Tribunale di Palermo
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- Demetrio Petrucci
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1 (cu \ j Aderente ali Unione Camere Penali Italiane Tribunale di Palermo Sezione 3 A penale Sentenza del n.2830 Massima redazionale _ Ricettazione di beni con marchio contraffatto - Sussistenza delitto presupposto della contraffazione - Necessità Accertamento Contraffazione - Mera indicazione della P.G. - Insufficienza - Accertamento tecnico - Necessità Il mero primo superficiale esame della contraffazione dei marchi da parte della P.G. operante, non corroborata dall'indicazione di elementi in base ai quali ha fondato il proprio convincimento ed in assenza di alcun accertamento tecnico, non può costituire sufficiente prova dell'esistenza del reato presupposto della contraffazione. Gli imputati devono, pertanto, essere assolti dal reato di ricettazione perché il fatto non sussiste. Giudice: Haccovio
2 N. 983/99 R.G. Notizie di Reato N. _J728jW7_R.G. Tribunale Sent.N. 2830/08 Del 12/09/2008 Al ft.m. per esecuz. il Campione Penale n _ Redatta scheda 1 TRIBUNALE DI PAHERMO TERZA PENALE SENTENZA {artt.544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. Salvatore FLACCQVIO Sez. 3* Penale, alla pubblica Udienza idei Ha pronunziato e nubblicato mediante lettura del Dispositivo, la seguente Nei confronti di: SENTENZA 1) H F, nato in ^ia n. ;, elett. dom.to in LIBERO/CONTUMACE Difeso d'ufficio dall'avv. Cristina Marasà, assenta, sost. proc. l'aw. Giuseppe Piazza
3 !' / /, elett. dom. in LIBERO/CONTUMACE Difeso d'ufficio dall'aw. Cristina Marasà assente, sost. processuale l'avv. Giuseppe Piazza IMPUTATI Delitto di cui all'art. 648, 110 c.p. per avere acquistato o comunque ricevuto, in concorso tra loro, al fine di trama: profitto, n.35 berrettini marca Nike, ri.4 berrettini marca Reebok, n.2 berrettini maria Adidas, di provenienza delittuosa perché contraffatti, n.33 ed. musicali, n.j5 ed per play station abusivamente duplicati o riprodotti, sprovvisti di contrassegno SIAE e, quindi, di provenienza delittuosa. In Sferracavallo - Palermo il 23.0&.99 Con l'intervento del P.M. dott. F.feca Darà (delega n.2349/08) e con l'assistenza del dott. Mario Antonio Di Giovarmi, (cancelliere.
4 Le partì hanno concluso come segue: Conclusioni del Pubblico Ministero Il P.M. chiede che concesse le circostanze attenuanti generiche gli imputati vengono condannati alla pena di anno uno e mesi quattro di reelusione ed euro 300,00 di multa ciascuno. Conclusioni della Difesa Il difensore degli imputati in relazione alla ricettazione dei CD chiede l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ih relazione allaricettazionedei restanti prodotti indicati nel capo d'imputazione chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per entrambi gli imputati.
5 MOTIVAZIONE Con decreto di citazione emesso in data 19,01.07 dal Procuratore della Repubblica presso i l Tribunale di Palermo, R F e S S^^^B venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Palermo in composizione menocratica, Sezione III Penale, per rispondere del reato loro ascritto in concorso, come ira epigrafe. Nel corso del processo, svoltosi nella contumacia degli imputati, si procedeva all'assunzione delle prove: in particolare, all'udiienza del veniva escusso LI teste Z^^M S^H. Infine all'udienza del venii» revocata l'ordinanza animi ss iva delle prove nella parte relativa all'esame degli imputati ; successivamente l'istruzione dittati intenta le veniva dichiarata conclusa e i l P.M. ed i l Difensore dell'imputati for mulavano ed illustravano le rispettive aonclusioni in epigrafe riportate. Ciò posto, ritiene i l decidente che non è emersa prova della responsabilità degli imputati in ordine el reato loro ascritto in concorso. Ed invero, in data , i l Marasciallo 2 S^B, in servizio presso i l Gruppo Pronto Impiego della GDF di Palermo, nel transitare in località Sferramavallo, notò due soggetti che esponevano sul marciapiede compact disk e berrettini per la vendita ad occasionali clienti (vedi deposizione del teste Z^^H S^H, trascrizione dell'udienza del , pagg. 3 e ss. ). Effettuato i l controllo della merce esposta, la P.G. accertò che la merce consisteva in n. 68 ed di genere musicale e per Playstation, abusivamente duplicati e privi del marchio SIAE, nonché in n. 41 berrettini con marchi r i tenuti contraffatti. Gli agenti pertanto identi ficarono i due soggetti negli imputati odierni e sequestrarono la merce esposta per la vendita (vedi verbale di sequestro del , agli atti del fascicolo per i l dibattimento, pagg. 14, 15),
6 I l teste Z ha riferito che in ordine ai marchi dei berrettini egli, al momento dell'intervento, ha presunto che fossero contraffatti, salva la necessità di una conferma in sede di accertamenti successivi. I l teste non ha però ricordato, anche a causa del decorso di un notevole lasso di tempo dal momento dell' intervento, quali caratteristiche dei marchi esaminati inducessero a ritinere gli stessi contraffatti, poiché nella sua relazione era stato annotato soltanto che erano palesemente contraffatti. Al primo superficiale esame della P.G. operante non risulta però essere seguito nessun accertamento tecnico sui suddetti marchi. In primo luogo, ritiene i l decidente che dall'istruttoria dibattimentale effettuata non siano emersi elementi per dichiarare la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato di ricettazione di. ed a loro ascritto. Ed invero, per giurisprudenza ormai unanime della Suprema Corte "la condotta di acquisto dì supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003^ anche se finalizza ta al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione" (Sez. u, Sentenza n del 20/1B/2005). Pertanto, in ossequio ai principi di specialità e di applicazione della legge più favorevole al reo in caso di successione di leggi nel tempo, alla fattispecie di acquisto di musicassette e ed, abusivamente duplicati e privi del marchio S.I.A.E., commessa in data , deve applicarsi la disciplina normativa successivamente vigente tra l'agosto del 2000 e l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6B del 2003, che prevedeva in tale circostanza la sola applicazione di una sanzione amministrativa.
7 Gli imputati devono quindi essere assalti dal reato di ricettazione di ed perché i l fatto non è previsto dalla legge come reato. In relazione alla ricettazione dei berrettini, si evidenzia come non sia emersa prova sufficiente della esistenza di un reato presupposto. Ed invero, oltre al primo superficiale esame, compiuto dalla P. G. operante, nessun altro elemento di prova della contraffazione dei marchi è emerso dal dibattimento. Peraltro, lo stesso teste della P.G. non è stato in grado di chiarire in base a quali elementi si fosse fondato i l suo convincimento in ordine alla contraffazione dei marchi dei berrettini. Egli ha infatti chiarito che, dopo i l sequestro, alt r i militari avrebbero dovuto eseguire ulteriori accertamenti di natura tecnica, che però non risultano essere stati effettuati. Gli imputati devono, pertanto, essere assolti dal reato di ricettazione anche in relazione ai berrettini loro sequestrat i, perché i l fatto non sussiste. Deve comunque essere disposta la confisca e distruzione dei Cd tuttora in sequestro; i restanti beni, ove non distrutti, devono essere restituiti agli aventi diritto. P.Q.M. Visti gli articoli 2, 15 c.p., 530, 531,, 544 c.p.p-, 171 sexies ì.n.633 del 1941; ASSOLVE H^^^H F^^H e S^^^H S^M dai reato di ricettazione in relazione ai ed loro sequestrati, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ; ASSOLVE H^^^H F^^H e S^^^l S^^^H dal reatd di ricettazione ascritto in relazione ai restanti beni indicati nel capo d'imputazione, perché i l fatto non sussiste. Dispone la confisca e distruzione dei ed tuttora in sequestro, nonché la restituzione dei restanti beni agli aventi diritto. 3
8 Indica in giorni ottanta i l termine per i l deposito della motivazione. Palermo lì 22 settembre 2008
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