ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 Propaganda elettorale Diminuzione degli spazi Per la propaganda diretta: almeno 3 max 5 Legge 147/2013 Soppressione propaganda indiretta Legge 147/2013 Prima del 25 aprile: Affissioni negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie Dopo il 25 aprile: Affissioni solo negli spazi di propaganda elettorale assegnati con delibera di Giunta 1
Propaganda elettorale dopo il 25 aprile SI NO Propaganda automezzi mobili, purchè in movimento Apposizione delle insegne fuori dalle proprie sedi Volantini nelle buche delle lettere, sulle auto o ai passanti Affissione fuori dagli spazi Propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico Cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, palloni o aerostati Lancio o getto di volantini in luogo pubblico I mezzi di amplificazione sonora: solo per diffondere la voce degli oratori in riunioni o comizi, gli amplificatori devono essere fermi. Su mezzi mobili in movimento per annunciare ora e luogo dei comizi e solo dalle 9.00 alle 21.30 del giorno della manifestazione o quello prima (previa autorizzazione del Sindaco) vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive NON RIENTRANO NEL DIVIETO: Gli annunci dei dibattiti, conferenze, discorsi Pubblicazioni di presentazione candidati Presentazione programmi elettorali I SUDDETTI DIVIETI NON SI APPLICANO AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE UFFICIALI DEI PARTITI O MOVIMENTI POLITICI 2
DAL 24 MAGGIO SINO ALLA FINE DEGLI SCRUTINI A partire dal giorno precedente a quello della votazione sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio sono sospese tutte le iniziative di propaganda elettorale. A partire dalle ore 24 del venerdì precedente alle votazioni è quindi vietato effettuare nuove affissioni di manifesti, anche nelle apposite plance, distribuire volantini, tenere comizi e tutte le altre forme di propaganda. Nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall ingresso delle sezioni e, ovviamente, all interno dei seggi. Una limitata deroga a tale divieto è la facoltà, concessa ai rappresentanti di lista presso i seggi, di portare un distintivo identificativo con il simbolo del partito da loro rappresentato; è evidente che tale distintivo, che potrà essere costituito da una medaglia, da un cartellino, da una fascia per il braccio, dovrà essere di dimensioni adeguate all identificazione ma quanto più possibile contenute. 3
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE / LISTE dalle 8.00 alle 20.00 del 25 aprile e dalle 8.00 alle 12.00 del 26 aprile L atto di presentazione delle candidature deve contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. la dichiarazione di presentazione deve contenere: l indicazione del comune per il quale si concorre e la data di svolgimento delle votazioni; Nel nostro caso min. 9 max 12). Qualora la Commissione circondariale riscontri il mancato rispetto delle parità di genere, potrà cancellare i nominativi dei candidati appartenenti al sesso maggiormente rappresentato ma solo fini al numero minimo previsto per l ammissione della lista, non potendo, tale operazione determinare la ricusazione della lista medesima. Il numero di firme dei presentatori è tassativo: min 60 max 120, nel caso il numero sia superiore o inferiore a tali limiti la lista incorre nella ricusazione. il simbolo (contrassegno) la descrizione letterale del contrassegno il nominativo e la data di nascita del candidato sindaco i nominativi e la data di nascita dei candidati consiglieri per le donne, vedove o coniugate il cognome del marito; le generalità e le firme dei presentatori nel numero richiesto in base alla popolazione del comune, debitamente autenticate; la dichiarazione da parte del candidato sindaco di collegamento con la lista; l indicazione, facoltativa, dei delegati incaricati di assistere al sorteggio e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali; NOVITA : 1. nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. art. 71 TUEL 2. È prevista la possibilità di esprimere fino a due preferenze, in tale caso però le due preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l annullamento della seconda preferenza. L ORGANO COMPETENTE A VERIFICARE LA REGOLARITA FORMALE E SOSTANZIALE DELLE CANDIDATURE E LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE il programma amministrativo; la certificazione che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune; la dichiarazione di accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale e la dichiarazione circa l assenza di cause di incandidabilità ai sensi dell articolo 12 della L. 235/2012; la certificazione che i candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; E bene che i nominativi del Sindaco e dei candidati consiglieri siano assolutamente uguali a quelli indicati sulla dichiarazione di accettazione della candidatura: pertanto, qualora un candidato voglia indicare anche un ulteriore nome con il quale è usualmente conosciuto potrà farlo ma è opportuno che anche sull atto di accettazione della candidatura si identifichi, oltre che con il nome e cognome, con tale ulteriore nome. 4
LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI PRESENTATORI Il numero di firme dei presentatori è min 60 max 120 I candidati non possono sottoscrivere la lista Atto principale e atto separato Con certificato iscrizione liste elettorali (non compilare l ultima colonna) Dichiarazione di accettazione candidatura e firme dei presentatori devono essere autenticate da: Il contrassegno su carta lucida dovrà essere riportato sul modulo raccolta firme e presentato in 3 esemplari da 10 cm e in 3 da 3 cm Notai, giudici di pace, cancellieri di corti d appello tribunali o preture, segretari della procura della repubblica, presidenti delle province, assessori e consiglieri comunali e provinciali, segretari comunali e provinciali Se si utilizza il simbolo di un partito o gruppo politico esso deve essere autorizzato con delega con la presentazione della lista deve essere presentato il programma amministrativo. Possono essere indicati 2 delegati di lista (uno effettivo e uno supplente) I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia ed al sindaco Elementi essenziali per autentica: data, luogo, qualifica e timbro. I rappresentanti di lista possono:assistere alle operazioni elettorali, far inserire nei verbali dichiarazioni, firmare le strisce di chiusura dei seggi, portare un distintivo col contrassegno della lista. Compiti dei delegati di lista: assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse, nominare i rappresentanti di lista, entro il venerdì precedente la votazione al segretario comunale o sabato e domenica prima dell inizio delle votazioni al seggio n.1 L identificazione dei sottoscrittori deve avvenire sulla base di documenti muniti di fotografia Un candidato può essere delegato o rappresentante di lista 5