Opposizione a decreto ingiuntivo: l orientamento del tribunale di Bologna in materia di mediazione. E l opponente a essere obbligato

Documenti analoghi
GIURISPRUDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA

Tribunale Civile e Penale di Bologna. Seconda Sezione Civile

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3149/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE. tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. contro

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

In composizione monocratica, ai sensi dell art. 50 ter c.p.c. in persona del dr. Giorgio Marzocchi, ha pronunciato la seguente

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

GIURISPRUDENZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. IX CAPITOLO I NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

Repert. n. 1283/2018 del 28/03/2018

IL TRIBUNALE DI VASTO

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio 2016, n Giudice Mariconda

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE. Verbale della causa n. r.g... / 2017

pagina nr. 2 PREMESSO IN FATTO CHE 1. Con decreto ingiuntivo n. 231/12 del 29/06/2012, il Tribunale di Vasto ingiungeva a di pagare, in favore di, la

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

GIURISPRUDENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

T R I B U N A L E D I M A T E R A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Trib. di Firenze, Sez. III Civile, Sentenza, Dott. Alessandro Ghelardini, 13 ottobre 2016.

pagina 1 di 5 intellettuale

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

Tribunale di Pistoia

La rinuncia al decreto ingiuntivo quando ancora non è stata proposta opposizione non necessita di accettazione

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA

COND. DI MILANO VIA...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

INDICE SOMMARIO I. CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

INDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tribunale Ordinario di Siena. Sezione Unica. Sentenza 25 giugno 2012

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6760/2015 tra

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Tribunale di Torino. Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e remissione nei termini

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile ORDINANZA

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Revoca attestazione SOA

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

Transcript:

Opposizione a decreto ingiuntivo: l orientamento del tribunale di Bologna in materia di mediazione. E l opponente a essere obbligato Trib. Bologna, sez. II civ., sentenza 20 gennaio 2015 (est. Paola Matteucci) OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROCEDIMENTO SOTTOPOSTO ALL OBBLIGO DELLA PREVENTIVA MEDIAZIONE PARTE DEL PROCESSO SOGGETTA ALL OBBLIGO PARTE OPPONENTE - SUSSISTE In materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 28 del 2010, in caso di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto: a. è l opponente, e non l opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo; pertanto è l opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d. lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell opponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione. Pertanto, l espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. (Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata) Riproduzione riservata 1

In Dottrina, favorevoli a questa tesi: TEDOLDI, Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo; in Dir. Giust., 2012. MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, Torino, 2014, XXIII ed., III, 502, nota 28. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA in composizione monocratica nella persona della dott. P. M.; Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti; Preso atto della discussione della causa; osserva e statuisce quanto segue A) H. C. s.r.l.unipersonale conseguiva dal giudice unico del Tribunale intestato nei confronti di A. F. s.r.l.il decreto ingiuntivo n. 8102/2013per l importo di euro 25.164,99(a fronte di fatture emesse negli anni 2011-2012 per fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia),oltre interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002e spese di procedura. La notifica del decreto ingiuntivo si perfezionava per il destinatario in data 25 ottobre 2013. A. F. s.r.l.e il suo legale rappresentante S. D. in proprio proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2013,mediante il qualein via preliminare eccepivano l incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ravvisando quella del Tribunale di Velletri, avendo A. F.. sede in Anzio e la S. residenza in Anzio (luogo questo in cui era sorta l obbligazione, era stata effettuata la fornitura e avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento); era comunque invocabile il foro del consumatore coincidente con il luogo in cui A. F.. aveva sede e la S. la propria residenza. Nel merito, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la richiesta eccessiva o comunque non provata. La convenuta H. C. s.r.l. Unipersonale,costituitasi in cancelleria in data 25 giugno 2014: - ravvisava la competenza per territorio del Tribunale di Bologna in considerazione del criterio di collegamento del forum destinatae solutionis, evidenziando altresì che il decreto era stato conseguito nei soli confronti di A. F., non qualificabile quale consumatore; - eccepiva il difetto di interesse ad agire della S. in proprio, in quanto non attinta direttamente dal decreto ingiuntivo opposto; - nel merito contestava ogni assunto avverso chiedendo il rigetto dell opposizione in quanto infondata; in particolare illustrava il regime di salvaguardia e richiamava le comunicazioni mediante le quali A. F.. antecausam aveva chiesto una dilazione di pagamento. In occasione dell udienza ex art. 183 c.p.c. veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnato termine di giorni 15 per la presentazione di istanza di mediazione ex art. 5 co. 2 d. lgs. 28/2010 e successive modificazioni, e fissata udienza di verifica. All udienza del 18 dicembre 2014 fissata per la verifica, essendo emerso che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione delegata e avendo H. C. chiesto che per tale ragione fosse dichiarata l improcedibilità dell opposizione, veniva direttamente fissata l odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Riproduzione riservata 2

B) 1. L eccezione di incompetenza per territorio formulata dall opponente A. F.. s.r.l. è inammissibile o comunque infondata. In primo luogo, è evidente che l opponente A. F.. s.r.l. (unico soggetto attinto dal decreto ingiuntivo opposto e quindi unico soggetto avente interesse a proporre opposizione) non può qualificarsi quale "consumatore", essendo società di capitali. In secondo luogo, vertendosi in una ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), gravavasu A. F.. l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. A. F.. invece non ha ben sviluppato il criterio di collegamento del forumdestinatae solutionis, essendosi limitata ad affermare che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito presso la propria sede aziendale. Tale omissione rende l eccezione inammissibile in quanto incompleta. Resta quindi definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attrice sostanziale, con correlativa competenza del giudice adito (Cass. 15996/2011). In ogni caso la competenza si radicherebbe avanti a questo Tribunale ai sensi degli articoli 1182 co. 3 c.c. e 20 c.p.c. poiché: - il decreto ingiuntivo poggia su fatture relative a forniture di energia elettrica effettuate da H. C.; - il creditore H. C. ha sede in Imola (BO); - quindi esattamente il decreto ingiuntivo è stato richiesto avanti a questo Tribunale, in quanto "l obbligazione che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza". 2. L opposizione va dichiarata improcedibile e va dichiarata l esecutività - ex art. 647 comma 1 c.p.c.- del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni. Nel caso in esame la mediazione delegata è stata attivata in occasione della prima udienza, dopo che questo giudice aveva provveduto ex art. 648 c.p.c. munendo il decreto opposto della clausola di provvisoria esecuzione. Dunque si è operato in ossequio al disposto di cui all articolo 5 co. 4 lettera a) del d. lgs. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale non è ammesso l invio alla mediazione delegata "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"). E poi pacifico che nessuna delle parti ha esperito, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione delegata ai sensi dell articolo 5 comma 2 del d. lgs. citato. In questa sede va valutata la conseguenza di tale omissione, avuto riguardo alla natura del presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ss c.p.c.). Ai sensi dell articolo 5 co. 2 d. lgs. citato, " il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l esperimento del procedimento Riproduzione riservata 3

di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. ". Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi abbia l onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, qualora si abbia a che fare con una mediazione nell ambito di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Questa Sezione in occasione della recente riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 12 novembre 2014 ha preso posizione sul punto, nel senso di ritenere che il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto: a. è l opponente, e non l opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo; pertanto è l opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d. lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell opponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione; ed infatti ogni volta che si verifichi una vicenda processuale che impedisce al procedimento di opposizione di procedere, le conseguenze vengono fatte ricadere dal legislatore sull opponente (si veda anche l articolo 653 c.p.c., in forza del quale -in caso di estinzione del processoil decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva); si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta da questa Sezione, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all ingiungente opposto l onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell ingiunto. Oltre a non voler considerare che una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l obiettivo deflattivo del contenzioso, certamente avuto a mente dal legislatore laddove ha introdotto l istituto della mediazione. Infatti il creditore, che non abbia ottenuto soddisfazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto si è vista dichiarare l improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria), nella Riproduzione riservata 4

maggior parte dei casi non esiterebbe a riproporre in via giudiziale la medesima domanda. Pertanto, l espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto ha acquistato l incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. 4294/2004 e 849/2000) e l opponente non potrà riproporre l opposizione. 3. Ogni questione di merito resta assorbita. C) Stante la complessità delle questioni affrontate in punto a mediazione delegata, la mancanza di precedenti di legittimità e il raggiungimento da parte di questa Sezione (solo di recente, e comunque successivamente all invio delle parti alla mediazione) di un orientamento giurisprudenziale sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di opposizione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede: Dichiara l improcedibilità dell opposizione proposta da A. F.. s.r.l. (oltre che da S. D. in proprio) avverso il decreto ingiuntivo n. 8102/2013 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato; conseguentemente dichiara la esecutività/definitività di detto decreto ingiuntivo. Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione. Così deciso in Bolognail 20 gennaio 2015. IL GIUDICE (dott. P. M.) Pubblicata il 20/01/2015 Riproduzione riservata 5