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Transcript:

COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERAZIONE N. 1 Oggetto: Misure di salvaguardia a tutela del bacino idrografico del fiume Tirso e dell invaso dell Omodeo - definizione di valori limite di emissione per le sostanze pericolose IPA, p-ilene, bifenile e cobalto. L anno duemiladodici, addì 19 del mese di Marzo nella sede della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, a seguito di convocazione dell 8.03.2012, prot. n.2013, si è riunito il Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: Presenza Assenza Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna Presidente Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Giorgio Oppi Assessore Regionale della Difesa dell Ambiente Oscar Cherchi Assessore Regionale dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Alessandra Zedda Assessore Regionale dell Industria Walter Marongiu Rappresentante delle Province Mariella Scanu Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti Anton Pietro Stangoni Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti Assume la Presidenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Ugo Cappellacci. E presente il Segretario Generale dell Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini. 1/6

IL PRESIDENTE CONSTATATA la legalità dell adunanza, ai sensi dell art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all O.d.G. di cui all oggetto. Il COMITATO ISTITUZIONALE VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici ; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici Autorità di Bacino Costituzione del Comitato Istituzionale; che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, relativamente alla tutela delle acque dall inquinamento ed in particolare per gli scarichi di acque reflue su corpo idrico superficiale, fissa dei valori limite di emissione per le sostanze che più comunemente si ritrovano negli scarichi e che, all art. 101 comma 2, attribuisce alla Regione il compito di definire i valori limite di emissione per le sostanze diverse da quelle di cui all allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto; che la citata L.R. n. 19/2006 al comma 3 lett. e) dell art.7 attribuisce al Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino il compito di proporre e adottare normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all articolo 1 tra le quali sono ricomprese in particolare: lett. b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano...(omissis) lett. f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienicosanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell inquinamento 2/6

lett. g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque che nell impianto di depurazione consortile di Ottana, presso il quale confluiscono i reflui urbani dell abitato e i reflui dell area industriale di Ottana, è riscontrata la presenza in ingresso delle sostanze pericolose: IPA, P-ilene, Bifenile e Cobalto per le quali è necessario definire i limiti di emissione in quanto non risultano normati dal citato D.Lgs. 152/06; che il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico e l Agenzia Regionale di Protezione dell Ambiente (ARPAS) hanno effettuato studi in merito alle sostanze pericolose: IPA, p-ilene, bifenile e Cobalto tenendo conto degli standard di qualità ambientale dei corpi idrici e delle condizioni idrologiche (in termini di portata media annua) del fiume Tirso come riportate in apposita relazione predisposta dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. che, per la definizione dei limiti di emissione per le citate sostanze pericolose e sulla base dei succitati studi, la Regione ha presentato specifica richiesta di supporto al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che, con nota n. 36507/TRI/III del 1/12/2011, ha comunicato di aver istituito un tavolo tecnico sulla problematica con gli istituti scientifici ISS, ISPRA, CNR-IRSA; TENUTO CONTO che l impianto di depurazione consortile di Ottana scarica il refluo depurato nel tratto del fiume Tirso a monte dell invaso dell Omodeo destinato anche ad uso potabile che, dato il vuoto normativo, è necessario individuare, nelle more di poter disporre delle risultanze del tavolo tecnico-scientifico istituito presso il MATTM, misure urgenti di salvaguardia per il sistema idrico recettore costituito dal bacino del fiume Tirso, ivi compreso l invaso dell Omodeo destinato anche ad uso potabile, costituite da: 3/6

a) applicazione dei limiti di emissione per le sostanze pericolose in elenco ai sensi dell art. 101 c. 2 del D.Lgs. 152/06 (Tabella 1). Tabella 1 CAS SOSTANZA Concentrazione allo scarico Valore limite di (µg/l) 120-12-7 Antracene PP 7,4 206-44-0 Fluorantene P 7,4 50-32-8 Benzo(a)pirene PP 3,7 205-99-2 Benzo(b)fluorantene PP 2,2 207-08-9 Benzo(k)fluorantene PP 2,2 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilene PP 1,5 193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pirene PP 1,5 91-20-3 Naftalene P 176 1330-20-7 p-xilene 367 7440-48-4 Cobalto 37,5 7440-48-4 Bifenile 1250 b) avvio di specifici programmi di monitoraggio di sorveglianza riferiti alle sostanze pericolose in elenco e alle matrici ambientali potenzialmente interessate. Il monitoraggio dovrà essere esteso al tratto di corso d acqua interessato dalla scarico e all invaso dell Omodeo al fine di monitorare l effettiva sostenibilità ambientale dello scarico anche nel lungo termine e ivi compresi eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi connessi. DELIBERA Art. 1 A sensi dell art. 101 c. 2 del D.Lgs. 152/06, per le sostanze pericolose riportate nella Tabella 1, sono fissati i limiti di emissione per gli scarichi che versano sul sistema idrico recettore costituito dal bacino del fiume Tirso. Tabella 1 CAS SOSTANZA Concentrazione allo scarico Valore limite di (µg/l) 120-12-7 Antracene PP 7,4 206-44-0 Fluorantene P 7,4 4/6

50-32-8 Benzo(a)pirene PP 3,7 205-99-2 Benzo(b)fluorantene PP 2,2 207-08-9 Benzo(k)fluorantene PP 2,2 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilene PP 1,5 193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pirene PP 1,5 91-20-3 Naftalene P 176 1330-20-7 p-xilene 367 7440-48-4 Cobalto 37,5 7440-48-4 Bifenile 1250 Art. 2 E ammesso, in deroga, un periodo transitorio fino a sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera entro il quale, per il parametro Cobalto, è possibile, da parte della Provincia competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico, la fissazione di limiti meno restrittivi fino ad un massimo di 200 µg/l, per le necessarie opere di adeguamento impiantistico e ottimizzazioni nella gestione. La Provincia competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico stabilisce inoltre le prescrizioni per le modalità di conduzione dell impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecniche di gestione consentono. Art. 3 Si da mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico di definire, sentita l Agenzia Regionale di Protezione dell Ambiente (ARPAS) che dovrà curarne l attuazione, specifici programmi di monitoraggio di sorveglianza riferiti alle sostanze pericolose in elenco e alle matrici ambientali potenzialmente interessate. Il monitoraggio dovrà essere esteso al tratto di corso d acqua interessato dallo scarico e all invaso dell Omodeo al fine di monitorare l effettiva sostenibilità ambientale dello scarico anche nel lungo termine, ivi compresi eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi connessi. Art. 4 I limiti di emissione di cui all art. 1 potranno essere riesaminati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al precedente art. 3 e a seguito di specifici approfondimenti da parte di questa Autorità anche sulla base delle indicazioni da parte del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare derivanti dalle attività del tavolo tecnico, appositamente attivato dal medesimo Ministero, con gli istituti scientifici ISS, ISPRA, CNR-IRSA. 5/6

La presente Deliberazione è sottoposta alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna per la successiva approvazione di competenza. La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S. Letto, confermato e sottoscritto. Il Segretario Generale Maurizio Cittadini il Presidente del Comitato Istituzionale Ugo Cappellacci 6/6