La violenza contro le donne

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La violenza contro le donne

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL 11 MAGGIO 2011 RATIFICATA CON L.N. 77 del 27.06.13 La convenzione del consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: OBIETTIVI 1) Prevenire le forme di violenza contro le donne 2) Proteggere le donne da ogni forma di violenza 3) Punire i colpevoli degli atti di violenza - PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI: - la previsione della copertura finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di protezione ed assistenza - La modifica delle norme del codice penale e delle leggi penali collegate in tema di sanzioni e di misure di protezione - L estensione dell istituto del gratuito patrocinio.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL OBIETTIVI 1) Prevenire le forme di violenza contro le donne 2) Proteggere le donne da ogni forma di violenza 3) Punire i colpevoli degli atti di violenza

LA CONVENZIONE DI LANZAROTE DEL 01 luglio 2010 RATIFICATA DALLA LEGGE N. 172 del 01.10.12 Convenzione del Consiglio d Europa sulla protezione dei bambini contro l abuso sessuale. La ratifica della convenzione ha comportato importanti modifiche anche in ordine alle norme che puniscono i comportamenti di violenza sulle donne: il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di maltrattamenti, riduzione in schiavitù e violenza sessuale. La modifica della fattispecie sul maltrattamento in famiglia: estensione alla convivenza ed aumento della pena, introduzione dell aggravante La modifica dei reati di mutilazioni genitali femminili e sfruttamento della prostituzione minorile e delitti di violenza sessuale a danno dei minori

LA CONVENZIONE DI LANZAROTE il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di maltrattamenti, riduzione in schiavitù e violenza sessuale. La modifica della fattispecie sul maltrattamento in famiglia: estensione alla convivenza ed aumento della pena, introduzione dell aggravante La modifica dei reati di mutilazioni genitali e sfruttamento della prostituzione minorile e delitti di violenza sessuale a danno dei minori

IL FEMMINICIDIO Il Decreto Legge 14.08.2013 n. 93 convertito in Legge n. 119 del 15.10.2013 Il femminicidio è una forma di violenza sistematica sulla donna in nome di un pregiudizio ideologico di matrice patriarcale al fine di perpetuare la subordinazione ed annientare l identità attraverso l assoggettamento fisico e psicologico fino alla schiavitù od alla morte: è la violenza esercitata da un soggetto di sesso maschile in danno di una donna perché donna. Le modifiche più importanti introdotte: Aggravante della violenza assistita 61 n. 11 quinquies c.p. Modifiche alle aggravanti per la violenza sessuale 609 ter n. 5 c.p. Aumento della pena per le minacce art 612 cp Estensione della sfera di applicazione dello stalking (atti persecutori) (invio di sms e posta elettronica) ed estensione del termine di presentazione di querela a sei mesi Arresto in flagranza anche per i maltrattamenti e lo stalking 384 bis cpp allontanamento d urgenza dalla casa familiare eseguito dalla PG con autorizzazione del PM Aumento a 20 giorni del termine per opporsi all archiviazione Ammonimento del questore anche in assenza di querela e possibilità per il questore di chiedere al prefetto il ritiro della patente da uno a tre mesi per l autore delle violenze.

IL FEMMINICIDIO Il femminicidio: violenza sistematica sulla donna in quanto donna fino alla schiavitù od alla morte. MODIFICHE: aggravanti per la violenza sessuale 609 ter n. 5 c.p. Aumento della pena per le minacce art 612 cp Estensione della sfera di applicazione dello stalking Arresto in flagranza anche per i maltrattamenti e lo stalking. Aumento a 20 giorni del termine per opporsi all archiviazione

Video IV S Magistrali CN Anno 2014/2015

ART. 572 CODICE PENALE CHIUNQUE MALTRATTA UNA PERSONA DELLA FAMIGLIA O UN CONVIVENTE E PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI. SE DAL FATTO DERIVA UNA LESIONE GRAVE CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A NOVE ANNI (583 c.p. malattia superiore ai 40 giorni indebolimento di un senso o di un organo) SE DAL FATTO DERIVA UNA LESIONE GRAVISSIMA CON LA RECLUSIONE DA SETTE A QUINDICI ANNI (583 c.p. malattia insanabile, perdita di un senso o di un organo, perdita di un arto sfregio permanente al viso) CONDOTTA: condotta abituale consistente in più atti che determinano sofferenze fisiche o morali con volontà di ledere l integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente sofferenza non possono essere presi in considerazione singoli episodi di lesione. Le condotte che integrano i maltrattamenti sono: percosse, lesioni, ingiurie, minacce,, umiliazioni ed atti di disprezzo ed offesa della dignità (es portare l amante a casa ed imporlo al coniuge) È configurabile anche se la convivenza è venuta meno (ad es per separazione)

ART. 572 CODICE PENALE PENA DA DUE A SEI ANNI DI RECLUSIONE. LESIONE GRAVE DA QUATTRO A NOVE ANNI LESIONE GRAVISSIMA DA SETTE A QUINDICI ANNI CONDOTTA ABITUALE: SOFFERENZA FISICA O PSICHICA

INTERESSE TUTELATO: salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e difesa dell incolumità fisica e psichica dei componenti della famiglia ELEMENTO OGGETTIVO * SERIE DI ATTI LESIVI DELL INTEGRITA FISICA, DELLA LIBERTA O DEL DECORO DELLA VITTIMA: SOPRAFFAZIONE SISTEMATICA Cass. Sez. III 16.05.2007 n.22850 ELEMENTO SOGGETTIVO * INTENZIONE DI AVVILIRE E SOPRAFFARE LA VITTIMA TRAMITE UNA SERIE DI EPISODI DI AGGRESIONE FISICA O MORALE Il dolo è generico, unitario e programmato: volontà di rendere disagevole e penosa l esistenza della vittima tramite più atti vessatori Cass. Sez. VI 28.12.2010 n.45547 e Cass. Sez. VI 22.10.2010 n.41142 e Cass. Sez. VI 07.10.2010 n. 1417, 14.4.2011 n.17049 e 10.01.2012 n. 204.

ART 612 BIS C.P. ATTI PERSECUTORI STALKING Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affettiva o se il fatto è commesso tramite strumenti informatici. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d ufficio se il fatto è commesso ai danni di un minore o di un disabile. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all art. 612 secondo comma (minaccia grave uso di un arma o presenza di più persone o con scritto anonimo )

ART 612 BIS C.P. ATTI PERSECUTORI STALKING PENA DA SEI MESI A CINQUE ANNI CONDOTTE REITERATE DI MINACCIA O MOLESTIA STATO DI ANSIA E PAURA O CAMBIARE ABITUDINI DI VITA QUERELA SEI MESI REMISSIONE SOLO PROCESSUALE IRREVOCABILITA (MINACCIA GRAVE)

AMMONIMENTO DEL QUESTORE La legge n. 38 del 23.04.2009 introduttiva del reato di atti persecutori ha introdotto anche la procedura amministrativa dell AMMONIMENTO da parte del questore: fino a quando la persona non ha proposto querela per l art 612bis, può esporre i fatti all autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta di ammonimento dell autore delle molestie. Il questore assume le informazioni necessarie e se ritiene fondata l istanza ammonisce oralmente il soggetto e gli consegna una copia del verbale. Adotta gli opportuni provvedimenti in tema di armi e munizioni. La pena del 612bis è aumentata se l imputato è già stato ammonito e si procede d ufficio nei confronti del soggetto ammonito. Lo Stalking è un reato abituale di evento: per integrarlo occorrono più comportamenti di minaccia o molestia che ingenerino nella vittima uno stato di ansia o paura o la costringano a cambiare abitudini di vita; Il dolo è generico: volontà di minacciare e molestare con più condotte nella consapevolezza dell idoneità delle stesse a produrre l ansia, il timore o il cambiamento di abitudini.

RAPPORTO TRA REATO DI MALTRATTAMENTI E DI ATTI PERSECUTORI Il reato di maltrattamenti è un reato contro l assistenza familiare: tutela la famiglia dai comportamenti vessatori tenuti da un familiare contro un altro familiare, indipendentemente dalla convivenza Il reato di atti persecutori è reato contro la persona e la libertà morale, può essere commesso da chiunque con atti reiterati di minaccia o molestia e non presuppone l esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. L art 612bis statuisce il principio di sussidiarietà che rende applicabile il reato di maltrattamenti che stabilisce una pena più grave rispetto al reato di atti persecutori.

MALTRATTAMENTI E STALKING PARTE 2 La giur. di merito ha sostenuto che potevano coesistere i due reati: maltrattamenti sino al momento di cessazione della convivenza e atti persecutori dalla cessazione della convivenza: la Cassazione però ritiene siano maltrattamenti a prescindere dalla convivenza e ritiene gli atti persecutori assorbiti nel reato di maltrattamenti. La violenza privata (610 c.p.) concorre con gli atti persecutori mentre resta assorbita nei maltrattamenti (Cass Sez V 14.05.2010 n. 22790)

LA PROVA La vittima deve documentare i maltrattamenti o gli atti persecutori subiti: La querela deve essere molto precisa e dettagliata È opportuno allegare alla querela i DOCUMENTI che attestano le lesioni (certificati medici) o le molestie (messaggi, posta elettronica ecc) ed indicare TESTIMONI che hanno assistito ai fatti. In caso di maltrattamento psicologico occorre documentare la malattia che ne è derivata.

Il toccante discorso di una bambina al padre https://youtu.be/l6j-xwxd0ho

La persona offesa può costituirsi parte civile nel processo penale e quindi richiedere tramite il proprio difensore la condanna dell imputato per il reato contestato ed il risarcimento dei danni subiti. Può essere opportuna la produzione di una consulenza medico legale in caso di lesioni. Spesso la persona offesa decide di non costituirsi parte civile e manifesta l intenzione di rimettere la querela per svariate ragioni, arrivando, in alcuni casi, alla ritrattazione, ostacolando il lavoro dell accusa.

ART 609 BIS C.P. VIOLENZA SESSUALE La legge n. 66 del 1996 ha spostato il reato di violenza sessuale dal titolo dei delitti contro la moralità al titolo dei delitti contro LA PERSONA ha eliminato la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine ed ha inasprito le pene: L art. 609 bis c.p. sancisce: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione DA CINQUE A DIECI ANNI Nei casi di minore gravità la pena può essere ridotta in misura non eccedente i due terzi.»

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 609 TER: LA PENA E DA SEI A DODICI ANNI se il fatto è commesso: nei confronti di una persona che non ha compiuto 14 anni Con l uso di armi o sostanze alcoliche o stupefacenti Su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale All interno o nelle vicinanze di un istituto di istruzione Se il colpevole è il coniuge o persona legata da una relazione affettiva Se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore un pregiudizio grave

609 QUATER ATTI SESSUALI CON MINORENNE Soggiace alla pena del 609bis chiunque compie atti sessuali con persona che non ha compiuto gli anni quattordici O non ha compiuto gli anni sedici se il colpevole è l ascendente, il genitore o il di lui convivente o una persona cui il minore è affidato o abbia una relazione di convivenza Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un tredicenne se la differenza di età non supera i tre anni. ******** QUERELA termine di proposizione sei mesi La querela è IRREVOCABILE Si procede d ufficio se la persona ha meno di 18 anni Se il fatto è commesso da genitore, convivente ecc

MISURE A TUTELA DELLA PERSONA OFFESA 384bis cpp allontanamento d urgenza dalla casa familiare: Gli agenti di polizia hanno la facoltà di disporlo previa autorizzazione del PM. Analoghi provvedimenti possono essere richiesti al giudice delle indagini preliminari: 282 bis cpp allontanamento dalla casa familiare 282 ter cpp divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Gli art. 342bis e ter del codice civile disciplinano l ordine di protezione contro gli abusi familiari da parte del giudice civile.

ART 575 C.P. OMICIDIO LUCA DELFINO La storia https://youtu.be/90npzdw1uy4

Art. 575 cp OMICIDIO Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore AD ANNI VENTUNO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: ERGASTOLO In particolare se l omicidio è commesso in occasione della commissione dei reati di cui agli articoli 572 cp, 609bis 600bis. O 612bis se la vittima è la persona offesa ecc.

577 cp Altre AGGRAVANTI: 1) se il fatto è commesso contro ascendente o discendente 2) Con il mezzo di sostanze venefiche 3) Con premeditazione ERGASTOLO 4) 61 n 1 motivi abietti o futili e n.4 con sevizie e crudeltà La pena è della reclusione da VENTIQUATTRO A TRENTA ANNI se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, padre, madre e figli adottivi o un affine in linea retta.

NORME PROCESSUALI Dal 1989 con l introduzione della procedura accusatoria e del giusto processo (111 Cost.) sono stati introdotti i riti alternativi: 444 cpp prevede l applicazione della pena su richiesta delle parti (per condanne non superiori a cinque anni) ma la norma esclude l applicazione del patteggiamento per le fattispecie di riduzione in schiavitù e violenza sessuale ;

438 CPP GIUDIZIO ABBREVIATO: Il giudizio viene definito allo stato degli atti in camera di consiglio, a seguito della discussione il giudice emette la sentenza ed in caso di condanna, tenuto conto di ogni circostanza diminuisce la pena ; di un terzo alla pena dell ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta (ridotti di un terzo diventano venti anni)

VIZIO TOTALE E PARZIALE DI MENTE: Chi non è imputabile (privo di capacità di intendere e volere) non può essere punito: l art.88 c.p. descrive il vizio totale di mente: infermità che esclude la capacità di intendere e volere: in tale caso la persona non verrà reclusa in carcere ma curata in apposite strutture. L art. 89 c.p. descrive il vizio parziale di mente: infermità che fa diminuire la capacità di intendere e volere ma non la esclude e la pena in presenza di tale vizio viene diminuita

GRATUITO PATROCINIO Il T.U. n. 115/2002 all art. 76 disciplina le condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello stato indicando come limite di reddito annuo 11.528,41 In caso di reati di 572, 609bis, 612bis 600 e segg c.p. prevede che la persona offesa può essere ammessa al patrocinio gratuito anche se supera tale limite di reddito: la valutazione sull ammissione è effettuata dal giudice competente oppure dal consiglio dell ordine degli avvocati. Per reperire la modulistica e gli elenchi dei professionisti che praticano il gratuito patrocinio, si può consultare il sito http://www.ordineavvocaticuneo.it

FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L. N. 11 DEL 2008 Le istruzioni per l accesso e gli avvocati abilitati all accesso sono presenti sul sito del consiglio dell ordine. Per essere abilitati all accesso al fondo gli avvocati hanno seguito un corso e superato l esame finale. Il fondo interviene se la persona non è stata ammessa al patrocinio gratuito o, se è stata ammessa, per le voci non coperte dal gratuito (spese stragiudiziali) Il limite di reddito da non superare è pari al triplo del gratuito (circa 34.534,00).

Video Alex Britti «Perché» https://youtu.be/4cjuf1ps9aa

GRAZIE PER L ATTENZIONE A CURA DI LUISA GIOVANNA ROSSO