Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

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REGOLAMENTO INTERNO ART. 1 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento: a. l espressione Commissione indica la Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; b. l espressione Presidente indica il Presidente della Commissione; c. l espressione Componente indica i membri della Commissione. d. l espressione Segretario indica il Segretario generale della Commissione. ART. 2 (Presidente) 1. Il Presidente della Commissione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la seconda votazione, è eletto Presidente il Componente che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità in tale votazione, si procede a ballottaggio fra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità nella votazione di ballottaggio è eletto Presidente il più anziano di età. 2. Il Presidente rappresenta la Commissione; convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull attuazione delle delibere della stessa. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. ART. 3 (Convocazione e ordine del giorno) 1. La Commissione si riunisce nella sua sede in Roma. E ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l indicazione di altra sede.

2. La Commissione stabilisce il calendario dei propri lavori. Riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d urgenza, di regola con un preavviso di ventiquattro ore. 3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei Componenti. L ordine del giorno è comunicato ai Componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, l ordine del giorno può essere integrato se nessuno dei presenti si oppone. 4. Ciascun Componente può chiedere la convocazione della Commissione, specificando gli argomenti da inserire all ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell ordine del giorno di una riunione già convocata. Se la richiesta è avanzata da tre Componenti, la Commissione è convocata entro sette giorni o l argomento iscritto all ordine del giorno della prima riunione. ART. 4 (Riunioni della Commissione) 1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di cinque Componenti. Assume le funzioni di Segretario il più giovane d età dei Componenti presenti. 2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente. ART. 5 (Deliberazioni della Commissione) 1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 2. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il Presidente e i Componenti. ART. 6 (Verbali della Commissione) 1. Gli uffici della Commissione coadiuvano il Segretario nella redazione del verbale delle riunioni; dal verbale risultano i nomi dei presenti, l ordine del giorno, con eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché le decisioni adottate.

2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano state adottate all unanimità o a maggioranza. Quando una delibera sia adottata a maggioranza, si dà atto nominativamente dei voti contrari e delle astensioni qualora i dissenzienti lo richiedano. I Componenti che manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale della riunione. La Commissione, presa visione del testo dell opinione dissenziente, lo inserisce nel verbale. I Componenti possono in ogni caso far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura. 3. Il verbale di ciascuna riunione è trasmesso ai Componenti almeno due giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 7 (Relatore) 1. Il Presidente, sentita la Commissione, designa tra i Componenti uno o più responsabili per i settori di intervento. Questi svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per la trattazione di questioni non collegate a specifici settori di intervento, il relatore è nominato dal Presidente. 2. Il relatore, affidando eventualmente agli esperti lo svolgimento di ricerche e approfondimenti, svolge le attività preparatorie o istruttorie, ivi comprese le audizioni che non si svolgono in seduta plenaria. 3. Il relatore, tutte le volte che la Commissione debba adottare una delibera, introduce la discussione e, sulla base dell andamento dell istruttoria, formula e illustra le proprie conclusioni. ART. 8 (Richieste di intervento Convocazioni e interventi d urgenza) 1. Le richieste di intervento indirizzate alla Commissione sono immediatamente trasmesse a cura della segreteria al Presidente, che procede, se necessario, alla convocazione d urgenza, ai sensi dell articolo 3, comma 2. 2. In casi di urgenza e indifferibilità, il Presidente può adottare, sentito il responsabile del settore, i provvedimenti di competenza dell organo che vengono sottoposti alla Commissione per la ratifica nella successiva riunione. 3. Il Presidente può delegare il compimento di tali atti ad un Componente.

ART. 9 (Audizioni) 1. La Commissione definisce il calendario delle audizioni, stabilendo quelle da svolgersi in seduta plenaria. 2. Le audizioni previste in occasione delle procedure di valutazione e di quelle relative alle proposte di regolamentazione sono svolte dal Presidente o dal relatore. Ciascun Componente ha diritto di assistere e di intervenire chiedendo chiarimenti e informazioni. E presente il responsabile del procedimento che, seguendo le direttive del Presidente o del relatore, redige un verbale sintetico dell audizione e acquisisce eventuali osservazioni e documentazioni depositate dalla parti e dalle medesime sottoscritte. ART. 10 (Segretario generale) 1. Il Segretario generale, scelto tra dirigenti con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza dell Autorità, è nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti. La Commissione determina, altresì, la remunerazione annua spettante al Segretario Generale. 2. L incarico di Segretario Generale, di durata non superiore a 6 anni, è rinnovabile. 3. Nelle more della modifica del regolamento di contabilità, al Segretario generale, nella sua qualità di vertice della struttura amministrativa, sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell attività della Commissione che il D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442 attribuisce al Coordinatore generale. Tali funzioni sono espressamente delegabili, in tutto o in parte, ad un dirigente o un funzionario di adeguata professionalità in servizio presso l Autorità, con delibera della Commissione su proposta del Segretario generale. 4. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri Componenti dell Autorità nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività svolte dall Autorità, fornisce supporto consultivo e propulsivo, coordina l assistenza organizzativa alla stessa Autorità. 5. In particolare, secondo le direttive del Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione:

a) svolge un ruolo di coordinamento dei diversi uffici per garantire l attuazione delle direttive generali impartite dalla Commissione nelle proprie funzioni istituzionali; b) assicura il coordinamento dei collaboratori, dei consiglieri e dei consulenti destinati a supporto dell Autorità, il funzionamento delle unità organizzative dipendenti e adotta, con poteri di spesa, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento dei suoi compiti; c) svolge attività di consulenza giuridica al Presidente, in particolare in relazione alle questioni relative alla gestione delle risorse umane e alle relazioni sindacali; d) promuove e coordina il monitoraggio della formazione di norme e provvedimenti nonché degli atti o attività o indirizzi di Parlamento e Governo, organizzazioni sindacali o associazioni di datori di lavoro e consumatori, anche al fine di proporre all Autorità iniziative e priorità; e) sovrintende alla predisposizione della Relazione al Parlamento; f) assicura la preparazione, l organizzazione e, di norma, la verbalizzazione delle riunioni di Autorità; g) assiste il Presidente per la definizione dell ordine del giorno e la convocazione delle riunioni di Autorità; h) assiste il Presidente per la vigilanza sull attuazione di normative, regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni dell Autorità, nonché sull andamento complessivo della Struttura; i) offre il necessario supporto al Presidente per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni con le altre istituzioni e, in particolare, cura i rapporti con l Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso della Commissione; j) formula proposte per eventuali riforme della struttura amministrativa della Commissione; k) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano conferite dall Autorità. ART. 11 (Esperti) 1. Per lo svolgimento delle ricerche e degli approfondimenti di cui all art. 7, necessari per il corretto adempimento dei compiti istituzionali e per la predisposizione della periodica relazione sullo stato del conflitto nei singoli settori, la Commissione, ai sensi dell art. 12, comma, 2, della legge n. 146 del 1990, in considerazione dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno del personale in servizio, si avvale di esperti nell organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. 2. Gli esperti sono selezionati attraverso l esame dei curricula pervenuti.

3. Non saranno presi in considerazione i curricula di coloro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente alla data di selezione, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni di utenti. 4. Gli esperti sono nominati con delibera della Commissione che definisce anche l oggetto dell incarico, la durata e il compenso da corrispondere. 5. Alla sottoscrizione del contratto e agli adempimenti conseguenti provvede il Segretario generale. 6. All elenco degli esperti nominati, all oggetto dell incarico, alla durata e al compenso corrisposto è data pubblicità sul sito internet della Commissione ai sensi della normativa vigente. ART. 12 (Organizzazione degli uffici) 1. La Commissione è organizzata nei seguenti uffici: Alle dirette dipendenze del Presidente a. Segreteria del Presidente b. Comunicazione e Stampa Alle dipendenze del Segretario generale; a. Assistenza diretta all attività istituzionale b. Segreteria generale c. Amministrazione e Contabilità d. Documentazione e Archivio e. Informatica e CED ART. 13 (Responsabile del procedimento) 1. Per ciascun settore di riferimento, la Commissione nomina con propria delibera un responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I compiti del responsabile sono determinati dal Presidente con apposito provvedimento.

ART. 14 (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il controllo di regolarità amministrativo contabile è affidato al collegio dei revisori dei conti i cui componenti sono nominati con delibera della Commissione. 2. L organo di controllo si compone di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra soggetti di comprovata esperienza amministrativocontabile. Ai sensi dell articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze. 3. L organo di controllo: a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell articolo 2403 del codice civile; b) vigila sull osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile; c) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia; d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza; e) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all espletamento dei compiti sopra riportati. 4. L organo di controllo redige, per ogni riunione o attività di verifica, apposito verbale. 5. L organo di controllo resta in carica per tre esercizi, il mandato scade in occasione della riunione della Commissione di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno di mandato. 6. Le spese per il funzionamento dell organo di controllo sono poste a carico del bilancio della Commissione.