COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento) SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATO AI SENSI DELL ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL ART. 47 COMMA 1. LETT. C) BIS D.P.R. 22.12.1986 N. 917. (INTEGRAZIONE) Pratica INCMUCO2016 Prot. n. dd. L anno duemilasedici, il giorno del mese di (..2016) nella sede comunale di Riva del Garda, in piazza Tre Novembre n. 5; In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio di Bilancio, adottata in data..2016 e divenuta esecutiva in data..2016 sub n. Reg.Det. tra: il Comune di Riva del Garda, (di seguito Committente ) con sede legale in Riva del Garda - P.zza III Novembre 5, Codice Fiscale e P.IVA 84001170228 rappresentato dal Vice Segretario Anna Cattoi, nata a Trento il 25.06.1963, domiciliata per la funzione in Riva del Garda, piazza Tre Novembre n. 5, in qualità di responsabile del Settore 2 - Area Servizi alla Comunità ed alla Persona, e la dott.ssa Annalisa Bonetti, nata a Trento, il 27.06.1986, residente a Cavedine (TN) in Via dell'ospedale n. 3 Codice Fiscale BNT NLS 86H67 L378P (di seguito Collaboratrice ); PREMESSO CHE Con deliberazione n. 198 di data 19.12.2013 del Consiglio Comunale di Riva del Garda e deliberazione n. 85 di data 19.12.2013 del Consiglio Comunale di Arco è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Riva del Garda e Arco per la gestione associata del servizio museale denominato MAG - Museo Alto Garda. Ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto quanto segue: SI CONVIENE E SI STIPULA ART. 1 OGGETTO DELL ATTIVITÀ La Collaboratrice assume l'incarico di responsabile della gestione organizzativa dei progetti Arco
luogo segantiniano, valorizzazione beni storico artistici delle raccolte e attività didattica del MAG Museo Alto Garda. Le relative prestazioni professionali si riassumono nei seguenti interventi: ARCO LUOGO SEGANTINIANO : 1. ALLESTIMENTO PERMANENTE: segreteria organizzativa per riapertura Galleria Civica G. Segantini di Arco (TN), confronto con curatrice, prestiti, assicurazioni, trasporti, allestimento, materiali informativi; 2. ATTIVITÀ EDITORIALE: segreteria organizzativa per redazione volume Segantiniana2; Attività didattica 2015/2016 : confronto con segreteria Museo per rifacimento aula didattica, cura allestimento spazi di laboratorio e coordinamento operatori didattici. Le prestazioni professionali della Collaboratrice riguarderanno l'attuazione di quanto descritto nel preventivo di data 24 novembre 2016 (prot. n. 37033 dd. 24.11.2016), prodotto dalla Collaboratrice stessa, che viene qui espressamente richiamato per la definizione del contenuto della sua prestazione contrattuale. ART. 2 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO La Collaboratrice si impegna a svolgere l'incarico personalmente ed in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. L attività di collaborazione professionale potrà essere svolta sia con la presenza presso gli uffici comunali situati presso la sede del Museo di Riva del Garda, presso la Galleria Civica G. Segantini di Arco e/o sul luogo ove siano previsti eventi ed iniziative organizzati dal MAG, sia con contatti e lavoro a distanza, tramite strumenti informatici. Nell'espletamento della sua attività la collaboratrice opererà in assoluta autonomia, senza vincoli di orari e di presenza, fatta salva la presenza necessaria per salvaguardare il collegamento con le strutture e con i vari soggetti che si rapportano alle stesse. La Collaboratrice è tenuta ad operare sulla base di obiettivi determinati dalla Conferenza dei Sindaci di cui alla convenzione per il MAG e/o direttive formulate dal Responsabile del MAG, mantenendo il segreto sui dati di carattere riservato di cui venga a conoscenza. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla Collaboratrice nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di continuità, né di lavoro subordinato e comporterà da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari, con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, compatibilmente con le attività ed i fini istituzionali del Committente. La Collaboratrice è responsabile della buona conservazione e funzionamento dei beni e strumenti a lei eventualmente affidati, con obbligo di risarcimento dei danni a lei imputabili e, in tale eventualità, con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 4 fino a concorrenza di esso e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.
ART. 3 DURATA DELLA PRESTAZIONE La durata del presente contratto viene fissata in 1 mese a partire dalla sottoscrizione del presente contratto. ART. 4 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI Alla Collaboratrice spetta per tutte le prestazioni di cui all art. 1 un compenso netto complessivo di 4.100,00, più oneri previdenziali e fiscali a nostro carico. Il corrispettivo verrà pagato in una rata entro il 27.01.2017, previa presentazione di nota di pagamento debitamente vistata e collaudata da parte del Responsabile del MAG e previa emissione del successivo atto di liquidazione secondo le procedure previste dall art. 35 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 dd 20.12.2000 e s.m ed int.. Le note presentate ai fini delle liquidazioni del compenso dovranno essere redatte dalla Collaboratrice riportando la dicitura "incarico attribuito con determinazione dd.... n... e contratto sottoscritto in data... Codice percicc... La convenzione decade al momento in cui la Collaboratrice avrà maturato il diritto al pagamento fino al tetto massimo di 4.100,00, non superabile senza formale determina di rinnovo convenzione ed impegno della spesa da parte del Servizio competente. Rimangono a carico del Committente gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto la Collaboratrice non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto né indennità alcuna, essendo già ricompreso nel corrispettivo pattuito dal presente articolo, del quale la Collaboratrice si dichiara completamente soddisfatta. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà commisurato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione. Per quanto riguarda eventuali trasferte al di fuori del territorio in cui ha sede il Committente, si prevede il pagamento della missione ed il rimborso delle spese di viaggio e trasporto regolarmente documentate, purché tali trasferte siano state previamente assentite dal Responsabile del MAG. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel comma 1 è comprensivo di tutto quanto spettante alla Collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. ART. 5 PROPRIETA DEL LAVORO SVOLTO Quanto consegnato rimarrà di piena ed assoluta proprietà del Committente, senza che la Collaboratrice possa sollevare eccezioni di sorta. La Collaboratrice si impegna a mantenere stretto riserbo su quanto svolge per conto del Committente. ART. 6 CLAUSOLA PENALE Qualora la Collaboratrice non svolga i compiti assegnati e/o non corrisponda alle richieste del
Committente nei termini concordati, relativamente all'incarico assegnato, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata dall Amministrazione una penale onnicomprensiva pari ad 25,00 (venticinque), trattenuta sul saldo del compenso pattuito. In ogni caso l ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 2237 c.c., e, per conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, previa comunicazione scritta con almeno 10 giorni di preavviso. Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta ed il mutuo consenso. ART. 8 CONTROVERSIE Tutte le eventuali controversie inerenti l interpretazione ed applicazione della presente convenzione, non definite in via bonaria, sono di competenza del giudice del lavoro a sensi dell art. 409 del c.p.c., previo eventuale tentativo facoltativo di conciliazione previsto dagli art. 410, 411 e 412 del c.p.c.. ART. 9 TRATTAMENTO DATI Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 la Collaboratrice dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. ART. 10 ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 La Collaboratrice dichiara, ai fini della sicurezza aziendale prevista dal D. Lgs. 81/2008, di conoscere la disposizione logistica del luogo di lavoro e di aver preso visione del relativo piano di evacuazione. ART. 11 NORMA FINALE Le parti concordano che, nel caso in cui parte o tutto il presente contratto risultassero in contrasto con la disciplina applicativa della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (Riforma del lavoro) lo stesso dovrà essere risolto e sostituito da altro strumento contrattuale conforme alla suddetta disciplina, fatti salvi tutti gli effetti economici e giuridici già prodotti in vigenza del presente atto. ART. 12 REGISTRAZIONE
La presente convenzione di incarico è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi art. 10 parte II tariffa allegata DPR 26.04.86 n. 131, con conseguente eventuale spesa posta ad esclusivo carico della Collaboratrice, anche nella eventuale sua anticipazione da parte del Committente. Letto, confermato e sottoscritto LA COLLABORATRICE INCARICATA (Annalisa Bonetti) IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITA E ALLA PERSONA (Anna Cattoi) Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale. Uno di questi verrà consegnato alla Collaboratrice e l altro verrà archiviato nel suo fascicolo personale. Firma per ricevuta di un originale del presente contratto: LA COLLABORATRICE