REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 07.06.2012
INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Art. 3 Composizione e durata in carica della CCVLPS. Art. 4 Nomina della Commissione. Art. 5 Convocazione. Art. 6 Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze. Art. 7 Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione. Art. 8 Spese di funzionamento della Commissione. Art. 9 Richieste di intervento della Commissione. Art.10 Entrata in vigore. Art.11 Pubblicità aggiuntiva. 2
ART. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 1, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 2. ART. 2 Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931 3. In particolare la commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 4, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337 5 ; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; 1 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza " - (Pubblicato sulla Gazz. Uff. del 26 giugno 1940, n. 149, Suppl. Ord.) 2 Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999) - (Pubblicato sulla Gazz. Uff. n.178 del 2-8-2001) 3 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" - (Pubblicato sulla Gazz. Uff. del 26 giugno 1931, n.146, Suppl. Ord.) 4 Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998 - rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998) 5 Legge 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. - (Pubblicato sulla Gazz. Uff. n.93 del 10-4-1968 ) 3
b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della sanità. 3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. ART. 3 Composizione e durata in carica della CCVLPS 1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del D.P.R. 311/2001 2, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Sona è così composta: a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; c) al dirigente medico dell'azienda ULSS n. 22 o da un medico dallo stesso delegato; d) dal responsabile del settore Lavori Pubblici Urbanistica del Comune o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto di elettrotecnica; g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili. 2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione: a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. 3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. 4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. 5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili. 6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 6, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti 6 DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 Disciplina della proroga degli organi amministrativi (Pubblicato sulla Gazz. Uff. n.114 del 18-5-1994 - Convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165) 4
urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. ART. 4 Nomina della Commissione 1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco. 2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. 3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali. 4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti. 5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli. ART. 5 Convocazione 1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. L invito può essere effettuato con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica (meglio se posta certificata), telefono od altra forma ritenuta idonea. 2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario, che provvede ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione. 4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza. 5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. 5
ART. 6 Pareri e verbali delle adunanze 1. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. 2. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. 3. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti. 4. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. ART. 7 Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione 1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. 2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione. ART. 8 Spese di funzionamento della Commissione 1. Ai componenti obbligatori della commissione o la cui partecipazione sia ritenuta indispensabile, sempre che detti membri non appartengano ai ruoli della pubblica amministrazione, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza/sopralluogo nella misura di 50,00= oltre alle eventuali imposte (IVA, cassa pensioni di liberi professionisti, ). L importo complessivo sarà determinato dal competente Responsabile di Settore. 2. Le spese di presenza/sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima della seduta/sopralluogo. 3. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione comunale di vigilanza dipendenti dell Amministrazione Comunale. ART. 9 Richieste di intervento della Commissione 1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune: 6
a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). 2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.). 3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati. ART. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 7