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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 771 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PASTORE, AGOGLIATI, BOSCETTO, CONTESTABILE, MALAN, PIANETTA, SALINI, TRAVAGLIA, VALDITARA e ZAPPACOSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2001 Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d appello de L Aquila TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 771 Onorevoli Senatori. Il distretto della corte di appello con sede a L Aquila si estende sull intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1.281.283 abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo. Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicali mutamenti di natura sociale ed economica. In primo luogo, si è verificata una forte crescita demografica, a causa di un flusso migratorio proveniente soprattutto dalle zone interne: un fenomeno che ha particolarmente interessato la città di Pescara e i comuni limitrofi (Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Spoltore, Montesilvano, Marina di Città Sant Angelo), comprendenti attualmente 218.304 abitanti. Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività imprenditoriali: volendo fare un paragone, al 31 marzo 2001 la provincia de L Aquila con 303.514 abitanti aveva 28.679 ditte iscritte al registro tenuto dalla camera di commercio, mentre le ditte iscritte nella provincia di Pescara erano 31.594 a fronte di 295.138 abitanti. Infine è da sottolineare l accresciuta importanza di Pescara in quanto sede regionale o interregionale di importanti strutture pubbliche, quali la Rai Radiotelevisione italiana, l Istituto nazionale per il commercio estero, l Istituto nazionale di statistica, la Direzione regionale Abruzzo e Molise delle Poste italiane S.p.A., la Circoscrizione doganale, la Sovrintendenza archivistica, il Centro di servizi delle imposte dirette, la Circoscrizione aeroportuale, eccetera. Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali; in ambedue i casi viene assai spesso adita quale giudice di secondo grado la corte di appello di L Aquila. Questa città, posta a 721 metri sopra il livello del mare, non ha un collegamento immediato nè autostradale nè ferroviario con gran parte della regione e, durante il periodo invernale, non è facilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Inoltre notevoli sono le distanze stradali dalle sedi di alcuni tribunali: 1) da Chieti a L Aquila 107 chilometri 2) da Pescara a L Aquila 120 chilometri 3) da Lanciano a L Aquila 150 chilometri 4) da Vasto a L Aquila 200 chilometri circa. Come si può constatare, la maggior parte dei cittadini e degli operatori del diritto abruzzesi si trovano in una condizione assai disagevole, soprattutto quando siano disposti mezzi istruttori in sede civile o rinnovazioni di dibattimento in sede penale, con conseguenti convocazioni di parti, testimoni, periti oltre che dei difensori. In tal modo si verificano nel corso dell anno migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati. Del resto le caratteristiche della regione Abruzzo, sia dal punto di vista socio-economico sia per la sua configurazione geografica, hanno determinato una ripartizione degli assessorati e degli uffici regionali tra L Aquila e Pescara. Anche per quanto riguarda l amministrazione della giustizia, a

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 771 Pescara vi è la sede di una sezione del tribunale amministrativo regionale con competenza sulle provincie di Pescara e Chieti e, a breve scadenza, saranno rese operanti due sezioni della commissione tributaria regionale aventi la medesima competenza territoriale. Inoltre nel quadro dell ordinamento penitenziario, a Pescara e a L Aquila sono stati istituiti due uffici di sorveglianza: il primo con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Teramo, il secondo sui circondari dei tribunali de L Aquila, Sulmona ed Avezzano. In base a quanto suesposto, si ritiene che ragioni ancor più fondate e valide sussistano per decentrare le funzioni della corte di appello, della quale si chiede con il presente disegno di legge l istituzione a Pescara di una sezione distaccata con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona. I suddetti circondari comprendono complessivamente 187 comuni e 756.322 abitanti; con Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti ed un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente. Le distanze stradali sono le seguenti: 1) da Chieti a Pescara 13 chilometri 2) da Lanciano a Pescara 50 chilometri 3) da Vasto a Pescara 80 chilometri 4) da Sulmona a Pescara 64 chilometri circa. La scelta di Pescara quale sede della istituenda sezione è altresì giustificata dall attività del proprio tribunale, posta a raffronto con quella degli altri tribunali della regione, in base ai dati tratti dalla relazione tenuta dal procuratore generale della Repubblica il 13 gennaio 2001 in occasione dell apertura dell anno giudiziario. Iniziando ad esaminare il settore della giustizia civile, nel periodo 2 giugno 1999-30 giugno 2000 le nuove cause promosse con il rito ordinario davanti ai tribunali della regione e le sentenze emesse da questi ultimi (a collegiale e a monocratica) sono state le seguenti: cause promosse sentenze emesse Tribunale L Aquila 1.148 662 Tribunale Avezzano 1.767 433 Tribunale Chieti 1.047 113 Tribunale Lanciano 645 374 Tribunale Pescara 2.645 752 Tribunale Sulmona 510 385 Tribunale Teramo 1.779 255 Tribunale Vasto 1.173 dati non pervenuti Tra i riti diversi da quello ordinario, meritano di essere segnalati, sempre per lo stesso periodo, i dati relativi alle controversie in materia di lavoro: cause promosse sentenze emesse Tribunale L Aquila 347 118 Tribunale Avezzano 216 75 Tribunale Chieti 570 62 Tribunale Lanciano 156 26 Tribunale Pescara 1.437 472 Tribunale Sulmona 229 203 Tribunale Teramo 479 286 Tribunale Vasto dati non dati non pervenuti pervenuti Vi sono poi i dati per le controversie in materia di assistenza e di previdenza: Tribunale L Aquila 649 507 Tribunale Avezzano 574 1.069 Tribunale Chieti 782 473 Tribunale Lanciano 520 1.630 Tribunale Pescara 1.987 1.638 Tribunale Sulmona 260 367 Tribunale Teramo 708 1.253 Tribunale Vasto 125 dati non pervenuti Passando alla situazione della giustizia penale, si riportano i dati riguardanti i procedi-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 771 menti penali pendenti alla data del 31 dicembre 1999 davanti alle procure presso i tribunali e alle rispettive procure circondariali (queste ultime soppresse con decorrenza dal 1º gennaio 2000): Proc. circond. Proc. trib. Procura L Aquila 2.219 169 Procura Avezzano 6.835 878 Procura Chieti 2.696 637 Procura Lanciano 2.130 246 Procura Pescara 25.339 2.780 Procura Sulmona 4.292 411 Procura Teramo 10.274 1.094 Procura Vasto 3.115 565 Inoltre al 31 dicembre 1999 i procedimenti pendenti davanti agli uffici del giudice delle indagini preliminari presso i tribunali erano i seguenti: Ufficio GIP tribunale L Aquila 38 Ufficio GIP tribunale Avezzano 201 Ufficio GIP tribunale Chieti 204 Ufficio GIP tribunale Lanciano 121 Ufficio GIP tribunale Pescara 3.494 Ufficio GIP tribunale Sulmona 192 Ufficio GIP tribunale Teramo 369 Ufficio GIP tribunale Vasto 263 Sono dati che si commentano da soli e che dimostrano l assoluta irragionevolezza dell attuale dislocazione della corte; pertanto si chiede di dare attuazione ad un elementare principio di buona amministrazione, in base al quale gli uffici giudiziari devono essere territorialmente allocati là dove è più consistente ed anzi preponderante il numero degli affari giudiziari da trattare. D altra parte Pescara è anche sede di importanti istituzioni di cultura giuridica: l Istituto di studi giuridici della facoltà di economia, al quale è annesso un centro di documentazione europea, tra i più attivi ed attrezzati in Italia, che organizza un affermato corso di perfezionamento in cultura, diritto, economia e politica della Comunità europea; il centro di ricerche giuridiche per la pesca e la navigazione da diporto istituito dalla locale camera di commercio, con un master in diritto ed economia del mare; la rivista di giurisprudenza abruzzese «PQM» edita dal consiglio dell ordine degli avvocati di Pescara; la scuola di formazione forense approvata dal Consiglio nazionale forense. Un ulteriore elemento di cui occorre tener conto consiste nella mancanza di qualsiasi onere per la finanza pubblica conseguente alla istituzione della sezione, in considerazione, non solo della espressa previsione di cui all articolo 2 del disegno di legge, ma della imminente inaugurazione del nuovo palazzo di giustizia a Pescara, dotato di spazi più che sufficienti per ospitare i nuovi uffici. È evidente che esistono tutti i presupposti per l approvazione del presente disegno di legge, nè si può obiettare che sarebbe opportuno attendere un organico disegno di revisione delle circoscrizioni giudiziarie su tutto il territorio nazionale, come più volte annunciato dai Ministri della giustizia succedutisi negli ultimi anni. Durante i dibattiti parlamentari che precedettero l approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 219, recante «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d assise di appello», della legge 26 luglio 1991, n. 235, recante «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d assise di appello», e della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento», una tale obiezione fu avanzata, per essere poi superata poichè si ritennero sussistenti peculiari motivi di urgenza e particolari esigenze connesse all amministrazione della giustizia; in definitiva, si affermò che l istituzione delle citate sezioni altro non era che una parziale anticipazione di quel disegno organico di revisione a livello nazionale, ripetutamente annunciato ma mai attuato.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 771 Tra l altro, si tenga presente che, a parte il caso di Bolzano (per la cui istituzione sono risultate prevalenti le ragioni concernenti la particolare situazione dell Alto Adige), le competenze territoriali delle sezioni distaccate di Sassari (circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) e di Taranto (circondario del tribunale di Taranto) sono senz altro minori di quella che si intende attribuire all istituenda sezione di Pescara. Infine va evidenziato che, ai sensi dell articolo 49 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, con la sezione distaccata della corte di appello si avrebbe anche l istituzione del tribunale dei minorenni con la stessa competenza territoriale: anche per esso (attualmente con sede a L Aquila) è sentita l esigenza di un decentramento, poichè assai numerosi sono i procedimenti trattati che provengono dalla provincia di Pescara. Invece rimarrebbe invariata la dislocazione delle corti di assise, le cui sedi sono attualmente a Chieti (il cui circolo comprende i circondari dei tribunali di Chieti e Pescara), Lanciano (circondari dei tribunali di Lanciano e Vasto), L Aquila (circondari dei tribunali de L Aquila, Sulmona ed Avezzano) e Teramo (circondario del tribunale di Teramo), con esclusione pertanto di Pescara. In passato diverse furono le iniziative parlamentari sull argomento: la più antica è il disegno di legge n. 1522 risalente alla IV legislatura, presentato il 18 novembre 1966 dal compianto senatore avvocato Nicola Tommaso Pace, eletto nel collegio senatoriale Lanciano-Vasto. Seguirono, fra le altre, le seguenti proposte di legge presentate alla Camera dei deputati: nella V legislatura, la n. 2799 presentata il 27 ottobre 1970 dai deputati Papa e Biondi e la n. 2848 presentata il 20 novembre 1970 dai deputati Di Primio e Mancini Antonio; successivamente nella VII legislatura la n. 97 presentata il 15 luglio 1976 dai deputati Bozzi e Costa, nella XI legislatura la n. 2895 presentata il 7 luglio 1993 dai deputati Melilla, Polidoro, Rapagnà, Scarfagna e Sospiri, nella XII legislatura la n. 2653 presentata il 12 giugno 1995 dal deputato Sospiri ed, infine, nella XIII legislatura la n. 3250 presentata da 27 deputati tra i quali Sospiri, Saia e Dell Elce. Al Senato sono stati presentati (oltre a quello già citato del senatore Pace) i seguenti disegni di legge: nella XI legislatura il n. 1352 dai senatori Torlontano e Franchi e nella XIII legislatura il n. 1172 dai senatori Pastore, Polidoro, Staniscia e Greco. In conclusione, si tratta di un disegno di legge che viene incontro ad un aspirazione assai sentita dalle popolazioni e dagli operatori interessati e, al tempo stesso, persegue il superiore obiettivo di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia. Passando all esame dei singoli articoli del presente disegno di legge, con l articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della corte di appello de L Aquila e si determina l ambito territoriale della sua giurisdizione. L articolo 2 prevede che il Ministro della giustizia venga autorizzato a determinare con proprio decreto l organico del personale necessario al funzionamento della sezione, rimanendo nell ambito dell attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti, i necessari oneri finanziari dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero. L articolo 3 autorizza il Ministro della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione. L articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all atto dell entrata in funzione della sezione.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 771 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È istituita in Pescara una sezione distaccata della corte di appello de L Aquila, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona. Art. 2. 1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero. Art. 3. 1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all articolo 1. Art. 4. 1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello de L Aquila e al tribunale dei mino-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 771 renni de L Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata dalla corte di appello de L Aquila con sede in Pescara e del tribunale dei minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di questi uffici. 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell articolo 3.

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