Prof. Angelo Peli. Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Ozzano dell Emilia, 6 dicembre 2014

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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005

Transcript:

Prof. Angelo Peli Alma Mater Studiorum Università di Bologna Ozzano dell Emilia, 6 dicembre 2014

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE R.D. 27-7-1934, n 1265 Titolo V Capo III provvedimenti contro le malattie infettive e sociali misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali Artt. 264 e 265 Art. 358 norme di applicazione dell art. 264 REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA D.P.R. 8 Febbraio 1954, n 320 2

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE R.D. 27-7-1934, n 1265 Art. 264: i veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al Sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta o qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata. L Autorità sanitaria può rendere obbligatorie nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell uomo. Art. 265: obbligo di abbattimento e distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione e di contaminazione nei casi di: Peste bovina, Pleuropolmonite contagiosa dei bovini, Morva, Afta epizootica, Peste equina, Febbre catarrale degli ovini, Peste suina classica, Peste suina africana, Durina, altre malattie esotiche Art. 358: un regolamento, approvato con decreto presidenziale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico. 3

Titolo I Titolo II norme generali norme speciali per specifiche malattie Titolo III disposizioni finali e sanzioni 4

TITOLO I NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA ELENCO DELLE MALATTIE CAPO I art 1 DENUNCIA DELLE MALATTIE CAPO II art 2-8 PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA CAPO III art 9-16 VIGILANZA STALLE DI SOSTA, MERCATI E FIERE CAPO IV art 17-23 VIGILANZA CONCENTRAMENTI DI ANIMALI RACCOLTA E LAVORAZIONI DEGLI AVANZI ANIMALI CAPO V art 24-25 VIGILANZA STAZIONI DI MONTA E FECONDAZIONE ARTIFICIALE CAPO VI art 26-30 TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI E AVANZI ANIMALI CAPOVII art 31-40 SPOSTAMENTO ANIMALI PER PASCOLI CAPO VIII art 41-44 VIGILANZA DI CONFINI, PORTI E AEROPORTI CAPO IX art 45-62 DISINFEZIONI CAPO X art 63-64 DISCIPLINA TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI CAPO XI art 65-66 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA LOTTA ALLE MALATTIE ANIMALI CAPO XII art 67-70 5

TITOLO II NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI AFTA EPIZOOTICA PESTE BOVINA PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI PESTE SUINA RABBIA VAIOLO OVINO AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI INFLUENZA DEI BOVINI TUBERCOLOSI BRUCELLOSI MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI CARBONCHIO EMATICO CARBONCHIO SINTOMATICO GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE SALMONELLOSI PASTEURELLOSI MAL ROSSINO MORVA FARCINO CRIPTOCOCCICO MORBO COITALE MALIGNO TRICOMONIASI DEI BOVINI RICKETTSIOSI (FEBBRE Q) DISTOMATOSI DEI RUMINANTI STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI RUMINANTI ROGNA MALATTIE DEI POLLI (COLERA AVIARE, AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO, TIFOSI AVIARE, PULLOROSI) MALATTIE DELLE API MALATTIE DEI PESCI 6

2. Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e i calabroni; originario dell'africa, si è diffuso in alcuni altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura. 5. Se venisse introdotto nella Comunità, il piccolo scarabeo dell'alveare potrebbe avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api, sull'apicoltura e sulla produzione di miele. 9. È quindi necessario aggiungere il piccolo scarabeo dell'alveare, l'acaro Tropilaelaps spp., il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie all'elenco delle malattie soggette a denuncia nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE.

(G.U. n. 141 del 18 giugno 2004) Art. 1. 1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Cosa: qualsiasi caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva di cui all art 1 nuovi casi di malattia o di morte sospetta verificatisi entro 8 gg dalla denuncia Chi: i veterinari ufficiali e l.p. i proprietari e detentori degli animali a qualsiasi titolo (apicoltori hobbisti e professionisti) i direttori di laboratori ove si accertino le malattie le autorità portuali, aeroportuali e ferroviarie per i casi di malattia o di morte verificatisi durante il viaggio o il carico/scarico le forze dell ordine, gli agenti al servizio delle province e comuni

Come comportarsi in caso di sospetto di Aethinia tumida 1.Non spostare dall apiario o distruggere alveari ammalati o sospetti 2.Non spostare alveari o loro parti apparentemente sani dello stesso apiario 3.Chiudere le arnie di eventuali famiglie morte 4.Informare senza indugio il Servizio Veterinario dell ASL competente (denuncia) e poi, che succede?

DENUNCIA 1. Procedura di indagine ufficiale SOSPETTO di infezione/contaminazione di laboratorio clinica epidemiologica NOTIFICA CONFERMA MALATTIA ESCLUSIONE MALATTIA 2. controllo ufficiale dell azienda censimento animali isolamento animali sensibili sequestro animali sensibili sequestro azienda divieto movimentaz. animali sensibili movimentaz. altri animali, prodotti, sottoprodotti, rifiuti, veicoli SOLO previa autorizzazione ad hoc disinfezione in entrata e uscita indagine epidemiologica 3. provvedimenti sotto responsabilità allevatore 4. possibile estensione provvedimenti ad altre aziende 11

1) Divieto di: a) lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; b) rimuovere, vendere o comunque alienare o occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; c) asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; d) rinnovare o di immettere nuove famiglie nell apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati 2) Obbligo di chiusura delle arnie vuote

CONFERMA MALATTIA 1. mantenimento dei provvedimenti adottati in fase di sospetto 2. abbattimento e distruzione degli animali sensibili 3. distruzione/trattamento di materiali, prodotti, rifiuti 4. pulizia e disinfezione dei fabbricati, veicoli e altro materiale contaminato 5. indagine epidemiologica 6. possibile estensione misure ad altre aziende vicine 7. reintroduzione animali dopo 21-40 gg dalla verifica del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione 13

A completamento dei provvedimenti precedenti (art. 154) può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 Km dall apiario infetto

identificazione aziende visite agli animali in azienda 8. zona di protezione del raggio di 3 Km divieto di trasporto animali isolamento animali in azienda revoca provvedimenti dopo un tempo pari al periodo di incubazione malattia dal termine delle disinfezioni identificazione aziende 9. zona di sorveglianza del raggio di 10 Km divieto circolazione animali trasporto animali autorizzato ad hoc isolamento animali nella zona di sorveglianza 16

Zona di protezione (raggio 20 km) Censimento e sequestro tutti apiari Visita tutti apiari: ispezione campionaria arnie (prevalenza 5%) Utilizzo sistematico di trappole per Aethinia Reperimento di arnie infestate: chiusura aperture arnie infestate distruzione tutte le arnie e melari dell apiario (fuoco ed interramento) abbattimento api (fumigazioni con solfo) bonifica terreno (aratura e trattamento antiparassitario) Divieto movimentazione Zona di sorveglianza (Raggio 100 km) Censimento e sequestro tutti apiari Visita apiari scelti in base a valutazione rischio: ispezione campionaria arnie Utilizzo sistematico di trappole per Aethinia Movimentazione solo nella zona di sorveglianza e solo se l apiario è indenne (2 ctr a 21 gg)

Art 2: Nei casi di malattie per le quali ai sensi degli artt.1 e 2 del DRP 320/54 è previsto l obbligo di denuncia, il Ministro della salute, quando necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali malati o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti Per gli animali abbattuti è concessa al proprietario una indennità pari al 100% del valore

Denuncia RPV DPR n. 320 del 8 Febbraio 1954 Peste europea Peste americana Nosemiasi Acariasi Varroasi (O.M. 21.4.1983) Piccolo scarabeo dell' alveare Aethina tumida (O.M. 20.04.2004) Tropilaelaps spp. (O.M. 20.04.2004) Notifica UE Dir 82/894/CE - Sistema ADNS Piccolo scarabeo dell alveare (Aethina tumida) Tropilaelaps mite Notifica OIE Sistema WAHIS Peste europea Peste americana Acariasi Varroosi Piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) Tropilaelaps spp.

Art 3 (malattie soggette a denuncia obbligatoria) Allegato A (elenco malattie soggette a denuncia obbligatoria): Peste americana Piccolo scarabeo dell alveare (Aethina tumida) Acaro Tropilaelaps spp Condizioni specifiche per le api No provenienza da zone con divieti connessi al manifestarsi della peste americana Provenire da zona indenne dalla presenza del piccolo scarabeo dell alveare (Aethina tumida) e dall acaro Tropilaelaps spp Dec. 270/2010/UE: modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

Specie esotica invasiva: specie esotica per cui è rilevato che l introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati o ha effetti negativi su di essi di rilevanza unionale ( Elenco dell Unione ) o nazionale

Specie esotica invasiva di rilevanza unionale ( Elenco dell Unione ) Criteri: estranea al territorio dell UE in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell ambiente in una regione biogeografica condivisa da due o più Stati o una sottoregione marina produrrà probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità e potrebbe ingenerare conseguenze negative sull economia in base ad una valutazione dei rischi è necessario un intervento concertato dell UE per prevenirne l introduzione, l insediamento o la diffusione Prevenzione: restrizioni, autorizzazioni, misure di emergenza, elenco nazionale Rilevamento precoce ed eradicazione rapida: sistema di sorveglianza, controlli ufficiali

angelo.peli@unibo.it

Malattie delle api soggette a provvedimenti di Polizia sanitaria artt. 154-158 D.P.R. 320/54 e s.m.i. 1. Varroasi 2. Peste europea 3. Peste americana 4. Nosemiasi (Nosema apis) 5. Acariasi (Acarapsis woodi) 6. Piccolo scarabeo dell alveare (Aethina tumida) 7. Acaro Tropilaeps (Tropilaeps spp.)