Comune di Monvalle - Provincia di Varese -

Похожие документы
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CARIATI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MOLI DI CARATE, URIO E RIVA ROMA.

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ORMEGGI

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o

DISCIPLINARE D USO CAMPO COMUNALE DI CALCETTO

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Settore Patrimonio Ambiente Ufficio Patrimonio

Regolamento per l istituzione e l affidamento degli orti sociali comunali

DISCIPLINARE D USO CAMPO COMUNALE DI CALCETTO

COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO DEL MERCATO L ANTICO BAULE DI ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI TEMPORANEE

COMUNE DI ASIAGO Provincia di VICENZA. Ufficio Comando Polizia Locale

Comune di Paullo. Provincia di Milano. Regolamento per la concessione in uso dei locali e degli immobili comunali

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COPERTI SITI IN LOCALITA LA CLEYVAZ E LAVOD DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VALPELLINE

COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO

COMUNE DI VATTARO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA GIARDINI

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E L UTILIZZO DEI POSTI D ORMEGGIO (POSTI BARCA)

FARMERS MARKET (Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012)

- l Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 247 del 28/12/1995, esecutiva ai sensi di

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

REGOLAMENTO SULL UTILIZZO DELLE STRUTTURE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI BREZ

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Settore Patrimonio Ambiente Ufficio Patrimonio

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA ADIGE

Regolamento per la concessione in uso a terzi delle attrezzature comunali per l organizzazione di manifestazioni e spettacoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

CITTA DI OTRANTO Provincia di Lecce

DISCIPLINA TECNICA PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DA INDIVIDUARE PER ADIBIRE AD USO ORTIVO NEL COMUNE DI CALVISANO

COMUNE DI BOSCOREALE. Terra della Pietra Lavica Provincia di Napoli. Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose

Oggetto: regolamento per l assegnazione di posti auto - approvazione. Il Consiglio Comunale

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Premessa. Articolo 1 - Capienza. Articolo 2 - Destinazione d uso

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.

REGOLAMENTO D USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE GIOVANNI PAOLO II

Comune di Cingoli. Balcone delle Marche. tel fax

PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TAXI CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

NUOVO BONUS ECOCASA SICURA

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA DEL PERSONALE

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

REGOLAMENTO GENERALE COMODATO D'USO. LIBRI di TESTO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

CONCESSIONE DI LOTTI CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE E MONUMENTINI NEL CIMITERO COMUNALE. BANDO

COMUNE BELLINZAGO NOVARESE. (Provincia di Novara)

del Comune di Valguarnera Caropepe.

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

CITTÀ DI MARCIANISE Provincia di Caserta

Comune di Radicofani Provincia di Siena

residente in PIEVE FOSCIANA (LU) Via n. Tel. Dati dell intestatario del contratto di locazione (N.B. da dichiarare se diverso dal richiedente).

REGOLAMENTO PER L USO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

Regolamento per l utilizzo dei parcheggi di proprietà comunale

REGOLAMENTO COMUNALE

Sportello Unico Attività Produttive IL DIRIGENTE RENDE NOTO REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

REGOLAMENTO PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE Approvato con delibera 8/2010

Транскрипт:

Comune di Monvalle - Provincia di Varese - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA IN AMBITO DELL AREA COMUNALE DI VIA DELLE PIANE/MONTENERO, LOCALITA LIDO Adottato con deliberazione del CC. n. 14 del 30.04.1999 Integrato e modificato con deliberazione del CC.: n. 49 del 13.12.1999 n. 4 del 14.02.2003 n. 29 del 22.12.2010 n. 34 del 27.11.2014 1

ART. 1 L area comunale di via Delle Piane/Montenero, posta in località Lido e interessata dall ormeggio di imbarcazioni, è disciplinata nella gestione dal presente Regolamento. La stessa è rappresentata ed individuata nell allegata tavola planimetrica. ART. 2 L ormeggio è destinato a qualsiasi unità di navigazione idonea all ingresso nel fiume, con esclusione di imbarcazioni provviste di bulbo e le pilotine, nel rispetto del presente Regolamento. ART. 3 L accesso all area di ormeggio è libero e aperto al pubblico. ART. 4 Gli ormeggi verranno disposti secondo quanto definito in fase di assegnazione del numero corrispondente. Le imbarcazioni dovranno essere obbligatoriamente poste in acqua, con possibilità di momentanea collocazione a terra esclusivamente per le operazioni di alaggio e rimozione, nonché di riparazione. L ottenimento, da parte dell Ente competente, dell autorizzazione allo stazionamento in acqua rimane a carico dell assegnatario. ART. 5 Possono richiedere l assegnazione di un posto-barca, tutti i proprietari di unità, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni, istituzioni, enti privati e pubblici, sportivi e non. Non potranno essere assegnati ad unico soggetto, o soggetti facenti parte di unico nucleo famigliare, come definito dal D.L. 13 marzo 1988, o associazione, ecc. più di un posto barca. Il Comune si riserva l uso esclusivo di un posto-barca da individuarsi in fase di assegnazione. 2

ART. 6 L assegnazione di un posto-barca ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre ovvero, a seguito di assegnazione, fino al 31 dicembre del medesimo anno. L assegnazione è confermata con il pagamento del corrispettivo annuo secondo le modalità del presente Regolamento. ART. 7 L assegnatario del posto barca deve corrispondere un canone per un corrispettivo annuo, così come stabilito dall'amministrazione Comunale. Tale corrispettivo, determinato in misura annuale, fissa e non frazionabile, dovrà essere versato all Ente gestore in un unica soluzione: a il primo anno entro dieci giorni dalla comunicazione dell assegnazione; b gli anni successivi entro il 01 marzo; c - eventuali integrazioni del canone o assegnazioni straordinarie, dovranno essere regolarizzate secondo i termini stabiliti dagli Uffici competenti. ART. 8 Le richieste per l assegnazione di un posto barca debbono essere indirizzate al Comune, in fase di prima assegnazione, entro il termine stabilito dall apposito bando di assegnazione. Nei tempi successivi, si procederà con scadenza al 1 aprile a definizione di graduatoria per i posti resisi disponibili nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. In detta fase di assegnazione saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste pervenute successivamente alla chiusura della graduatoria al momento vigente. All uopo, presso il Comune, è predisposto un apposito registro in cui sono annotate le richieste nell ordine cronologico di presentazione. Alla predetta graduatoria si farà riferimento per assegnazioni straordinarie nel corso dell'anno di riferimento, le quali saranno espletate con scadenza mensile (primo giorno lavorativo) successiva alla scadenza annuale del 1 aprile, sopra indicata. ART. 9 La domanda dovrà contenere la descrizione precisa dell unità che si intende ormeggiare e la dichiarazione che l unità si trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa ed a norma delle disposizioni vigenti. 3

Il cambio dell'unità ormeggiata nel corso dell'anno deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. ART.10 L assegnazione dei posti-barca disponibili avverrà con seguenti criteri: a) prioritariamente per i residenti in fase di prima assegnazione, mediante graduatoria definita con i seguenti punteggi: - punti uno per ogni anno o frazione di anno di residenza nel Comune alla data di pubblicazione del bando di assegnazione o aggiornamento della graduatoria di assegnazione; - punti uno ai titolari o soggetti già titolari di licenza di pesca professionale; b) ai non residenti mediante sorteggio, in ambito di disponibilità di posti-barca; c) in fase di aggiornamento, mediante graduatoria determinata come previsto all'art. 8 del presente Regolamento. ART. 11 La concessione del posto-barca è personale e quindi non cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. ART. 12 Il posto barca assegnato di norma non subirà variazioni. E' ammesso lo scambio dei posti-barca da parte degli assegnatari, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'amministrazione Comunale. ART. 13 Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione dell area o altro, potrà essere richiesto agli assegnatari del posto-barca, un temporaneo allontanamento dell unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l obbligo del rimborso del corrispettivo non goduto. 4

ART. 14 Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, dovranno essere allontanate dall ormeggio ovvero ripristinate entro il termine assegnato. ART. 15 L uso degli impianti a terra dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell utente. Le strutture dovranno essere riconsegnate come nello stato di affidamento ed ogni danno o manomissione verranno contestati e addebitati all utente. ART. 16 Il Comune non è tenuto ad adeguare le attrezzature di ormeggio delle singole unità in relazione alla escursione del livello delle acque. A ciò deve provvedere direttamente il concessionario del posto barca a mezzo proprio, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. ART. 17 Al Comune è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione. Ciò senza l obbligo di darne avviso al concessionario del posto-barca che è però tenuto a rifondere al Comune i costi relativi. ART. 18 E fatto divieto assoluto di: - manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti; - fare uso di ancore, gavitelli, ecc.; - ingombrare le aree con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili; - depositare le imbarcazioni a terra; - apporre scritte personali sui manufatti a terra; 5

ART. 19 L assegnatario dell ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria unità dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto e alle unità ormeggiate. ART. 20 Il Comune non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali. ART. 21 Gli assegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e da altre Leggi o Regolamenti generali e speciale, emanati o emanandi in materia. ART. 22 Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, l inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza o sull inquinamento ed il mancato versamento del canone come previsto dal Regolamento danno diritto al Comune di risolvere immediatamente il rapporto, revocando l assegnazione senza obbligo del corrispettivo non goduto. ART. 23 Il titolare di una assegnazione può, in qualunque momento recedere da rapporto prima della scadenza, senza rimborso della porzione di canone pagato e non goduto. ART. 24 Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono comunque decadute tutte le eventuali concessioni o autorizzazioni accordate precedentemente. Pertanto, tutti coloro che occupano parte dell area in oggetto dovranno lasciare libera l area occupata entro il termine perentorio di giorni trenta. 6