D.M. 29-07-2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.



Documenti analoghi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

S.O. alla G.U. n.80 del (fonte Guritel)

Corsi per il recupero dei punti della patente di guida

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del )

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

INTESTAZIONE IMPRESA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAMPER CLUB LA GRANDA

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

istruttore di autoscuola

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2 Requisiti per il conseguimento dell abilitazione d insegnante

Oggetto: Biennio Formativo 200_/200_ - DGR n. del Avvio corsi Corsi di Terza Area.

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

CROCE ROSSA ITALIANA REGOLAMENTO NAZIONALE TRUCCATORI E SIMULATORI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

La formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali: tutte le coordinate

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot /8.3

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Autoscuola Marche -

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma - Formazione Srl Capitale Sociale ,00 i. v. Sede Legale: viale Agosta, Roma

Allegato a) LINEE GUIDA CTS07/ Indice

NUOVO REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

AVVISO. Azione B. FORMAZIONE OSS CON CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE Qualifica OSS. Lotto 10 Provincia di OLBIA/TEMPIO Lotto 11 Provincia di SASSARI

CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE REGOLAMENTO PRATICANTATO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

Pag. 1 di 10. Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Regolamento per il rilascio e rinnovo del Patentino

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio )

MINISTERO DELL'INTERNO

Formazione dei dirigenti 16 ore

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 05 del 08 /05/2012

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri PATENTE A PUNTI

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

16/04/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31. Regione Lazio

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Capitale Sociale euro ,00 I.V.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

La patente a punti. All'atto del rilascio della patente viene attribuito al titolare un punteggio di 20 punti (per

Consorzio POLI.design via Durando, 38/A Milano, Italy TRANSPORTATION & AUTOMOBILE DESIGN

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE ALLIEVI

Corso base di prevenzione incendi. Arch. Salvatore Longobardo Direttore Vice Dirigente Vigili del fuoco

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a nato/a a Provincia il di nazionalità, residente a Provincia in via/piazza n. C.A.P. Codice Fiscale

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

AOOUSPLT Latina, 18 settembre 2013 Prot. n Allegati n. Rif. Prot. n. Modalità di spedizione Posta elettronica

Presentazione PFA Piani Formativi d Area Corso Inghilterra 7, sala stemmi

Allegato A. I Unità Formativa comune: Nozioni legislative e amministrative. II Unità formativa comune: Nozioni su rischi e salute

Allegato a) LINEE GUIDA CTS01/ Sostituiscono le linee guida CTS01/2-2010

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

AVVISO. Azione A. FORMAZIONE INIZIALE PER OPERATORE SOCIO- SANITARIO Qualifica OSS. Lotto 10 Provincia di OLBIA/TEMPIO Lotto 11 Provincia di SASSARI

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO

Transcript:

D.M. 29-07-2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. Preambolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti; Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti; Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. - Modalità di svolgimento del corso 1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti: a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. 2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. 3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. 4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti. 5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza. Art. 2. - Programma dei corsi per il recupero di sei punti 1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (1 ora); g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Art. 3. - Programma dei corsi per il recupero di nove punti 1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (2 ore); g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore); h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore); i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore). Art. 4. - Finalità dei corsi 1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana. Art. 5. - Svolgimento dei corsi 1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso. 2. Per ogni corso devono essere indicati: a) i giorni e gli orari delle lezioni; b) il docente o i docenti; c) il responsabile del corso; d) l'elenco dei partecipanti al corso. 3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio. Art. 6. - Frequenza dei corsi 1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio. 2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. 3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo: a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero. Art. 7. - Iscrizione e registri dei corsi 1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato. 2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione. 3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni. Art. 8. - Attestazione finale 1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti. 2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore. Art. 9. - Decorrenza dei punti acquisiti 1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza. 2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

Allegato 1 Registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) Autoscuola... Soggetto abilitato... Numero di iscrizione Nominativo Luogo e data di nascita Residenza e indirizzo Categoria di patente posseduta Data rilascio attestazione Il responsabile del corso

Allegato 2 Registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida - (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) Autoscuola... Soggetto abilitato... Corso per il recupero punti per la patente di guida della categoria... Giorno... Orario... Docente... Argomento della lezione:... Nominativo Firma in entrata* Firma in uscita * L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata. Il responsabile del corso

Allegato 3 Attestato di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida - (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) Si attesta che il/la sig.... nat... a... prov. (...), titolare della patente di guida della categoria... n.... ha frequentato, presso quest... (autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti della patente di guida per un totale di (12/18) ore. Il responsabile del corso (timbro dell'autoscuola o del soggetto abilitato) Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridiche, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.