitario. Se a questo si aggiunge la ritrosia da parte dell allevatore e degli altri soggetti coinvolti nell effettuare la denuncia di malattia infettiva appare con evidenza un desolante quadro di trascuratezza e di sottostima.

Qualche considerazione 2 Nel caso della mixomatosi, malattia altamente diffusibile che contempla anche la possibilità di contagio tramite artropodi vettori, l attuale impostazione normativa (ormai più di mezzo secolo fa) prevede solo misure restrittive in caso di focolaio. Gli allevatori pertanto non segnalano sistematicamente la presenza della malattia, con la conseguenza di una progressiva perdita di informazioni da parte dell Autorità sanitaria relativa alla diffusione sul territorio nazionale.

Quale soluzione? Pertanto si impone con urgenzauna revisione della normativa vigente accompagnata dalla messa a punto di specifici strumenti utilizzabili sotto il profilo epidemiologico.

L esigenza di una modifica normativa L applicazione delle misure di controllo ed eradicazione attualmente previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria risulta per alcune malattie inadeguata se confrontata con i progressi tecnico-scientifici e zootecnici, ad esempio: nuove metodiche diagnostiche; - nuovi trattamenti farmacologici e vaccinali; -modifica del tipo di allevamento; -diversa attività gestionale degli allevamenti; -sviluppo di profilassi diretta (biosicurezza( biosicurezza); -ecc richiedono un ripensamento!

L aggiornamento della normativa A livello comunitario è in atto la codifica dell Animal healt law che porterà alla redazione di un regolamento trasversale per la Sanità animale. Successivamente a livello nazionale sarà necessario applicare tale complesso normativo (una sorta di pacchetto di sanità animale) rivedendo e aggiornando il Regolamento di Polizia Veterinaria. Al momento è in corso di approvazione una modifica del RPV che consentirà di adottare misure sanitarie che tengano conto delle mutate situazioni epidemiologiche e delle nuove conoscenze scientifiche nel campo della diagnosi, della prevenzione e della terapia.

Proposta di modifica dell art. 1 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Dopo il comma 3 dell art. 1 è aggiunto il seguente: 4. Il Ministro della Salute può disporre, con Decreto non regolamentare, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento ed in particolare dall articolo 10, specifiche misure volte a contenere le malattie di cui al presente articolo, qualora queste hanno assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultano disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali.

Proposta di modifica dell art. 1 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Se tale modifica andrà in porto sarà possibile: -Mantenere la notifica della malattia -Possibilità di superare la rigidità delle misure restrittive -Modulazione delle soluzioni d intervento sulla base dell analisi del rischio -Individuazione di soluzioni di lotta anche non previste dalla precedente normativa. -Riduzione dei tempi

L istituzione dell anagrafe degli allevamenti cunicoli L esperienza acquisita con le altre specie zootecniche dimostra l irrinunciabilità di un simile strumento anche nel campo dell allevamento dei conigli. -Registrazione delle aziende e degli allevamenti in un database centralizzato -Individuazione e registrazione dei riferimenti geografici -Registrazione delle diverse tipologie produttive e delle consistenze -Registrazione delle movimentazioni - Registrazione degli stati sanitari

Il Sistema Informativo Malattie Animali - SIMAN Il Ministero della Salute ha messo a disposizione un apposito Sistema Informativo per la notifica delle Malattie Animali (SIMAN) Tale sistema consentirà da un lato una più agevole segnalazione dei focolai e quindi miglioramento della raccolta dei dati epidemiologici e dall altra una maggiore informazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Ciò potrà tradursi in una rinnovata sensibilità nei confronti di questa malattia sia da parte della produzione che da parte del sistema sanitario.

GRAZIE PER L ATTENZIONE Dr. ssa Gaetana Ferri sanita.animale@sanita.it +39.06.5994.6584