INPS.HERMES.06/03/2008.0005726 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 005726 del 06/03/2008 11.20.39 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari ALL Inizio Pagina Vai Fine Testo Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Applicazione agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Testo DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE OGGETTO: decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Applicazione agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il 1 gennaio 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 concernente le Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Con la direttiva 2 marzo 2006 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti per l applicazione del menzionato decreto legislativo.
Con le circolari n. 69 del 9 maggio 2006 e n. 9 del 17 gennaio 2008 sono state impartite le istruzioni applicative per la trattazione completa delle domande di prestazioni disciplinate dalla predetta normativa. Con i messaggi n. 8478 del 2 aprile 2007 e n. 30841 del 27 dicembre 2007 è stata, rispettivamente, aggiornata la procedura di liquidazione delle pensioni IVS74 e rilasciata la procedura TOTAL per la gestione delle domande di pensione derivanti dalla totalizzazione. Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine all applicazione del decreto in oggetto agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (da qui per brevità Fondo). Pensione di inabilità Com è noto, l art. 1 del d. lgs n. 42/2006 ha riconosciuto anche agli iscritti al Fondo, che non siano già titolari di autonomo trattamento pensionistico, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine di conseguire un unica pensione di vecchiaia o di anzianità. L art. 2 del citato decreto ha previsto la possibilità di esercitare detta facoltà anche per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente. La citata direttiva ministeriale 2 marzo 2006 ha inoltre disposto che, per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione, debba essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell ordinamento in cui si verifica l evento invalidante, e che ai fini della ripartizione dell onere derivante dall attribuzione di tale maggiorazione tra le diverse gestioni, debba tenersi conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando quindi anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni. A tali gestioni è imputato l importo della maggiorazione ragguagliato all anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta. Tuttavia, la legge 22 dicembre 1973, n. 903, che disciplina il Fondo, non annovera tra le prestazioni pensionistiche a carico dello stesso la pensione d inabilità. Gli articoli 12 e 13 della citata legge, infatti, regolano in via autonoma una specifica pensione d invalidità.
Pertanto, conformemente sia a quanto deciso dal C.d.A. con deliberazione n. 26 del 15 febbraio 1985, recepita nella circolare n. 56 F.P./86 del 12 aprile 1985 secondo la quale la legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la Revisione della disciplina dell invalidità pensionabile, non trova applicazione nel Fondo se non limitatamente alle modalità di accertamento dello stato d invalidità degli iscritti ridotti allo stato laicale e dei ministri di culto esonerati dalle funzioni - sia a quanto reso noto dal Ministero del Lavoro con nota n. 7/61382/AG del 13 ottobre 2004 - secondo il quale l operatività delle disposizioni sulla totalizzazione nei confronti degli iscritti al Fondo deve essere intesa compatibilmente con la specifica normativa del Fondo stesso fatta salva l utilità della contribuzione al Fondo per il conseguimento della pensione di inabilità totalizzata presso una diversa gestione pensionistica, resta esclusa la facoltà degli iscritti la Fondo di chiedere presso lo stesso la liquidazione di una pensione di inabilità ai sensi del d. lgs n. 42/2006. Inoltre, tenuto conto delle suesposte specificità del Fondo, si ritiene che l onere derivante dall attribuzione della maggiorazione convenzionale utile per determinare la pensione di inabilità totalizzata presso una gestione pensionistica diversa dal Fondo, non debba essere imputato allo stesso. Modalità di calcolo del pro quota. L art. 4 del d. lgs. n. 42/2006 ha disposto che le gestioni interessate dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, ciascuna per la parte di propria competenza, determinino il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, ed in particolare, che la misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici sia determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, modificato dal decreto legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito in legge 2 luglio 2001, n. 248, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo non segue la logica delle assicurazioni obbligatorie comuni in base alla quale i contributi sono commisurati ad un aliquota percentuale della retribuzione o del reddito essendo un contributo capitario in misura fissa, uguale per ciascun assicurato e non commisurato ad alcuna retribuzione.
Pertanto, ai fini del calcolo del pro quota a carico del Fondo, non può trovare applicazione l art. 2 del d. lgs n. 180/1997 nella parte in cui prevede che gli anni di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 1985 siano valutati ponderandoli con il rapporto tra l aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l opzione, nonché nella parte in cui rinvia al concetto di retribuzione imponibile per la determinazione della contribuzione annua. Inoltre, il sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo, non è riconducibile a quello retributivo o a quello adottato a seguito dell esercizio dell opzione per il sistema contributivo. Infatti, l importo della pensione di vecchiaia a carico del Fondo, a prescindere dal periodo in cui si colloca il versamento dei contributi capitari, è costituito da un trattamento minimo, pari a quello vigente nell AGO nell anno di liquidazione della pensione, e da un eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione al numero di anni di contribuzione eccedenti l anzianità minima prescritta per la maturazione del diritto. Considerate quindi le peculiarità del Fondo, il pro quota a carico dello stesso dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo contributivo puro. In altri termini, i contributi capitari, rivalutati secondo l anno di versamento con i coefficienti determinati in base al PIL, costituiranno il montante contributivo individuale da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge n. 335/1995, relativo all età dell assicurato al momento del pensionamento. Va comunque precisato che, qualora l iscritto al Fondo abbia già raggiunto nello stesso i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, il pro quota sarà calcolato in base alle norme del Fondo (v. cit. Direttiva Ministero del Lavoro 2.3.2006) Il calcolo del pro quota a carico del Fondo resta di esclusiva competenza della Direzione Provinciale Inps di Terni, Polo specializzato per la gestione delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo. Pertanto, la sede Inps del luogo di residenza dell assicurato, cui compete la liquidazione del trattamento pensionistico richiesto ai sensi del d. lgs n. 42/2006, dovrà contattare il Polo di Terni (alla casella di posta giuliana.neri@inps.it) perché proceda al calcolo del pro quota, con indicazione dei periodi contributivi considerati per detto calcolo.
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni impartite con i summenzionati provvedimenti attuativi. IL DIRETTORE CENTRALE Nori