STATUTO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELLA L.R NR. 50

Documenti analoghi
COSTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ED APPROVAZIONE STATUTO E RELATIVO REGOLAMENTO (Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 24/04/1976)

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia REGOLAMENTO SERVIZI CULTURALI E ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO della Biblioteca Comunale

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIOBBICO

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI SONA PROVINCIA DI VERONA STATUTO-REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Comune di Macerata Feltria

COMUNE DI LENDINARA STATUTO - REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMITATO DI GESTIONE ESECUTIVO DAL

COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. Regolamento della BIBLIOTECA CASTELLANA

Reg. n COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO PROVINCIA DI CREMONA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE Provincia di Rovigo

BIBLIOTECA COMUNALE DI ROMANO D EZZELINO

REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIANENGO E LA COMMISSIONE CULTURA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (Delibera Consiglio Comunale n. 48 del ) TITOLO I - ORGANIZZAZIONE INTERNA

BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE CENTRO CULTURALE STATUTO

Doc/Amministrativa/Desktop/biblioteca/regolamento biblioteca. Regolamento per la gestione della biblioteca Comunale

Città di Lanzo Torinese

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI ORIO CANAVESE PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

C I T T À D I A L B A (PROVINCIA DI CUNEO) Medaglia d Oro al V. M. BIBLIOTECA CIVICA «GIOVANNI FERRERO» REGOLAMENTO. Articolo 1 FINALITA

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO. della Biblioteca Civica. del Comune. di Faedis.

REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VALTOURNENCHE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con Deliberazione n. 53 in data del Consiglio comunale e successivamente modificato con le seguenti Deliberazioni del Consiglio

STATUTO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI BOGOGNO. Deliberazione di C.C. n. 45 del 09/12/2015 BIBLIOTECA COMUNALE CESARE PAVESE REGOLAMENTO ART.1

REGOLAMENTO della Biblioteca dell Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- Sede di Porto Venere

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO BIBLIOTECA CIVICA

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

BIBLIOTECA CIVICA DI VILLAVERLA REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUDITTA GRISI ROBECCO D OGLIO

REGOLAMENTO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUARTIERE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TARZO

Comune di Ronco Scrivia

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

STATUTO E REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE REGOLAMENTO

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

CRITERI PER L'AMMISSIONE DEL PUBBLICO ALLA BIBLIOTECA

COMUNE DI MOGGIO UDINESE Provincia di Udine

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO C.A.P

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

COMUNE DI GUSPINI. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23 giugno 2003

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

ISTITUTO COMPRENSIVO S. FRANCESCO Via Concordato, PALMI (RC) Scuola sec. I grado Minniti REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA

COMUNE DI PAULARO PROVINCIA DI UDINE *** Biblioteca Comunale Antonio Sartori

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

COMUNE DI TIGLIETO (Città Metropolitana di Genova)

I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

REGOLAMENTO della BIBLIOTECA COMUNALE

SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL LODIGIANO CONVENZIONE

COMUNE DI DENNO Provincia di Trento

COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Comune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA)

REGIONE PIEMONTE CITTA METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI USSEGLIO REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI LOCATE VARESINO Provincia di Como REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI LOCATE VARESINO

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della

Regolamento per la gestione dei servizi della Biblioteca

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTE NELLE ALPI

COMUNE DI VILLA CARCINA REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO BIBLIOTECA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa

Università degli Studi di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLA COMUNITA SERRAVALLESE NON ITALIANA

ABi Associazione Biennale dell immagine

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO. Art. 1 Finalità ed obiettivi del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA

Legge regionale 13 aprile 1996, n. 21

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE E DI STUDIO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TURISTICO DEL COMUNE DI TORTORETO

STATUTO DELL ARCHIVIO GERARDO GUERRIERI DIPARTIMENTO DI STORIA DELL ARTE E SPETTACOLO SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA ART.

ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA E. PONTIERI

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO EL BALAROL

Transcript:

COMUNE DI TORRE DI MOSTO STATUTO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELLA L.R. 05.9.1984 NR. 50 Allegato alla delibera consiliare n 117 del 06.12.1985 e modificato dalla Delibera consiliare n. 63 dell 11.10.1999 NB: LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA DEL. C.C. 63/99 SONO INDICATE IN CORSIVO GRASSETTO 1

Sommario Cap. 1 - Costituzione... 3 Art. 1 (Definizione e scopi del servizio)... 3 Art. 2 (Scopi)... 3 Art. 3 (Metodologie di intervento)... 3 Art. 4 (Rapporti Comune - Biblioteca comunale)... 3 Art. 5 (Il Comitato di Gestione)... 4 Art. 6 (Funzionamento Comitato di Gestione)... 4 Art. 7... 5 Art. 8... 5 Art. 9... 5 Art. 10... 5 Cap. 2 - Ordinamento interno... 6 Art. 11... 6 Art. 12... 6 Art. 13... 7 Art. 14... 7 Art. 15... 7 Art. 16... 7 Art. 18... 8 Art. 19... 8 Art. 20... 8 Art. 21... 9 Art. 22... 9 Art. 23... 9 Art. 24... 9 Art. 25... 9 2

Cap. 1 - Costituzione Art. 1 (Definizione e scopi del servizio) La Biblioteca comunale di Torre di Mosto, istituita con deliberazione consiliare n 8 del 30/9/1970, è una struttura culturale che opera nel territorio al servizio di tutti i cittadini. Essa intende agevolare la realizzazione del diritto all'educazione permanente, all'accrescimento della professionalità ed alla migliore utilizzazione del tempo libero. Essa assume il compito di: A) Garantire l'integrità, la custodia ed il progressivo incremento del materiale bibliografico manoscritto e a stampa e di documenti vari anche a supporto informatico di carattere culturale, scientifico, storico e sociale e di assicurarne il godimento; B) Programmare ed adottare iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura, all'informazione sui problemi sociali e civili e al dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni, nella collaborazione con gli organismi scolastici, gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con le forze politiche e sociali democratiche. Art. 2 (Scopi) La Biblioteca comunale ha lo scopo di offrire a tutti i membri della comunità la possibilità di informarsi, di accrescere la propria preparazione culturale e professionale, di sviluppare la propria personalità, di utilizzare il tempo libero. Art. 3 (Metodologie di intervento) Per il raggiungimento di tali fini la Biblioteca comunale di Torre di Mosto: - mette a disposizione di tutti i cittadini, attraverso la consultazione in sede e il prestito a domicilio, una ordinata raccolta di libri e di altro materiale documentario (periodici, quotidiani, dischi, films, videocassette, diapositive, documenti ed opere a supporto informatico etc. ); - cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale e, per quanto possibile, delle pubblicazioni in genere aventi interesse locale; - assicura un qualificato servizio agli utenti anche tramite lo scambio di informazioni e di materiale con le altre biblioteche pubbliche e l'uso in sede di attrezzature di scrittura, stampa e riproduzione, Personal Computer anche per collegamenti e ricerche in rete, nel rispetto delle norme di legge in materia; - promuove la collaborazione con gli organi della scuola al fine di una efficace integrazione tra i servizi bibliotecari presenti nel territorio; - organizza, direttamente o in collaborazione con altri organismi, dibattiti, conferenze e ogni altra iniziativa finalizzata all'accrescimento informativo, culturale e professionale dei cittadini. Art. 4 (Rapporti Comune - Biblioteca comunale) La Biblioteca è amministrata dal Comune e il Sindaco ne ha la legale rappresentanza. La Biblioteca compie tutti i suoi atti con la propria denominazione e assume come simbolo quello del Comune. 3

Il Comune assicura alla Biblioteca sede ed attrezzature idonee, personale qualificato ed un finanziamento annuo previsto espressamente nelle spese ordinarie di servizio del Bilancio Comunale, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca pubblica, tenendo conto degli standard nazionali. Le raccolte di materiale documentario, le attrezzature, gli arredi ed ogni altra dotazione appartengono al patrimonio indisponibile del Comune. Art. 5 (Il Comitato di Gestione) La gestione delle attività culturali della Biblioteca è affidata ad un apposito Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione della Biblioteca comunale è formato da 9 membri di cui 7 eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato in modo da garantire almeno 2 rappresentanti alle minoranze consiliari e 2 eletti dal Consiglio stesso su designazione dell'assemblea delle Associazioni locali costituita a norma dell'ari. 60 dello Statuto Comunale. Nelle more della costituzione dell'albo delle Associazioni locali, i due rappresentanti sono designati in apposita riunione delle Associazioni convocata o dal Presidente uscente della Biblioteca Comunale o, in caso di sua inerzia, dal Sindaco". All'attività del Comitato di Gestione possono partecipare, con voto consultivo, qualificati rappresentanti di associazioni culturali, ricreative locali e della scuola regolarmente costituite e a tal fine riconosciute dal Consiglio Comunale. I membri deliberanti del Comitato di Gestione restano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti e comunque fino alla loro sostituzione. I membri sono rieleggibili. Qualora, nel corso del quinquennio, qualcuno dei membri venga meno, per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione. Il rinnovo dei membri del Comitato di Gestione dovrà avvenire entro e non oltre 100 giorni dall'elezione del Sindaco e della Giunta. Art. 6 (Funzionamento Comitato di Gestione) Il Comitato di Gestione, nella sua prima riunione, convocata dal Sindaco, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente ha funzioni di supplenza in caso di assenza del Presidente. Il Presidente, per particolari iniziative, potrà nominare di volta in volta, sentito il parere del Comitato, uno o più incaricati al di fuori del Comitato stesso. Il Presidente convoca, di propria iniziativa, il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni trimestre, oppure su richiesta di 3 o più membri. Nel valutare la necessità di convocare straordinariamente il Comitato di Gestione il Presidente terrà in particolare considerazione le esigenze e le valutazioni prospettate dal Bibliotecario. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di enti o persone che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno. Le convocazioni sono fatte mediante avvisi scritti, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da far pervenire al domicilio dei membri almeno 5 giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di 6 membri in 1^ convocazione, e di 4 in 2^ convocazione che avverrà mezz'ora dopo la prima. 4

Delle sedute viene redatto verbale a cura del Bibliotecario, con l'indicazione dei presenti e assenti, l'ordine del giorno, un breve resoconto, il testo delle decisioni. Esso viene approvato in apertura della seduta successiva. Art. 7 Il Comitato assicura la gestione delle attività culturali della Biblioteca e ne è moralmente responsabile. Propone all'amministrazione comunale, per l'approvazione, il programma annuale di attività anche ai fini e nei termini utili alle richieste di contributi previsti da leggi regionali. Sceglie, previo parere del Bibliotecario, i libri da acquistare utilizzando sia il fondo stanziato annualmente nel bilancio comunale, sia i fondi messi a disposizione a tale scopo da altri enti, istituti e privati. Presenta all'amministrazione comunale, al termine di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la relazione sull'attività della Biblioteca, il relativo conto consuntivo e propone gli eventuali provvedimenti e spese inerenti alle sue necessità. Art. 8 L'Assemblea dei lettori viene convocata almeno una volta l'anno, su deliberazione del Comitato di Gestione e mediante avviso scritto a firma del Presidente da far recapitare al domicilio dei lettori iscritti almeno 5 giorni prima della seduta. Possono partecipare all'assemblea i lettori tesserati che abbiano superato il quattordicesimo anno di età. L'Assemblea ha compiti propositivi. Art. 9 La Biblioteca è diretta da un assistente di biblioteca, fornito di diploma di scuola media superiore, assunto esclusivamente attraverso pubblico concorso. Per l'ammissione al concorso il Comune stabilirà i requisiti inerenti agli specifici titoli di studio da possedere; adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post-universitaria o rilasciata dagli Archivi di Stato, nonché dalla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici. Art. 10 L'assistente che dirige la Biblioteca è responsabile della conservazione del patrimonio bibliografico e delle attrezzature della Biblioteca, e del suo regolare funzionamento; ha inoltre i seguenti compiti: A) provvedere alle prescrittive operazioni di collocazione e conservazione dei libri, compilare e tenere aggiornati i prescritti registri, inventari e cataloghi; B) assolvere alle mansioni inerenti ai servizi della lettura in sede e del prestito di libri a domicilio; assistere i lettori nella scelta dei libri, nella consultazione dei repertori e nelle ricerche ai cataloghi; C) fungere da segretario, con voto consultivo, del Comitato di Gestione, redigere i verbali delle sedute ed il bilancio consultivo, e conservare il carteggio; 5

D) coadiuvare il Comitato di Gestione nella scelta dei libri più adatti da proporre al Comune per l'acquisto, nella redazione della relazione annuale al Comune e al Dipartimento Regionale per le Attività Culturali - Servizio per i beni librari ed archivistici, e nella formulazione delle richieste inerenti alle necessità della Biblioteca; E) provvedere annualmente alla revisione ed al controllo di tutto il materiale librario e del catalogo alfabetico a schede; F) tenersi aggiornato professionalmente e seguire corsi di formazione e aggiornamento per bibliotecari; G) provvedere alla organizzazione delle attività decise dal Comitato di Gestione. Cap. 2 - Ordinamento interno Art. 11 Tutto il materiale librario di proprietà della Biblioteca deve portare impresso sul verso del frontespizio e alla fine della parte stampata il bollo della Biblioteca. Tale bollo va apposto anche sulla serie di pagine a partire da 7, intervallate da cento a cento (7, 107, 207 ecc.). Lo stesso timbro va apposto su ciascuna delle tavole fuori testo di ogni opera a stampa, con la premura di non danneggiare la parte illustrata. Art. 12 La Biblioteca deve possedere, e il Bibliotecario ne è responsabile, un registro delle spese minute, sul quale vengono segnate, cronologicamente, tutte le spese minori che vengono sostenute dalla Biblioteca nelle quotidiane necessità di acquistare oggetti di rapido consumo e tali da non poter essere presi in carico. 6

Art. 13 Il Bibliotecario è inoltre responsabile della regolare tenuta del registro generale cronologico d'entrata dove, con l'attribuzione di un numero in un unica serie progressiva e di valore espresso in lire, viene inventariato tutto il materiale bibliografico o audiovisivo, variamente acquistato dalla Biblioteca. Tale materiale comprende: A) libri, opuscoli; B) periodici; C) manoscritti di ogni tipo; D) fotografie, pellicole cinematografiche, diapositive, videocassette; E) incisioni, opere d'arte; F) dischi, cassette e nastri di registrazione, CD-ROM, floppy disks ed eventuali altri supporti informatici e telematici; G) apparecchiature per la visione, proiezione, registrazione, ascolto o fruizione del materiale audiovisivo, informatico e telematico. Detto numero deve essere riprodotto, mediante numeratore meccanico a inchiostro grasso, sull'ultima pagina del testo, cioè prima degli indici e in ogni annata dei periodici, allo stesso luogo. Per quanto si riferisce al materiale non librario, lo stesso timbro deve caratterizzare ciascun oggetto in modo che l'oggetto inventariato non abbia a patire danno di sorta. Ogni oggetto di arredamento, inventariato in apposito registro, deve recare il numero d'ingresso, su speciali listelli autoadesivi, sui quali le singole cifre saranno impresse meccanicamente. Art. 14 Tutte le pubblicazioni di proprietà della biblioteca devono avere una propria collocazione, indicata mediante una coerente segnatura, sia sul dorso del libro sia in basso a sinistra del frontespizio. Tutto il materiale di carattere non bibliografico sarà dotato del numero d'ingresso o di catalogazione indicati mediante una coerente segnatura. Art. 15 Tutti i libri, opuscoli e periodici posseduti dalla Biblioteca devono essere iscritti con esattezza bibliografica nel catalogo alfabetico per autori e per soggetti, a schede. Le schede devono essere di formato internazionale (cm 12,5X7,5) e vanno compilate in base alle norme emanate in materia dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per le Biblioteche Pubbliche Statali. Art. 16 Il Bibliotecario è quindi responsabile della perfetta e aggiornata tenuta dei seguenti registri e cataloghi, sui quali si fonda la ordinata vita della Biblioteca: A) il registro cronologico dell'entrata (a volume); 7

B) un catalogo alfabetico per autori e per soggetti (a schede); C) il catalogo per titoli (riservato unicamente alla narrativa); D) il catalogo alfabetico a schede degli iscritti alla Biblioteca, con indicazione dell'indirizzo e della professione di ciascuno di essi; E) un catalogo topografico a schede, riservato all'ufficio della Biblioteca; F) un registro dei libri dati al legatore; G) un catalogo amministrativo a schede per l'esatta tenuta delle continuazioni, delle collezioni e dei periodici; H) un registro del materiale smarrito, sottratto, avariato ed eliminato; I) un registro del protocollo per la corrispondenza; L) un registro per i verbali delle sedute del Comitato di Gestione. Art. 17 (Apertura al pubblico della biblioteca) La Biblioteca osserva un orario settimanale di 16 ore minime di apertura al pubblico, e 25 ore minime per le complessive attività. La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni ed ore fissati dal Comitato di Gestione, d'intesa con il Bibliotecario, ed il servizio è del tutto gratuito. Art. 18 I lettori devono tenere i libri con cura e diligenza perchè non soffrano danno. Non devono segnarli nè annotarli a matita e tanto meno a penna. Essi, in Biblioteca, devono tenere un comportamento decoroso e rispettoso e nella sala di lettura devono osservare il silenzio. Chi si rende colpevole di sottrazioni o danneggiamenti del patrimonio della Biblioteca viene escluso dalla Biblioteca con decisione del Comitato di Gestione e dovrà risarcire i danni arrecati. Art. 19 E' fatto divieto di dare in lettura in sede o a prestito a domicilio libri non ancora registrati, timbrati, collocati o schedati, ed è pure vietato dare in prestito numeri sciolti dei periodici. Art. 20 Il Bibliotecario concede il prestito dei libri a domicilio alle persone fornite di documento personale o conosciute, o residenti nel Comune o nelle zone vicine, iscritte gratuitamente alla Biblioteca mediante apposita tessera. Concede altresì in prestito a rappresentanti di Associazioni locali regolarmente riconosciute, Scuole ed Enti Locali e Culturali, previa regolare richiesta scritta e registrazione del prestito. Sono escluse dal prestito tutte le opere di consultazione ed i prodotti audiovisivi, informatici e telematici di cui le norme di tutela vietino il prestito. 8

Art. 21 Ad ogni persona possono essere prestate non più di due opere e di quattro volumi per volta. La durata del prestito è normalmente di un mese, ed è prorogabile ad un altro mese a richiesta del lettore. Non può essere concessa in prestito un'altra opera se prima non è stata restituita quella concessa precedentemente. E' fatto tassativo divieto di prestare ad altri le opere che si sono ottenute in prestito dalla Biblioteca. Art. 22 Se alla scadenza del termine del prestito, e dopo i reiterati inviti del Bibliotecario, il lettore non restituisce il libro prestato, viene deferito al Comitato di Gestione che ne pronuncia l'espulsione temporanea o definitiva dalla Biblioteca ed esige la restituzione dell'opera, oppure, in caso di smarrimento o grave deterioramento, l'acquisto di altro esemplare identico o il pagamento del suo valore venale. Riuscito inutile quest'ultimo invito si procederà a norma di legge. Sono ugualmente responsabili gli utenti del prestito di attrezzature e materiali audiovisivi, con obbligo di buon uso, restituzione e copertura di eventuali danni comunque arrecati. Art. 23 Per quanto concerne la contabilità finanziaria della Biblioteca comunale, la prima nota di cassa verrà redatta dal Bibliotecario, mentre il rendiconto verrà inserito in apposito capitolo del Bilancio di previsione del Comune. Art. 24 Ogni anno la Biblioteca rimane chiusa al pubblico per almeno 30 giorni, allo scopo di consentire un'accurata pulizia dei locali, dei mobili e dei libri, ed il periodico controllo e riordinamento del materiale in carico. Un mese prima della chiusura verrà dato pubblico avviso. Art. 25 Per quanto non previsto nel presente statuto-regolamento valgono le norme contenute nella L. R. 5/9/1984 n 50. ********* ********* 9

10