Comune di Monvalle - Provincia di Varese - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA IN AMBITO DELL AREA COMUNALE DI VIA DELLE PIANE/MONTENERO, LOCALITA LIDO Adottato con deliberazione del CC. n. 14 del 30.04.1999 Integrato e modificato con deliberazione del CC.: n. 49 del 13.12.1999 n. 4 del 14.02.2003 n. 29 del 22.12.2010 n. 34 del 27.11.2014 1
ART. 1 L area comunale di via Delle Piane/Montenero, posta in località Lido e interessata dall ormeggio di imbarcazioni, è disciplinata nella gestione dal presente Regolamento. La stessa è rappresentata ed individuata nell allegata tavola planimetrica. ART. 2 L ormeggio è destinato a qualsiasi unità di navigazione idonea all ingresso nel fiume, con esclusione di imbarcazioni provviste di bulbo e le pilotine, nel rispetto del presente Regolamento. ART. 3 L accesso all area di ormeggio è libero e aperto al pubblico. ART. 4 Gli ormeggi verranno disposti secondo quanto definito in fase di assegnazione del numero corrispondente. Le imbarcazioni dovranno essere obbligatoriamente poste in acqua, con possibilità di momentanea collocazione a terra esclusivamente per le operazioni di alaggio e rimozione, nonché di riparazione. L ottenimento, da parte dell Ente competente, dell autorizzazione allo stazionamento in acqua rimane a carico dell assegnatario. ART. 5 Possono richiedere l assegnazione di un posto-barca, tutti i proprietari di unità, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni, istituzioni, enti privati e pubblici, sportivi e non. Non potranno essere assegnati ad unico soggetto, o soggetti facenti parte di unico nucleo famigliare, come definito dal D.L. 13 marzo 1988, o associazione, ecc. più di un posto barca. Il Comune si riserva l uso esclusivo di un posto-barca da individuarsi in fase di assegnazione. 2
ART. 6 L assegnazione di un posto-barca ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre ovvero, a seguito di assegnazione, fino al 31 dicembre del medesimo anno. L assegnazione è confermata con il pagamento del corrispettivo annuo secondo le modalità del presente Regolamento. ART. 7 L assegnatario del posto barca deve corrispondere un canone per un corrispettivo annuo, così come stabilito dall'amministrazione Comunale. Tale corrispettivo, determinato in misura annuale, fissa e non frazionabile, dovrà essere versato all Ente gestore in un unica soluzione: a il primo anno entro dieci giorni dalla comunicazione dell assegnazione; b gli anni successivi entro il 01 marzo; c - eventuali integrazioni del canone o assegnazioni straordinarie, dovranno essere regolarizzate secondo i termini stabiliti dagli Uffici competenti. ART. 8 Le richieste per l assegnazione di un posto barca debbono essere indirizzate al Comune, in fase di prima assegnazione, entro il termine stabilito dall apposito bando di assegnazione. Nei tempi successivi, si procederà con scadenza al 1 aprile a definizione di graduatoria per i posti resisi disponibili nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. In detta fase di assegnazione saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste pervenute successivamente alla chiusura della graduatoria al momento vigente. All uopo, presso il Comune, è predisposto un apposito registro in cui sono annotate le richieste nell ordine cronologico di presentazione. Alla predetta graduatoria si farà riferimento per assegnazioni straordinarie nel corso dell'anno di riferimento, le quali saranno espletate con scadenza mensile (primo giorno lavorativo) successiva alla scadenza annuale del 1 aprile, sopra indicata. ART. 9 La domanda dovrà contenere la descrizione precisa dell unità che si intende ormeggiare e la dichiarazione che l unità si trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa ed a norma delle disposizioni vigenti. 3
Il cambio dell'unità ormeggiata nel corso dell'anno deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. ART.10 L assegnazione dei posti-barca disponibili avverrà con seguenti criteri: a) prioritariamente per i residenti in fase di prima assegnazione, mediante graduatoria definita con i seguenti punteggi: - punti uno per ogni anno o frazione di anno di residenza nel Comune alla data di pubblicazione del bando di assegnazione o aggiornamento della graduatoria di assegnazione; - punti uno ai titolari o soggetti già titolari di licenza di pesca professionale; b) ai non residenti mediante sorteggio, in ambito di disponibilità di posti-barca; c) in fase di aggiornamento, mediante graduatoria determinata come previsto all'art. 8 del presente Regolamento. ART. 11 La concessione del posto-barca è personale e quindi non cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. ART. 12 Il posto barca assegnato di norma non subirà variazioni. E' ammesso lo scambio dei posti-barca da parte degli assegnatari, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'amministrazione Comunale. ART. 13 Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione dell area o altro, potrà essere richiesto agli assegnatari del posto-barca, un temporaneo allontanamento dell unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l obbligo del rimborso del corrispettivo non goduto. 4
ART. 14 Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, dovranno essere allontanate dall ormeggio ovvero ripristinate entro il termine assegnato. ART. 15 L uso degli impianti a terra dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell utente. Le strutture dovranno essere riconsegnate come nello stato di affidamento ed ogni danno o manomissione verranno contestati e addebitati all utente. ART. 16 Il Comune non è tenuto ad adeguare le attrezzature di ormeggio delle singole unità in relazione alla escursione del livello delle acque. A ciò deve provvedere direttamente il concessionario del posto barca a mezzo proprio, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. ART. 17 Al Comune è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione. Ciò senza l obbligo di darne avviso al concessionario del posto-barca che è però tenuto a rifondere al Comune i costi relativi. ART. 18 E fatto divieto assoluto di: - manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti; - fare uso di ancore, gavitelli, ecc.; - ingombrare le aree con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili; - depositare le imbarcazioni a terra; - apporre scritte personali sui manufatti a terra; 5
ART. 19 L assegnatario dell ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria unità dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto e alle unità ormeggiate. ART. 20 Il Comune non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali. ART. 21 Gli assegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e da altre Leggi o Regolamenti generali e speciale, emanati o emanandi in materia. ART. 22 Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, l inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza o sull inquinamento ed il mancato versamento del canone come previsto dal Regolamento danno diritto al Comune di risolvere immediatamente il rapporto, revocando l assegnazione senza obbligo del corrispettivo non goduto. ART. 23 Il titolare di una assegnazione può, in qualunque momento recedere da rapporto prima della scadenza, senza rimborso della porzione di canone pagato e non goduto. ART. 24 Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono comunque decadute tutte le eventuali concessioni o autorizzazioni accordate precedentemente. Pertanto, tutti coloro che occupano parte dell area in oggetto dovranno lasciare libera l area occupata entro il termine perentorio di giorni trenta. 6