COMUNE DI PORRETTA TERME

Похожие документы
COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE RICOGNITORIO SUI PASSI CARRABILI, ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Città di Caserta Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRAI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

COMUNE DI MANTA. REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI MANFREDONIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

COMUNE DI THIESI Provincia di Sassari Piazza Caduti in Guerra Thiesi tel fax e mail

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA REGOLAMENTO PASSI CARRABILI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 08/07/2014.

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI MEDIANTE L APPOSIZIONE DEL SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

COMUNE DI PARTINICO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO PIANIFICAZIONE TRAFFICO

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

"REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI"

COMUNE DI CASTEL VISCARDO PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

COMUNE DI PULA REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

PROCEDURA PER L OTTENIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE AD UN PASSO CARRABILE

CITTÀ DI SQUINZANO - PROVINCIA DI LECCE -

COMUNE DI OCCHIOBELLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Provincia di Rovigo

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al Passo Carrabile

CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce Corpo di Polizia Municipale

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO ACCESSI E PASSI CARRABILI

VADEMECUM SUI PASSI CARRAI

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO. COMUNE di MASER Provincia di Treviso

COMUNE DI LEONFORTE Provincia di ENNA

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ACCESSI E PASSI CARRABILI

NORME REGOLAMENTARI PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI.

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI (Art. 22, 26 e 27 del Codice della Strada, Art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione)

COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

MUNICIPIO ROMA XIV DIREZIONE U.O.T.- UFFICIO O.S.P. P.zza S. Maria della Pietà n. 5 Padiglione ROMA. Il/La sottoscritto/a..

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

Comune di Imola Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO E/O ACCESSO CARRABILE

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (PROVINCIA DI CATANZARO)

Comune di B R I E N N O Provincia di COMO REGOLAMENTO PASSI CARRAI

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI STORICI

7.PC PASSI CARRABILI. Documentazione necessaria. Tempi rilascio autorizzazione

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DELL AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO

C O M U N E D I A S S E M I N I (PROVINCIA DI CAGLIARI)

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE DELLA LICENZA DI PASSO CARRAIO

COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

C O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE

COMUNE DI ROVIGO. Settore Urbanistica R E G O L A M E N T O

Prefettura di Benevento Ufficio Territoriale del Governo IL PREFETTO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

REGOLAMENTO COMUNALE

Транскрипт:

COMUNE DI PORRETTA TERME PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI Approvato con D.C.C. n. 13 del 18/03/05

INDICE Art. 1 - Contenuto del Regolamento. Art. 2 - Definizione di passo carrabile. Art. 3 - Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili. Art. 4 - Uffici comunali competenti. Art. 5 - Spese e cauzioni. Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione. Art. 7 - Riconoscimento del passo carrabile. Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà. Art. 9 - Prescrizioni tecniche. Art. 10 - Deroghe. Art. 11 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti. Art. 12 - Sanzioni. Art. 13 - Entrata in vigore.

ART. 1 Contenuto del Regolamento II presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali, Regionali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495). ART. 2 Definizione di passo carrabile 1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli. 2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi: a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.; b) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1). Tali passi sono chiamati passi carrabili a raso. ART. 3 Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili 1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. 2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Comunale Edilizio e/o R.U.E., alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 4 Uffici comunali competenti 1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio e l'ufficio di Polizia Municipale. 2. Competente al rilascio od al controllo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 è il Responsabile dell' l'ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti di cui all'art. 25, comma 3, del Codice della Strada (Polizia Municipale per le strade comunali, Azienda Anas per le strade statali, Provincia di Bologna per le strade provinciali, ecc.). 3. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all'apertura ( e quindi all'utilizzo) di passi carrabili esistenti, e' competente il Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale. 4. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni di cui sopra devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnica: relazione tecnica documentazione fotografica planimetria scala 1:50 (eventuali dettagli alla scala opportuna) con indicazione dei materiali, quote planoaltimetriche, pendenze dello stato di fatto e del progetto. ART. 5 Spese e cauzioni 1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune potrà richiedere un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria nonché un'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato. 2. L'ammontare delle somme per rimborso spese di sopralluogo, istruttoria e l'eventuale cauzione, saranno fissate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno. ART. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione 1. I provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento dovranno essere conformi ai modelli approvati con successivo atto della Giunta Comunale. I provvedimenti dovranno contenere le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. ART. 7 Riconoscimento del passo carrabile 1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale, fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale. ART. 8 Passo carrabile di accesso a più proprietà 1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune. ART. 9 Prescrizioni tecniche 1. II cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente. 2. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno m.. 5,00. 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale edilizio e/o R.U.E. ART. IO Deroghe

1. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 9, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica. 2. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. ART. 11 Passi carrabili e accessi stradali esistenti 1. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada. 2. Per la regolarizzazione degli stessi dovrà essere presentata domanda all'ufficio Comunale competente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Nel caso di aperture esistenti, costruite in conformità alle norme urbanistiche, non realizzate secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento e contrastanti con le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o R.U.E., potranno concedersi deroghe specifiche, previo parere dei competenti organi. 4. Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti organi, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione. ART. 12 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'esecuzione. ART. 13

Entrata in vigore 1. II presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge. 2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.