a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

Documenti analoghi
Requisiti richiesti dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.161 del 18 marzo 1998

I) Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.395, Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia

CREDITO LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2000, N. 1

DECRETO 30 dicembre 1998, n Decreto 30 dicembre 1998, n. 516 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

REGOLAMENTO PER LE NOMINE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modelli di dichiarazioni sostitutive

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Decreto ministeriale del 15 maggio 2007, n. 79. Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2007, n.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R N. 445

Modelli di dichiarazioni sostitutive

Modelli di dichiarazioni sostitutive

Iscrizione di società nell Albo di cui all art. 16 della Legge n. 108/1996 LA SOCIETÀ

D.M. n.79/2007 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Oggetto: Candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 26/27 APRILE 2013

Il/La sottoscritto/a nato/a a. (prov. di ) il, C. F., residente. a, via/piazza, n., domiciliato/a (1) a, via/piazza, n. ;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI. 1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali


CURRICULUM VITAE. Diplomata all'istituto Tecnico Commerciale Bramante di Pesaro anno scolastico 1985/1986.

DELIBERAZIONE N. 9/1 DEL

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 21/22 OTTOBRE 2011

All Ufficio Italiano dei Cambi Servizio Antiriciclaggio Via delle Quattro Fontane ROMA

AVVISO. IL VICE SEGRETARIO GENERALE dott. Antonello Bonvini. Referente: dott.ssa Mara de Cicco

Relazione degli Amministratori, ai sensi dell articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea degli

Votazioni del 31 marzo - 3 aprile 2014 per l elezione di 18 Delegati, 6 Consiglieri, 1 Sindaco ed 1 Sindaco supplente. Il/La sottoscritto/a..nato/a a.

Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Regolamento per l elezione del Collegio Sindacale

Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(da indicare con una croce una sola candidatura)

***** Recepimento della richiesta formulata dall Azionista Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art del codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 11/12 APRILE 2014

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

FONDOPENSIONEBDR. Roma, 22 giugno Gentile Partecipante,

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29 APRILE 2011 (1 convocazione) - 30 APRILE 2011 (2 convocazione)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 23 APRILE 2010 (1 convocazione) - 24 APRILE 2010 (2 convocazione)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (prov. di ) il, C. F., residente a,

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 20/21 DICEMBRE 2013

titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:

Iscrizione di persone fisiche nell apposita sezione dell Elenco generale ex art. 155, comma 5, decreto legislativo n. 385/

Modulo candidatura (singola o in lista) al Consiglio di Amministrazione (NON proposta dal CdA uscente) Il/La sottoscritto/a nato/a a

Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Oggetto: elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Sanitario Integrativo per il quadriennio

MODULO DI ADESIONE ALL INVESTOR NETWORK

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 115 DEL 12/02/2016

Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto. Cognome. Data di nascita Luogo di nascita.

Banco Desio LISTE NOMINE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

Assemblea degli Azionisti 2016 Shareholders Meeting

Centro Servizi alla Persona MORELLI BUGNA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. Definizioni

Ai Soci Loro indirizzi. AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA pubblicato sul quotidiano La Città del 8 Aprile 2015

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n.9 del 29/06/2016

FiRA SpA - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI

SINTESI COMMENTATA DEL REGOLAMENTO PER L INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA E ONORABILITA (DM 79/2007)

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PARTE IV REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI...18 TITOLO I MERCATI REGOLAMENTATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI PIAZZA SAN CARLO TORINO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 29/30 APRILE 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(indicare l Ente, Comitato, altro) ( specificare l organo: Collegio dei Revisori, altro)

DOMANDA DI ADESIONE A MEDIATORE DI CONCILIUM A.D.R.

Il/La sottoscritto/a nato/a il / / a. (prov. ), residente nello Stato cittadinanza. indirizzo n. Comune di località (prov. ) c.a.p.

DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALL ALBO UNICO DEI PROMOTORI FINANZIARI per coloro che sono stati già iscritti e successivamente cancellati

AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI TENUTO DALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articoli estratti dallo Statuto societario riguardanti gli Organi amministrativi e l esercizio del. Articolo 21 Organo amministrativo

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI: UN OPPORTUNITÀ DA CAVALCARE Le novità normative per le società fiduciarie

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del

COMUNE DI PAVIA. P.G. n /10 Pavia, 12 maggio 2010 Rif. Int. n. 5/10 Reg. Bandi

MODELLO DI DOMANDA PER ENTI PRIVATI

SCADENZA AVVISO: ORE 12,00 del

Mariacarla Giorgetti LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMPOSTI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO

REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE. (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sottoscritto/a. nato/a a.. (.

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

Domanda d'iscrizione a MEDIANDO ASSOCIATI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. residente a via. Codice fiscale Partita IVA (obbligatoria) Posta Elettronica certificata C H I E D E

Nome e Cognome: Data:

PROVINCIA DI IMPERIA


REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE SUPPLEMENTO N. 1 DEL 02/12/2010 AL B.U. N. 48 DEL 02/12/2010

Transcript:

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante(adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 471)(1) Art. 1 (Requisiti di professionalità degli esponenti di società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari) 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito «società di gestione») e delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (di seguito «società di gestione accentrata») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società di gestione o della società di gestione accentrata; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Art. 2(2) (Situazioni impeditive) [1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.] Art. 3 (Requisiti di onorabilità) 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1)e n. 2)non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Art. 4 (Sospensione dalle cariche) 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene dl cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca; salvo i casi previsti dalle lettere c)e d)del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c)e d)del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. Art. 5 (Onorabilità dei partecipanti al capitale di società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari) 1. Chiunque partecipa in una società di gestione o in una società di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1)e n. 2)non rilevano se inferiori a un anno. 2. Il comma 1, si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società di gestione o la società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dal soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società. Art. 6 (Modalità di calcolo della quota di capitale) 1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta. Art. 7 (Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto) 1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità. 2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dalla autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società. Art. 8 (Norma transitoria) 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 non previsti dalla normativa previgente

non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. note: 1. Il provvedimento e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 sono state annullate con sentenza del TAR n. 2907 del 7.4.2000.