N. 5405/04 R.G. Notizie di Reato N- 601/09 R.G. Tribunale Sem. N. 4671/12 Del 18/07/2012 irrevocabile il Al P.M. pcresecuz., _ Campione Penale n Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO TERZA PÉNALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. Maria DIOGUARDI sez. 3 A penale, alla pubblica udienza del 18.07.2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura de! dispositivo, la seguente Nei confronti di: SENTENZA S^^H G^^H, nato a il nr. ; elett. dorn, in via, res. in Via - Palermo c/o aw. LIBERO/CONTUMACE Difeso di fid. dall'avv. Giuseppe P1PITONE
I M P U T A T O A. dei reati p. e p. dagli arti. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunquericevuto,allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n - della Banca Agenzia nr. di, dell'importo di,, provento del delitto di flirto in danno di C H M B H denunciato dalla stessa in data 12.07.2003, conoscendone la provenienza delittuosa, alfinedi commettere il reato di falso e di truffa (ex arti. 485,491,482,476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. In Palermo in data anteriore e prossima al 02.12.2003 B. dei reati p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunquericevuto,allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n - del Banco Agenzia nr. di dell'importo di 1.250,00, provento del delitto di furto in danno di C P denunciato dallo stesso in data 20.12.2002, conoscendone la provenienza delittuosa, al fine di commettere il reato di falso e di truffa (ex artt. 485, 491,482, 476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. in Palermo in data anteriore e prossima al 30.03.2004 C. dei reati p. e p. dagli ant. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunquericevuto,allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n - della Banca " " Sede di dell'importo di,, provento del delitto di furto in danno di BBIHB A ^ I H denunciato dalla stessa in data 25.11.2004, conoscendone la provenienza delittuosa, al fine di commettere il reato di falso e di truffa (ex artt. 485, 491, 482, 476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. In San Cipirello (Pa) in data anteriore e prossima al 19.01.2005 D. dei reati p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunquericevuto,allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n -. tratto sul c/c n della Banca di ( ), dell'importo di, provento del delitto di furto in danno di B ^BH BlH denunciato dallo stesso in data 10.09.2003, conoscendone la provenienza delittuosa, al fine di commettere il reato di falso e di truffa (ex artt. 485, 491, 482, 476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. In Palermo in data anteriore e prossima al 30.07.2003
E. dei reati p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n -' della Banca Sportello presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, dell'impòrto di, provento del delitto di furto in danno di I^KJ^^^H MlHdenunciato dallo stesso in data 21.07.2004, conoscendone la provenienza delittuosa, al fine di commettere il reato di falso e di truffe (ex artt. 485, 491, 482, 476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. In Palermo in data anteriore e prossima al 10.10.2004 F. dei reati p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per aver acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di trame profitto, l'assegno bancario n - della Banca Agenzia di ( ), dell'importo di,, oggetto materiale di smarrimento da parte di M H H C^H, denunciato dalla stessa, in data 17.01.2004, conoscendone la provenienza delittuosa, al fine di commettere il reato di falso e di truffa (ex artt. 485,491,482,476 e 640 C.P.) mediante negoziazione per i quali non è stata proposta la querela. In Altofonte (Pa) iodata anteriore e prossima al 17.02.2004 Fatti commessi, ex art 81 cpv. C.P., in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Con la recidiva semplice. Con l'intervento del P.M. dott. Cristina Ricco e con l'assistenza del dott. Mario Antonio Di Giovanni, cancelliere. Le parti hanno concluso come segue: Conclusioni del Pubblico Ministero Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed 5000,00 di multa.
Conclusioni della difesa La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
1 MOTIVAZIONE Con decreto di citazione emesso dal Procuratore della Repubblica presso i l Tribunale di Palermo S^^^H G^^^^M veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Palermo in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti come in epigrafe. Svolgimento dal processo Nel corso del processo si procedeva all'assunzione delle prove. In data 6 febbraio 2009 innanzi al giudice originariamente titolare del procedimento veniva disposto un rinvio trattandosi di "udienza di distribuzione" ed essendo dunque assentì i testi indicati nella lista della Pubblica Accusa; all'udienza dell'8 maggio 2009 veniva aperto i l dibattimento e, ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, dì procedeva all'esame di cinque testi; all' udienza del 3 luglio 2009 l'istruttoria dibattimentale proseguiva con l'esame di T^^^H e L^^^l; in data 16 ottobre 2009 veniva sottoposto ad esame S^^^^^H; dopo due rinvìi motivati dall'assenza dei testi (30 ottobre 2009 e 15 gennaio 2010), mutata nel frattempo la persona fisica del giudicante, all'udienza del 12 febbraio 2010 si procedeva dapprima alla rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale già svolta, poi all'esame di C^^^B S^^^^H; in data 9 aprile 2010 sì procedeva con i l consenso delle parti all'acquisizione di produzione documentale; dopo un rinvio motivato da ragioni di salute legate alla persona dell' imputato (23 aprile 2010)l'istruttoria proseguiva con l'acquisizione di produzione documentale (8 ottobre 2010), Ulteriori rinvìi erano motivati o dall'assenza dei testì della Difesa o dall' adesione del Difensore all' astensione dalle udienze indetta dal1'organismo rappresentativo della categoria o dal trasferimento ad altra sede giudiziaria del secondo giudice titolare del procedimento.
2 All'udienza del 24 novembre 2012 lo scrivente - divenuto titolare del procedimento in virtù di provvedimento di riassegnazione a firma del Presidente di Sezione - ottenuto i l consenso delle parti a dare per avvenuta 1'istruttoria dibattimentale già svolta - dichiarava 1'utilizzabilità degli atti acquisiti e delle trascrizioni relative all' esame dei testi già escussi Dopo due rinvii motivati dall'assenza del teste della Difesa ed uno motivato da contestuale impegno professionale del Difensore, all'udienza odierna, infine, conclusa l'istruzione dibattimentale i l P.M. ed i l Difensore dell' imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni in epigrafe riportate. In fatto e in diritto Ciò posto, ritiene i l decidente che dall' istruttoria dibattimentale effettuata non siano emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente la penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di ricettazione a lui ascritto. Il processo nei confronti dell'odierno prevenuto ha ad oggetto ì seguenti t i t o l i : A) assegno bancario n. - della Banca Monte dei Paschi di Siena dell' importo di euro, 00 provento del delitto di furto in danno di C^^^M B^^^^H e negoziato da B^^BR^^H; B) assegno bancario n. del Banco di Sicilia dell'importo di euro,00 provento del delitto di furto in danno di C^B^^^B PHHH; C) assegno bancario n. della Ras Bank sede di Milano dell'importo di euro,00 provento del delitto di furto in danno di ü^^hia^ D) assegno bancario n. della Banca Monte dei Paschi di Siena dell' importo dì uro, 00 provento del delitto di furto in danno c B^HHH B^^H e posto all'incasso da C^H^HI S^^^HH; E) assegno bancario n. - della Banca Nazionale del Lavoro sportello presso i l Palazzo di Giustizia di Palermo
3 dell'importo di euro,00 provento del delitto di furto in danno di 1M GBB^H VM^m e consegnato dall' odierno prevenuto all'obv; F) assegno bancario n. - della Banca Intesa agenzia di Olbia dell'importo di euro,00 oggetto materiale di smarrimento da parte dì MBBH ClHHl e consegnato dall'odierno prevenuto a SBHHHl ABHHl. Dalla deposizione dei testi oltre che dalla produzione documentale è emerso che i predetti assegni sono accomunati dalla circostanza di essere stati consegnati a differenti prenditori dallo stesso dante causa, l'odierno prevenuto. Sulla base di tali risultanze istruttorie 1'odierno giudicante ritiene tuttavia di non potere addivenire all'affermazione della penale responsabilità dello S in ordine ai reati di ricettazione allo stesso contestati. Come è noto, infatti, i l momento consumativo del delitto di ricettazione si verifica, per costante giurisprudenza, non appena i l colpevole ha conseguito i l possesso materiale della cosa proveniente dal delitto principale, giacché la legge concreta la fattispecie criminosa soltanto nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa stessa che, naturalmente, si esauriscono con i l possesso (cfr. Cass, 4 dicembre 1973 n. 2004), Quanto all'elemento psicologico, è necessaria la prova della consapevolezza, da parte del l'agente, dell' illecita provenienza dei beni ricevuti, che può essere desunta anche da inequivoci elementi indiziari forniti dal comportamento dell' imputato (v., in tal senso, Cass. 4 novembre 1991 n. 10943). Nel caso di specie, quanto all'elemento materiale si è accertato che lo era in possesso degli assegni oggetto del presente procedimento per i l fatto di averli consegnati ai differenti prenditori che l i hanno posti all'incasso. Tuttavia la circostanza che gli assegni in questione riportino tutti la firma di girata dell'odierno prevenuto induce a ritenere che lo stesso non fosse consapevole della illecita provenienza dei t i t o l i.
4 L'odierno giudicante ritiene pertanto di dovere addivenire a sentenza di assoluzione con la formula " perché i l fatto non costituisce reato" non essendo emersa al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell' elemento soggettivo che deve necessariamente supportare la condotta delittuosa ai fini dell'affermazione di una responsabilità penale. In considerazione della complessità del procedimento è stato indicato i l termine di giorni novanta per i l deposito della motivazione. P.Q.M. Visti gli artt. 530, comma secondo, 544 c.p.p.. Assolve S^^H G^^^M dai reati a lui ascritti perché manca la prova certa che i fatti costituiscono reato. Indica in gg. 90 i l termine per i l deposito della motivazione. Palermo, l i 18.07.2012 Il Giudice Onorario Dott.ssa Maria Dioguardi -