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COMUNE DI LISSONE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI, LUOGHI E IMPIANTI PER PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con delibera di CC.N. 94 del 2 settembre2016 SPETTACOLO Pag. 1

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della Commissione Comunale d Vigilanza sui locali, luoghi ed impianti per pubblico spettacolo (di seguito Commissione ), di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in applicazione dell art. 80 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di seguito TULPS ). Art. 2. Composizione, nomina e durata in carica della Commissione 1. La Commissione è nominata dal Sindaco, con proprio atto, e resta in carica per tre anni. Ai sensi dell art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente; allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno tre mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dalla citata legge. 2. Essa è composta: a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede; b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; c. dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; f. da un esperto in elettrotecnica. 3. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati, ove occorra, tecnici interni o esterni all Ente, scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni esperti in acustica, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale da verificare,. Gli eventuali esperti aggregati, sono nominati dal Sindaco previo diretto accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione. 4. Della Commissione possono far parte, su loro richiesta e a titolo consultivo con facoltà di parere non vincolante, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra soggetti dotati di specifica qualificazione professionale. SPETTACOLO Pag. 2

5. Ai sensi del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 per l esame e la verifica degli impianti sportivi, alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del Coni, dal medesimo designato. 6. I componenti della Commissione, nel caso di impossibilità ad intervenire, possono delegare un proprio sostituto per partecipare alle attività di seduta o sopralluogo. 7. Per i membri dipendenti dell Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici, la partecipazione alle riunioni della Commissione non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, applicando ad essi la vigente normativa contrattuale. La Giunta comunale stabilisce l entità del gettone di presenza e del rimborso spese per i membri della Commissione non appartenenti a amministrazioni o enti pubblici. 8. La Commissione opera a supporto dei Settori comunali aventi competenze in ordine all attività amministrativa relativa a spettacoli e trattenimenti pubblici (art.68 e art.69 TULPS). 9. Il Sindaco nomina un Segretario per l attività della Commissione, che viene coadiuvato dal personale dell Ufficio Polizia Amministrativa, anche al fine del raccordo con i Settori comunali interessati. Art 3. Compiti della Commissione 1. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di idoneità e sicurezza dal punto di vista tecnico dei locali, luoghi ed impianti sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 2. La Commissione Comunale provvede ai compiti previsti dall art.141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, e segnatamente a: a) esprimere il parere sui progetti dei locali, spazi ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell' igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica; d) accertare ai sensi dell articolo 4 del Dlgs 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell' iscrizione nell' elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti SPETTACOLO Pag. 3

e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 3. Per locali, luoghi ed impianti od con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti da una relazione a firma di tecnico abilitato che asseveri il rispetto di tutte le regole e norme tecniche stabilite dal DM 19 agosto 1996 e dalle altre norme vigenti in materia di sicurezza e di idoneità di edifici ed impianti 4. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del Regolamento TULPS per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione provinciale o quella comunale abbiano gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni Art. 4. Funzionamento 1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti con indicati: giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione o il sopralluogo. 2. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per telefono ed oltre il predetto termine. 3. La convocazione e la gestione operativa dell attività della Commissione sono operate dalla segreteria organizzativa a cura del Segretario. 4. I membri effettivi, in caso di impossibilità ad intervenire direttamente o tramite proprio delegato, dovranno informare ed incaricare, con delega scritta, un proprio supplente nominato a partecipare sostituto. 5. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. Potrà essere ascoltato il tecnico che ha elaborato il progetto, o sue parti. 6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi SPETTACOLO Pag. 4

indicati, di volta in volta, dal Presidente nell avviso di convocazione. 7. Delle attività svolte è redatto apposito verbale, nel quale viene indicato, tra l altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti. 8. Per la validità delle sedute devono risultare presenti, o comunque esprimere il proprio parere, tutti i membri effettivi ed aggregati, salvo quelli titolati ad esprimere parere consultivo. 9. Il parere dei soggetti istituzionali esterni al Comune può essere espresso in forma scritta; l atto relativo dovrà pervenire alla Commissione entro la data di riunione affinchè possa essere esaminato dalla stessa, prendendone atto. 10. Nei casi ove occorra il Presidente, anche su proposta di altri componenti della Commissione, può individuare dandone atto nel verbale commissioni ristrette per l esecuzione di sopralluoghi, accertamenti o altri controlli, finalizzati in particolare ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele stabilite dalla Commissione e il regolare funzionamento delle misure di sicurezza. 11. Entro il termine all uopo fissato, l esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Presidente per i successivi adempimenti di competenza della Commissione. 12. Il parere della Commissione è reso in forma scritta e custodito agli atti della segreteria, insieme all avviso di convocazione, ai verbali e ai documenti presentati. La segreteria cura l invio del parere agli uffici ed enti che saranno espressamente indicati nel verbale conclusivo. Art 5. Richiesta di parere alla Commissione 1. Per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 da rilasciarsi mediante verifica di agibilità di cui all art. 80 del T.U.L.P.S., o per la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione delle suddette licenze e per le quali la verifica di incolumità rappresenta il presupposto ineludibile, ogni richiesta d intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune, a. almeno 30 giorni, salvo casi di motivata urgenza per cause di interesse pubblico, prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione: per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti di locali di nuova realizzazione o ristrutturazione); b. con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni, salvo casi di motivata urgenza per cause di interesse pubblico, prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo: concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc, SPETTACOLO Pag. 5

c. la commissione esamina il progetto ed esprime il parere entro 10 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione. 2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli previsti per legge e/o indicati dalla Commissione e devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnici qualificati ed iscritti, ove prescritto, nei corrispondenti albi professionali. 3. In relazione alla particolarità. dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione, con propria decisione, può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente atto, e quanto altro previsto dalla normativa vigente, al fine di disporre dei necessari elementi di verifica. 4. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati: - dati relativi al soggetto richiedente - tipo di richiesta - attività da svolgere - dati relativi al progettista - riferimenti ad eventuali precedenti atti della Commissione o della Commissione Provinciale - elenco dei documenti allegati. 5. In caso di manifestazioni temporanee oltre a quanto indicato al punto precedente, nella richiesta devono essere specificati l ubicazione (con adeguata rappresentazione cartografica), il periodo di svolgimento della manifestazione, la data di approntamento dei locali, spazi e impianti. 6. La Commissione approva, con proprio atto, l elenco della documentazione da unire alla richiesta di autorizzazione; resta ferma la possibilità per la Commissione di richiedere ulteriore documentazione in riferimento alla particolarità dei locali, degli spazi o degli impianti, assegnando all interessato un termine per adempiere. Al mancato adempimento entro il termine assegnato consegue l archiviazione della domanda. 7. Qualora si renda necessario, la Commissione può convocare il soggetto richiedente o il progettista. Art. 6. Sopralluoghi 1. Ai fini di cui al punto b dei compiti della Commissione, gli interessati devono comunicare al Comune l avvenuto approntamento dei locali e degli impianti. 2. L ufficio comunale responsabile del procedimento autorizzatorio previsto dal TULPS provvede ad inoltrare alla Commissione la suddetta comunicazione entro tre giorni SPETTACOLO Pag. 6

dal ricevimento. 3. La Commissione provvede, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, a fissare la data di verifica. 4. La Commissione approva, con proprio atto, l elenco della documentazione da presentare all atto dell effettuazione della verifica. 5. Nel caso di manifestazioni temporanee, la comunicazione della data di approntamento dei locali, dei luoghi, degli impianti è indicata nella richiesta di autorizzazione. La Commissione provvederà ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data stabilita per la manifestazione stessa. Art. 7. Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Ai sensi dell art. 142 del TULPS non sono di competenza della Commissione le verifiche relative a: - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della Sanità. Art. 8. Spese di funzionamento della Commissione L effettuazione dell attività della Commissione è subordinata al pagamento di una somma, quale diritto di istruttoria, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, sulla base del criterio generale che le spese di espressione di parere, di sopralluogo e controllo da parte della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L importo relativo deve essere corrisposto all Amministrazione Comunale a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a Comune di Lissone Tesoreria Comunale, con indicazione della seguente causale: Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Diritti di esame pratica e/o sopralluogo. In caso di manifestazioni con carattere temporaneo, l importo relativo potrà essere versato presso la Cassa Servizio Economato. Sono esonerate dal pagamento, oltre al Comune, altri Enti pubblici ed i soggetti che eventualmente operino in nome e per conto dell'amministrazione Comunale o di altri Enti. La mancata corresponsione degli oneri di cui sopra, comporta la non effettuazione SPETTACOLO Pag. 7

di prestazioni da parte della Commissione Art. 9. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Art. 10. Norme finali Eventuali modificazioni legislative, statali o regionali, comportano automatici adeguamenti del presente Regolamento, con facoltà della Giunta Comunale di procedere al formale recepimento nel testo regolamentare. Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al Regolamento di Attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 02.09.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 19.09.2016, ripubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.09.2016 all 11.10.2016 agli effetti dell art. 42, 6 comma, dello Statuto Comunale. Lissone, 13 ottobre 2016 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Umberto Sodano IL SINDACO Concettina Monguzzi SPETTACOLO Pag. 8