Legislatura 17 ATTO CAMERA



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Transcript:

Camera dei Deputati Legislatura 17 ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/05826 presentata da RUOCCO CARLA il 17/06/2015 nella seduta numero 444 COFIRMATARIO Stato iter : CONCLUSO GRUPPO DATA FIRMA PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015 Assegnato alla commissione : VI COMMISSIONE (FINANZE) Ministero destinatario : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale Delegato a rispondere : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, data delega 17/06/2015 Partecipanti alle fasi dell'iter : NOMINATIVO RINUNCIA ILLUSTRAZIONE GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA evento RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015 RISPOSTA GOVERNO CASERO LUIGI VICE MINISTRO, ECONOMIA E FINANZE 18/06/2015 REPLICA RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2015 Fasi dell'iter e data di svolgimento : DISCUSSIONE IL 18/06/2015 SVOLTO IL 18/06/2015 CONCLUSO IL 18/06/2015 Stampato il 25/06/2015 Pagina 1 di 5

presentato da testo di TESTO ATTO Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05826 RUOCCO Carla Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444 RUOCCO, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PISANO e FICO. Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere premesso che: l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, a decorrere dal 1 o ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24; in particolare, è previsto che: «fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.»; all'interno delle misure previste, emerge la disposizione relativa alle deleghe f24 a zero, tramite le quali i contribuenti estinguono i debiti tributari compensandoli interamente con i crediti tributari da essi vantati. A decorrere dal 1 o ottobre 2014, tali f24 potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate («F24 web» o «F24 online») attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. Il contribuente potrà effettuare le operazioni in commento direttamente, registrandosi alle suddette procedure telematiche, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo», e del servizio «F24 addebito unico»; viene meno, dunque, per le deleghe F24 a zero, la possibilità, in precedenza contemplata, di effettuare l'operazione tramite i comodi servizi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito convenzionati; la registrazione diretta dei contribuenti ai servizi telematici Fisconline ed Entratel, e il loro utilizzo comportano maggiori complessità rispetto all'uso dell home banking ormai ampiamente diffuso tra la cittadinanza per la possibilità di effettuare comodamente in remoto altre operazioni come bonifici, ricariche telefoniche, pagamento di utenze, e altro soprattutto per i contribuenti meno avvezzi all'uso delle moderne tecnologie; Stampato il 25/06/2015 Pagina 2 di 5

il ricorso agli intermediari abilitati, in alternativa all'uso diretto dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, prevede di norma un costo per il contribuente con conseguente aumento dei costi di compliance; l'articolo 8 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come «Statuto del contribuente», prevede espressamente che l'obbligazione tributaria possa essere estinta tramite modalità compensative; sarebbe opportuno consentire un numero maggiore di opzioni per l'effettuazione delle compensazioni con delega f24 avente saldo finale pari a zero, soprattutto per quelle di modesto importo : se non ritenga opportuno assumere iniziative finalizzate a reintrodurre la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell home banking per le compensazioni con delega f24 avente saldo finale pari a zero, o altre modalità semplificate di estinzione dell'obbligazione tributaria. (5-05826) Stampato il 25/06/2015 Pagina 3 di 5

RISPOSTA ATTO Atto Camera Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 giugno 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-05826 Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, dopo aver richiamato le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, chiedono al Ministro dell'economia e delle Finanze di consentire un numero maggiore di opzioni per l'effettuazione delle compensazioni con delega F24 aventi saldo finale pari a zero, soprattutto per quelle di modesto importo, nonché di assumere iniziative finalizzate a reintrodurre la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell home banking per le compensazioni a saldo zero predette, o altre modalità semplificate di estinzione dell'obbligazione tributaria. Al riguardo, sentita l'agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue. Nel modello F24 «a saldo zero» l'ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna «importi a debito pagati») è pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna «importi a credito compensati») e, dunque, il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero. Il modello F24 «a saldo zero» non comporta trasferimento diretto di somme dal contribuente all'amministrazione finanziaria, bensì unicamente la necessità di effettuare le regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni, indicati dal contribuente nel modello stesso. A tal fine, l'agenzia delle Entrate addebita le somme agli enti debitori (ossia gli enti verso i quali i contribuenti vantano i crediti utilizzati in compensazione) e accredita l'importo corrispondente agli enti creditori, a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato i pagamenti. Si rileva che, già in base all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare, direttamente o tramite un intermediario (es. CAF, commercialisti), esclusivamente i servizi telematici Entratel/Fisconline offerti dall'agenzia, per effettuare la compensazione con modello F24 (anche con saldo pari a zero) del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui. Si evidenzia, inoltre, che la predetta disposizione è stata introdotta per consentire all'agenzia di controllare preventivamente che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA avvenga nei limiti dell'importo del credito indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione. Già in questi casi, pertanto, non è possibile avvalersi dei servizi telematici del sistema bancario e postale (es. home banking, remote banking, CBI). Inoltre, i contribuenti, in special modo a seguito dell'avvio del 730 precompilato, già utilizzano Entratel/Fisconline per l'invio delle dichiarazioni fiscali, nonché per l'eventuale fruizione di altri servizi messi a disposizione dall'agenzia (es. consultazione dei propri dati fiscali, catastali e ipotecari, assistenza in merito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali). Stampato il 25/06/2015 Pagina 4 di 5

In tale contesto, il legislatore è intervenuto con l'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha previsto che, dal 1 o ottobre 2014, l'invio dei modelli F24 a saldo zero deve sempre avvenire attraverso i servizi Entratel/Fisconline, anche nei casi diversi da quelli già individuati dal citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, senza la possibilità di avvalersi dei servizi telematici offerti dal sistema bancario e postale. La ratio di tale ultima disposizione risiede nella circostanza che, come sopra descritto, i modelli F24 a saldo zero non comportano trasferimenti di somme dal contribuente all'amministrazione finanziaria, non risultando necessaria l'intermediazione bancaria o postale. Pertanto, trattandosi di un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle entrate, il legislatore dell'epoca ha ritenuto opportuno stabilire che tali operazioni avvengano direttamente attraverso i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia, già utilizzati da imprese e professionisti per trasmettere i modelli F24 e le dichiarazioni fiscali, ovvero per le altre finalità sopra richiamate. Inoltre, dato che sono stati rilevati alcuni casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso modelli F24 «a saldo zero», si ritiene che limitare tali operazioni ai servizi telematici dell'agenzia possa consentire un presidio più efficace nei confronti di tali fenomeni fraudolenti. Infine, si segnala che, in un'ottica di spending review, l'utilizzo dei servizi telematici dell'agenzia per l'acquisizione dei modelli F24 «a saldo zero» consente di ottenere risparmi non trascurabili, in quanto per tali fattispecie non è prevista l'intermediazione di banche e poste e di conseguenza l'agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24. Si può, peraltro, considerare, sul piano generale, che un contribuente che è in grado di utilizzare i servizi telematici offerti dal sistema bancario ha un livello di abilità e conoscenza degli strumenti informatici che gli consente di potersi avvalere direttamente degli strumenti telematici gratuiti offerti dall'amministrazione finanziaria, che hanno sostanzialmente analoghe caratteristiche di utilizzo del servizio (ad es. identificazione mediante username/password e gestione tramite pin dispositivi). Infine, si fa presente che l'eventuale adozione di un intervento normativo in linea con quanto auspicato dagli Onorevoli interroganti volto alla reintroduzione della modalità di pagamento tramite l home banking per le compensazioni con delega F24 avente saldo finale pari a zero, dovrà prevedere l'individuazione di una apposita copertura finanziaria per i maggiori oneri conseguenti. Stampato il 25/06/2015 Pagina 5 di 5